Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14424 del 09/06/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 09/06/2017, (ud. 11/05/2017, dep.09/06/2017),  n. 14424

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23010-2010 proposto da:

BEMA SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA UDINE 6, presso lo studio

dell’avvocato GIORGIO LUCERI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MARCO ZAMBELLI giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MOZZO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 104/2010 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

BRESCIA, depositata il 10/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/05/2017 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS LUISA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La BEMA, s.r.l., propone ricorso, affidato a tre motivi, illustrati con memoria, per la cassazione della sentenza n. 404/66/2510, depositata il 10/5/2010, della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che ha respinto l’appello proposto dalla contribuente, nei confronti del Comune di Mozzo, avverso la decisione di primo grado avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento, notificato il 29/12/2007, per maggiore imposta comunale sugli immobili (ICI), oltre interessi e sanzioni, relativamente alle annualità 2003, 2004 e 2005, per un terreno ritenuto area fabbricabile.

Il Giudice di appello, in particolare, riteneva irrilevante, in quanto frutto di mero errore materiale, l’inesatto identificativo catastale dell’immobile riportato nell’avviso impugnato e nel merito condivisibili le conclusioni della CTP di Bergamo in ordine alla determinazione del valore del cespite, avuto riguardo ai criteri previsti dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, (zona territoriale di ubicazione, indice di edificabilità, destinazione d’uso consentita, oneri per lavori di adattamento del terreno, prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree con analoghe caratteristiche), nonchè alla tabella dei valori, atto interno dell’ente impositore.

Il Comune di Mozzo non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La ricorrente deduce, con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma , nn. 3 e 5, omessa ed insufficiente motivazione della decisione impugnata per avere la CTR respinto l’appello senza indicare gli elementi di fatto sulla scorta dei quali è stato ritenuto legittimo l’avviso di accertamento che riporta un valore venale diverso da quello dichiarato nell’atto di compravendita ed indicato, ai fini della base imponibile, nella dichiarazione ICI presentata dalla contribuente.

Deduce, con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, D.Lgs. n. 212 del 2000, art. 7, D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5 e art. 11, comma 2 bis (vigente ratione temporis), insufficiente e contraddittoria motivazione della decisione, per avere la CTR ritenuto valido l’avviso di accertamento, nonostante esso non rechi la specifica indicazione degli elementi di fatto considerati e dei valori integranti i parametri valutativi contemplati dalle norme citate, per la determinazione del valore in comune commercio dell’immobile, decisione che si appalesa in tal modo solo astrattamente motivata, non essendo allegata, o comunque riprodotta, nell’avviso impugnato, la tabella dei valori di mercato delle aree fabbricabili utilizzata dall’ente impositore.

Deduce, con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, insufficiente e contraddittoria motivazione della decisione impugnata, per avere la CTR incongruamente commisurato il valore venale in comune commercio dell’immobile alla differenza tra il valore del terreno edificato ed il costo complessivo di edificazione.

I suesposti motivi di doglianza vanno disattesi per le ragioni di seguito riportate.

Giova premettere che l’art. 360 c.p.c., n. 5, considera solo il vizio della sentenza che riguarda la motivazione “in fatto”, e non anche quella “in diritto”, perchè quest’ultima può essere emendata ed integrata da questa Corte ove ritenuta manchevole, ex art. 384 codice di rito, ed impone che il ricorrente indichi le specifiche ragioni per le quali la motivazione appaia omessa (o insufficiente o contraddittoria) su un punto decisivo della controversia.

Il ricorrente, inoltre, qualora lamenti una omessa od insufficiente motivazione da parte del giudice di merito, al fine di consentire l’apprezzamento dell’incidenza causale del difetto di motivazione, ha l’onere (Cass. n. 16368/2014, in tema di operato del consulente tecnico) di indicare le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità e adeguatezza, cioè (Cass. n. 17486/2002) di indicare quale circostanza processuale (factum probans) il giudice di merito abbia trascurato, ovvero per quale motivo logico-giuridico la ricostruzione del fatto ignoto (factum probandum) data dal giudice di merito sia carente perchè, ove il ricorrente si limiti invece a fornire una diversa ricostruzione dei fatti, contrastante con quella accertata nella sentenza impugnata, la censura si risolve inammissibilmente nella richiesta di un riesame del merito.

