Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14425 del 08/07/2020
Cassazione civile sez. I, 08/07/2020, (ud. 24/01/2020, dep. 08/07/2020), n.14425
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. TRIA Lucia – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4496/2019 proposto da:Oggetto
M.C., elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC
antonino.novello.pec.ordineavvocaticatania.it, rappresentato e
difeso dall’avv. A. Novello, per procura speciale in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1642/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,
depositata il 13/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/01/2020 dal cons. SOLAINI LUCA.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
1) La Corte d’Appello di Venezia ha dichiarato inammissibile il gravame proposto da M.C., cittadino del Senegal richiedente asilo, avverso l’ordinanza del tribunale di Venezia che, confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale, gli aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale, anche nella forma sussidiaria, e di quella umanitaria.
La corte territoriale – rilevato che il giudizio era stato introdotto con citazione invece che con ricorso- ha ritenuto l’appello tardivo in quanto la citazione era stata depositata in cancelleria, all’atto dell’iscrizione a ruolo della causa, dopo che era già decorso il termine di trenta giorni, previsto a pena di decadenza dall’art. 702 quater c.p.c., dalla data in cui la cancelleria aveva comunicato all’appellante l’ordinanza di rigetto del tribunale.
Contro la sentenza, pubblicata il 13.6.2018, M.C. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.
Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
1) Con l’unico motivo, che denuncia violazione degli artt. 112 e 702 quater c.p.c. con riferimento al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 1, comma 9, come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1, il ricorrente censura la statuizione di inammissibilità dell’appello, rilevando che, stante la scarsa chiarezza del dato normativo, il giudizio di secondo grado era stato introdotto con citazione in adesione all’orientamento giurisprudenziale di questa Corte (Cass. n. 17420/017) e che la citazione era stata notificata al Ministero nel termine previsto dall’art. 702 quater c.p.c..
Il ricorso è fondato.
Sulla questione controversa sono di recente intervenute le SS.UU. di questa Corte che, dopo aver rilevato che “nel vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, così come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27 comma 1, lett. f), l’appello ex art. 702 quater c.p.c., proposto avverso la decisione di primo grado sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale deve essere introdotto con ricorso e non con citazione, in aderenza alla volontà del legislatore desumibile dal nuovo tenore letterale della norma”, hanno tuttavia precisato che “tale innovativa esegesi, in quanto imprevedibile e repentina rispetto al consolidato orientamento pregresso, costituisce un “overruling” processuale che, nella specie, assume carattere peculiare in relazione al momento temporale della sua operatività, il quale potrà essere anche anteriore a quello della pubblicazione della prima pronuncia di legittimità che praticò la opposta esegesi (Cass. n. 17420 del 2017), e ciò in dipendenza dell’affidamento sulla perpetuazione della regola antecedente, sempre desumibile dalla giurisprudenza della Corte, per cui l’appello secondo il regime dell’art. 702 quater c.p.c. risultava proponibile con citazione. Resta fermo il principio che, nei giudizi di rinvio riassunti a seguito di cassazione, il giudice del merito è vincolato al principio enunciato a norma dell’art. 384 c.p.c., al quale dovrà uniformarsi anche se difforme dal nuovo orientamento della giurisprudenza di legittimità.” (Cass. sez. un. 28575/18).
L’appello, che l’odierno ricorrente aveva introdotto con citazione, anzichè con ricorso, facendo affidamento sul precedente orientamento giurisprudenziale di questa Corte, andava dunque ritenuto tempestivo.
La sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata alla Corte d’Appello di Venezia, affinchè, alla luce dei principi sopra esposti, esamini il merito della controversia.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione.
Così deciso il Roma, nella Camera di Consiglio, il 24 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020