Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14425 del 15/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 15/07/2016, (ud. 30/03/2016, dep. 15/07/2016), n.14425

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17096/2013 proposto da:

A.V., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ORESTANO FRANCESCO 21, presso lo studio dell’avvocato STEFANO

PONTESILLI, rappresentata e difesa dall’avvocato LUCIANO FALOMO

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE PORDENONE, in persona del sindaco P.C.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso

lo studio dell’avvocato MARCO VINCENTI, che lo rappresenta e difende

giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 130/2013 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 26/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/03/2016 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito l’Avvocato MARCO VINCENTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’inammissibilita’ in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A.V. risultava soccombente in entrambi i gradi di giudizio dalla stessa promosso per ottenere dal Comune di Pordenone, in qualita’ di ente proprietario tenuto alla custodia del parcheggio sito a servizio di un supermercato, il risarcimento del danno alla persona subito a causa del sinistro occorso in data (OMISSIS) quando dopo aver effettuato acquisti presso il locale commerciale mentre si recava verso la propria autovettura posteggiata era caduta a causa della irregolarita’ della pavimentazione costituita da un grigliato di cemento non correttamente livellato con il terriccio, in uno dei fori del quale era rimasto incastrato un tacco della calzatura.

La Corte d’appello di Trieste, con sentenza 26.2.2013 n. 130, rilevava il difetto di prova del contatto tra la cosa e la danneggiata, non essendo dimostrato in quale luogo del parcheggio, costituito dal grigliato per la sosta delle auto, dal marciapiede e dal manto stradale la A. era caduta, ne’ avendo formulato la appellante, nella memoria in primo grado, capitoli specifici su tale punto.

La sentenza, notificata in data 6.5.2013 e’ stata ritualmente impugnata per cassazione dalla A. che dedotto con due motivi plurime censure di vizi di attivita’ di giudizio ed errori di fatto.

Ha resistito con controricorso il Comune di Pordenone.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La sentenza di appello non merita censura.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di onere della prova, allegazione e non contestazione dei fatti ex artt. 115, 116 c.p.c. ed art. 2697 c.c., nonche’ omessa insufficiente motivazione su un fatto controverso decisivo; con il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento dei danni e per responsabilita’ da cose in custodia ex artt. 2043 e 2051 c.c., nonche’ omessa, insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo.

Indipendentemente dal rilievo della oggettiva incompatibilita’ della denuncia di “error juris” ed “error facti” avverso la medesima statuizione impugnata (cfr. Corte Cass. 2, sez. 29.4.2002 n. 6224, id. 3 sez. 18.5.2005 n. 10385, id. 5 sez. 21.4.2011 n. 9185 sulla inammissibilita’ del ricorso con cui si denuncia violazione di norma di diritto deducendo nella esposizione del motivo argomenti a fondamento del vizio motivazionale della sentenza; id. 3 sez. 7.5.2007 n. 10295 sulla antinomia tra “error in judicando” e vizio di motivazione), atteso il diverso oggetto della attivita’ del Giudice cui si riferisce la critica: attivita’ interpretativa della fattispecie normativa astratta da tenere distinta rispetto alla attivita’ valutativa della fattispecie concreta emergente dalle risultanze probatorie, in quanto la errata individuazione della norma o la inesatta interpretazione degli effetti che alla stessa si sono intesi ricollegare, presuppone una corretta rilevazione degli elementi di fatto e della ricostruzione della fattispecie concreta (cfr. Corte Cass. 1 sez. 11.8.2004 n. 15499; id. sez. lav. 16.7.2010 n. 16698), anche a ritenere che il primo motivo sia interamente rivolto a censurare il vizio logico di motivazione, alla stregua del principio secondo cui la rubrica non e’ vincolante ai fini della individuazione della censura che deve invece essere rilevata dalle critiche effettivamente rivolte alla sentenza impugnata ove chiaramente desumibili dalla esposizione degli argomenti in fatto e diritto svolti dalla parte ricorrente (cfr. Corte Cass. 2 sez. 7.4.2000 n. 4349; id. 2 sez. 18.3.2002 n. 3941; id. 1 sez. 5.4.2006 n. 7882; id. 1 sez. 13.9.2006 n. 19661; id. 1 sez. 30.3.2007 n. 7981; id. Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013; id. Sez. 1, Sentenza n. 24553 del 31/10/2013; id. Sez. 6-3, Ordinanza n. 4036 del 20/02/2014), il motivo si palesa egualmente inammissibile sia per denuncia di un vizio (insufficiente motivazione) non corrispondente al paradigma normativo dell’elenco tassativo dei vizi di legittimita’, sia in quanto non viene indicato alcun fatto “decisivo” che il Giudice di appello non abbia gia’ considerato, risolvendosi pertanto la censura in una inammissibile richiesta di revisione dell’intero materiale probatorio alla luce della diversa e soggettiva ricostruzione dei fatti meramente contrapposta a quella compiuta dalla Corte territoriale.

