Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14425 del 25/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/05/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 25/05/2021), n.14425

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11373-2019 proposto da:

COMUNE di SAN DEMETRIO CORONE, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato OTTONE MARTELLI;

– ricorrente –

Contro

A.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L. CARO 62,

presso lo studio dell’avvocato SIMONE CICCOTTI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FRANCESCO BIANCO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 439/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 06/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio non

partecipata del 12/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. POSITANO

GABRIELE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con atto di citazione del 28 dicembre 2007, A.M. evocava in giudizio, davanti al Tribunale di Rossano, l’amministrazione comunale di San Demetrio Corone esponendo di essere proprietario di un terreno agricolo raggiungibile solo attraverso una strada comunale, divenuta inagibile a causa di una frana. Lamentava che l’amministrazione comunale, nonostante i solleciti, aveva omesso di ripristinare la precedente viabilità. Tale condotta costituiva violazione del principio del neminem laedere, con conseguente richiesta di condanna del convenuto al ripristino della strada, oltre al risarcimento dei danni subiti per l’impossibilità di coltivare adeguatamente il fondo;

si costituiva il convenuto contestando la domanda, eccependo il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo e la non sindacabilità dell’ordine di priorità degli interventi di ripristino. L’attore proponeva ricorso ai sensi dell’art. 700 c.p.c. che si concludeva con l’accoglimento della richiesta di provvedere all’immediato ripristino della strada comunale e l’attuazione, ai sensi dell’art. 669 duodecies c.p.c;

con sentenza n. 55 del 2015, il Tribunale di Castrovillari, riteneva infondata la domanda di ripristino, in quanto il privato non vantava alcuna posizione di diritto soggettivo qualificata all’uso della via pubblica, rispetto alla quale poteva, al più, fare valere una posizione di interesse legittimo “in relazione alla gestione di essa da parte dell’amministrazione”. Escludeva, altresì, la sussistenza di un diritto reale sul bene di cui chiedeva il ripristino. Nello stesso modo la domanda di danni si fondava sull’inerzia, non configurabile in termini di responsabilità ai sensi dell’art. 2043 c.c., in assenza di uno specifico dovere giuridico di provvedere. Revocava i provvedimenti cautelari adottati e rigettava la domanda, compensando le spese, nella misura della metà;

avverso tale decisione proponeva appello A.M. ribadendo di vantare una posizione di diritto soggettivo, posto che l’inerzia dell’amministrazione violava il generico obbligo di neminem laedere. Si doleva, altresì, della condanna alle spese, seppur parzialmente compensate, rilevando che il provvedimento appariva privo di adeguate ragioni. Si costituiva l’amministrazione comunale eccependo l’inammissibilità della impugnazione e, nel merito, l’infondatezza;

la Corte d’Appello di Catanzaro, con sentenza del 6 marzo 2018, in riforma della sentenza impugnata, dichiarava cessata la materia del contendere e compensava interamente tra le parti le spese processuali. Rilevava che l’appellante aveva dedotto che, nelle more del giudizio, la strada era stata ripristinata, con conseguente richiesta di pronunzia di cessazione della materia del contendere. Dovendo provvedere sulle spese, riteneva insussistente una condotta illegittima della amministrazione, fondata sulla mera inerzia nel ripristino della viabilità, rilevando che la posizione dell’appellante non presentava una qualificazione differente rispetto a quella di qualsiasi utente stradale. Pertanto, “la particolarità della questione, nonchè le incertezze segnate dalla diversità delle pronunce, fanno ritenere conforme a giustizia l’integrale compensazione delle spese di entrambi gradi, in esse incluse quelle della consulenza tecnica”;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il Comune di San Demetrio Carone affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso A.M..

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si deduce la violazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. La Corte d’Appello non avrebbe valutato correttamente il comportamento processuale di controparte, contrastante con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Con l’atto di impugnazione, A. aveva sostenuto che, in conseguenza del ripristino della strada, già il giudice di primo grado avrebbe dovuto dichiarare cessata la materia del contendere. In realtà, si trattava di una richiesta formulata solo in grado di appello, mentre ciò che rileva è la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. E tale situazione non sussisterebbe. Infatti, l’originario attore, anche in sede di appello, avrebbe precisato le conclusioni così come riportate nell’atto introduttivo di primo grado, chiedendo – persino – la condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni. Sotto altro profilo, la decisione della Corte territoriale sarebbe contraddittoria perchè, pur ritenendo “non illegittimo” il comportamento della amministrazione, invece di confermare la decisione di primo grado, affermava la cessazione della materia del contendere, senza tenere conto che controparte, al più, avrebbe manifestato mancanza di interesse ad una pronunzia di merito, ma solo dopo la decisione di primo grado che lo aveva visto soccombente;

con il secondo motivo si lamenta l’insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. La Corte non avrebbe valutato il fatto decisivo che la richiesta di cessazione della materia del contendere era stata proposta, per la prima volta, solo in appello. Pertanto, avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’impugnazione, per mancanza dei presupposti, confermando la sentenza del Tribunale;

i motivi vanno trattati congiuntamente perchè strettamente connessi riguardando entrambi la dedotta insussistenza dei presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, perchè – secondo parte ricorrente – non ricorrerebbe l’ipotesi di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione;

a prescindere dal rilievo che l’omessa considerazione di un profilo processuale (la richiesta di cessazione la materia del contendere sarebbe stata proposta, per la prima volta, in appello), esula del tutto dal perimetro dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (che riguarda solo la mancata considerazione di un fatto storico decisivo), la censura è inammissibile, perchè la cessazione della materia del contendere può essere valutata anche in appello. Ed in sede di gravame è pacifico che l’appellante ha rinunziato ad ogni domanda;

quanto ai rilievi sulle spese, non si fa questione sul regime da applicare a quella decisione (giusti motivi, eccezionali ragioni, eccetera) e quindi quest’aspetto non può essere valutato in sede di legittimità;

inoltre, le censure non si confrontano con la doppia motivazione adottata dal giudice di appello la quale coniuga (“deve coniugarsi”, come precisa la Corte territoriale) la questione della soccombenza virtuale, nella quale si evidenziano maggiori profili di infondatezza a carico dell’attore, con altre argomentazioni (particolarità della questione e alternate decisioni di merito). Questi ultimi aspetti non sono presi in considerazione e censurati. Pertanto il motivo non è specifico;

peraltro, non è sindacabile la scelta di compensare le spese in considerazione della “particolarità della questione, nonchè delle incertezze segnate dalla diversità delle pronunzie”. Sotto tale profilo il ricorso non si occupa della questione del testo dell’art. 92 c.p.c. da applicare alla pronunzia in esame, in considerazione della data di instaurazione del giudizio e della decisione;

ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315), evidenziandosi che il presupposto dell’insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (v. Cass. 13 maggio 2014, n. 10306).

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore del controricorrente, liquidandole in Euro 2500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2021

 

 

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