Orbene, la impugnata sentenza si fonda su una motivazione stringata ma non del tutto carente o contraddittoria in quanto, tra le contrapposte tesi proposte dalle parti circa il valore venale dell’area fabbricabile soggetta ad imposizione, il Giudice di appello ha ritenuto “corretta” quella fatta propria nella appellata decisione di primo grado, che ha considerato non conclusivo il valore riferito all’area in oggetto nell’atto di compravendita stipulato dalla contribuente, in considerazione delle potenzialità edificatorie del terreno in questione, qualità percepita dalla generalità dei consociati.

E la motivazione della sentenza per relationem è ammissibile, ben potendo il giudice di merito fare riferimento ad altri documenti acquisiti agli atti, purchè dalla giustapposizione del testo redatto dal giudice e di quello cui quest’ultimo fa rinvio risulti, con sufficiente chiarezza e precisione, il suo ragionamento, cosa che, nella specie, non può essere assolutamente negata in quanto la CTR, lungi dall’omettere di quantificare la pretesa tributaria, si è limitata a discostarsi dal valore dichiarato dalla società BE.MA., sostanzialmente ancorato al prezzo indicato nell’atto pubblico di acquisto, condividendo il diverso valore accertato dal Comune di Mozzo, con la metodologia di calcolo analiticamente descritta nella motivazione dell’avviso di accertamento impugnato, anche “tenuto conto dei valori risultanti dalla documentazione trasmessa dall’agenzia del territorio per ogni anno di riferimento”, ed ha ritenuto fondata la pretesa impositiva del predetto Comune, conformemente alle conclusioni del giudice di prime cure.

Il motivo è infondato giacchè l’avversata determinazione risulta per un verso sostenuta da esaurienti e logiche argomentazioni, considerando anche la natura edificabile del suolo ed il metodo estimativo privilegiato per determinarne il valore venale, e per il resto inammissibilmente contrastata da critiche generiche ed assiomatiche in ordine all’adottato metodo di stima basato sul valore di trasformazione dell’area – che parte dal presupposto di considerare il terreno edificabile come un bene di produzione dal quale, con l’applicazione di un capitale equivalente al costo di trasformazione si ottiene il prodotto edilizio da collocare sul mercato immobiliare – le quali neppure fanno emergere la fallacità degli elementi conoscitivi in concreto utilizzati dall’Ente impositore.

E’ appena il caso di osservare che la ricorrente, come già detto, non può porre un problema di valutazione del materiale probatorio, questione di stretto merito, attingibile, se del caso, sotto il profilo dell’inadeguatezza della motivazione, vizio che per quanto detto non sussiste, considerato che la Corte di cassazione non può procedere ad un nuovo giudizio di merito, con autonoma valutazione delle risultanze degli atti, nè porre a fondamento della sua decisione un fatto probatorio diverso od ulteriore rispetto a quelli assunti dal giudice di merito (Cass. n. 5024/2012).

Infondata è anche la connessa cesura che attiene al dedotto difetto di motivazione dell’avviso di accertamento notificato alla società BE.MA. atteso che, al riguardo, questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass. n. 25153/2013) che, in tema di accertamento tributario, la motivazione di un avviso di rettifica e di liquidazione ha la funzione di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ufficio nell’eventuale successiva fase contenziosa, consentendo al contribuente l’esercizio del diritto di difesa e che, fermo restando l’onere della prova gravante sull’Amministrazione finanziaria, è sufficiente che la motivazione contenga l’enunciazione dei criteri astratti, in base ai quali è stato determinato il maggior valore, senza necessità di esplicitare gli elementi di fatto utilizzati per l’applicazione di essi, in quanto il contribuente, conosciuto il criterio di valutazione adottato, è già in condizione di contestare e documentare l’infondatezza della pretesa erariale, cosa che, nella fattispecie in esame, è puntualmente avvenuto atteso il tenore delle contestazioni proposte dalla contribuente all’atto impositivo.

Non v’è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità in quanto l’intimato Comune non ha svolto attività difensiva.

PQM

 

LA CORTE, rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2017

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