Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14424 del 15/07/2016

Cassazione civile sez. III, 15/07/2016, (ud. 10/03/2016, dep. 15/07/2016), n.14424

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1487/2014 proposto da:

M.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, V.

P.G. DA PALESTRINA 48, presso lo studio dell’avvocato MANUELA MARIA

ZOCCALI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CIRO

RENINO giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

F.P., considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli

Avvocati RENATO ANGELONE, GIOVANNA PAGNOZZI, STEFANO ODIERNO giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3659/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 12/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/03/2016 dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;

udito l’Avvocato STEFANO ODIERNO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

F.P., affermandosi creditore di M.M., la convenne in giudizio revocatorio davanti al tribunale di Napoli, sezione distaccata di Marano, agendo anche nei confronti di M.S. e G.R., rappresentanti legali della minore Ma.Mo., la quale aveva ricevuto in donazione da M.M. un appartamento, oggetto della domanda giudiziale.

Il tribunale respinse la domanda revocatoria attesa la mancata produzione in giudizio dell’atto di donazione che ne costituiva l’oggetto.

Nel giudizio di appello promosso dal F., la corte di Napoli, rilevata l’erroneita’ della motivazione resa dal tribunale circa la mancata produzione dell’atto di donazione e assumendo la possibilita’ della produzione dello stesso, quale prova costituita, anche nel giudizio di appello, ex art. 345 c.p.c., ritenuta la fondatezza nel merito dell’azione espletata, accolse l’appello, dichiarando inefficace nei confronti dell’appellante il contratto impugnato.

Ricorrono per cassazione M.M. e Ma.Mo., affidandosi a tre motivi.

Resiste il F. con controricorso e memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel primo motivo, si denuncia violazione di legge assumendo l’inammissibilita’ della produzione in appello dell’atto di donazione: trattandosi di documento privo dei requisiti della “novita’” e della “decisivita’”, pur richiesti ai sensi dell’art. 345 c.p.c.. Si lamenta, inoltre, omesso esame di un fatto decisivo, con riguardo a tale essenziale carattere di novita’.

In realta’, come esposto a p. 4 della sentenza impugnata, la produzione documentale risulta avvenuta, benche’ tardivamente, gia’ davanti al tribunale nel primo grado di giudizio; inoltre, la doglianza sollevata in appello sulla inammissibilita’ di detta produzione in secondo grado si mostra, come anche rilevato dalla conte territoriale, generica, e pertanto inammissibile.

Nel secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’art. 112 c.p.c., assumendo che l’atto di appello era interamente volto a difendere la tesi dell’avvenuto rituale deposito del contratto di donazione davanti al tribunale, mentre la decisione della corte territoriale avrebbe travalicato il tema devoluto in decisione, accogliendo la domanda sulla scorta della produzione di tale documento avvenuta in appello.

La manifesta infondatezza della doglianza discerne dalla lettura dell’atto di appello, volto a impugnare la decisione sfavorevole sulla base di una puntuale critica alle ragioni di rigetto della domanda esposte dal tribunale, domanda di cui si chiede l’accoglimento attraverso la riforma della sentenza impugnata. Nel terzo motivo si lamenta, genericamente, omesso esame di un fatto decisivo circa la denunciata mancata ammissione, nel giudizio di primo grado, della prova testimoniale e dell’interrogatorio formale laddove si intendeva accertare l’insussistenza, in capo a M.M., dell’elemento soggettivo, richiesto dall’art. 2901 c.c., della scientia fraudis. Concludendosi per la violazione di legge processuale e, in subordine, per la nullita’ del processo.

La manifesta infondatezza della doglianza, svolta solo su vizi di motivazione, discende non soltanto dalla presenza, nella sentenza impugnata, di motivazione rispetto a talune delle prove richieste (cfr. p. 6), ma soprattutto dal fatto che la riconsiderazione di tali istanze istruttorie, sollecitata nel ricorso, mira evidentemente a porre nuovamente in discussione il fatto gia’ accertato in sede di merito sulla base delle prove assunte (cfr. in particolare la motivazione svolta dalla corte territoriale alle p. 5 ss.) e non piu’ scrutinabile, in se stesso, da questa corte di legittimita’.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere a controparte le spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Cosi’ deciso in Roma, il 10 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016

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