Relativamente al primo rilievo vale osservare che al ricorso per cassazione, notificato il 2.7.2013, deve applicarsi l’art. 360 c.p.c., comma 1, nella nuova formulazione introdotta del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134 (recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”), che ha sostituito il n. 5 dell’art. 360 c.p.c., comma 1 (con riferimento alle impugnazioni proposte avverso le sentenze pubblicate successivamente alla data dell’11 settembre 2012), rimanendo quindi circoscritto il controllo dell’indicato vizio di legittimita’ (fino ad allora esteso anche al processo logico argomentativo fondato sulla valutazione dei fatti allegati assunti come determinanti in esito al giudizio di selezione e prevalenza probatoria, potendo essere censurata la motivazione della sentenza, oltre che per “omessa” considerazione di un fatto controverso e decisivo dimostrato in giudizio, anche per “insufficienza” e per “contraddittorieta’” della argomentazione) al “minimo costituzionale” individuato dall’art. 111 Cost. – secondo la consolidata giurisprudenza della Corte – nelle sole ipotesi “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorieta’; motivazione perplessa od incomprensibile” che si convertono nella violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 (al di fuori delle ipotesi indicate (attinenti alla “esistenza” del requisito motivazionale del provvedimento giurisdizionale) residua soltanto l’omesso esame di un fatto storico controverso, che e’ stato oggetto di discussione e “decisivo”, non essendo piu’ consentito impugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorso argomentativo giustificativo della decisione adottata sulla base di elementi fattuali acquisiti al rilevante probatorio ritenuti dal Giudice di merito determinanti ovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi: Corte Cass. SS.UU. in data 7.4.2014 n. 8053).

Quanto al secondo rilievo la ricorrente insiste a ritenere raggiunta la prova del nesso di causalita’ (della quale e’ gravato il danneggiato anche nel caso di responsabilita’ presunta ex art. 2051 c.c.) tra la cosa ed il sinistro, sull’unico presupposto -incontestato – dell’avvenuta caduta della A. nel parcheggio, circostanza assunta come certa anche dalla Corte d’appello (cfr. sentenza, in motivazione pag. 7), ma non sufficiente in quanto detto parcheggio era costituito da una vasta area caratterizzata da diversi tipi di pavimentazione, grigliato, marciapiede, strada asfaltata (cfr. sentenza, motivazione pag. 8), e l’elemento che caratterizzava la “res” – e secondo il “thema probandum” causativo del danno – era riferibile esclusivamente alla sola area della pavimentazione grigliata ed ancora piu’ specificamente alla sola zona di tale pavimentazione che risultava non livellata in quanto alcuni fori non erano stati adeguatamente colmati con la terra (come emerge dalla allegazione del fatto nella citazione introduttiva del giudizio: cfr. sentenza, pag. 4; controricorso, pag. 6).

Su tale questione, e cioe’ sulla mancanza di prova dell’esatto luogo del parcheggio in cui si era verificata la caduta, la ricorrente, con il motivo in esame, non deduce alcun elemento di fatto determinante – asseritamente trascurato dal Giudice di appello – che, se correttamente considerato, avrebbe portato ad affermare con certezza il diritto al risarcimento vantato dalla appellante, limitandosi ad assumere apoditticamente che la caduta si era verificata sul grigliato e che tale circostanza era desumibile dalle prove testimoniali (delle quali omette anche la trascrizione) e dai fatti non contestati che, tuttavia, se da identificarsi in quelli descritti nel capitolato di prova per testi formulata con la memoria in primo grado e non ammessa dal Giudice di primo grado – e trascritti nel ricorso per cassazione alla pag. 4 – appaiono del tutto irrilevanti ai fini del superamento della indicata “ratio decidendi” posta a fondamento della sentenza impugnata.

Il secondo motivo, che appare rivolto a censurare la “ratio decidendi” subordinata (cfr. sentenza, pag. 9: “anche nella ipotesi fideistica di caduta sul grigliato”) secondo cui la prova del nesso causale avrebbe dovuto comunque avere ad oggetto la “res”, non nella sua naturale caratteristica strutturale (grigliato in cemento livellato con la terra), ma nella sua anomalia rappresentante un pericolo per il transito pedonale (zona del grigliato in cemento che presentava i fori non livellati con la terra), si palesa inammissibile, oltre che per le medesime considerazioni esposte nell’esame del precedente motivo, anche per carenza di interesse, non investendo anche la principale “ratio decidendi” della sentenza, che ha resistito allo scrutinio del primo motivo, fondata sulla mancanza della prova che la caduta si e’ verificata sulla – ed a causa della – pavimentazione grigliata anziche’ in altro luogo del parcheggio.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimita’ liquidate in dispositivo.

Sussistono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che dispone l’obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nel caso in cui la sua impugnazione sia stata integralmente rigettata, essendo iniziato il procedimento in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Corte Cass. SU 18.2.2014 n. 3774).

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate in Euro 5.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre gli accessori di legge;

– dichiara che sussistono i presupposti per il versamento della somma prevista del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016

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