Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14423 del 25/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/05/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 25/05/2021), n.14423

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11355-2019 proposto da:

S.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato FRANCESCO MASTRO;

– ricorrente –

Contro

SARA ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GUGLIELMO MENGARINI

88, presso lo studio dell’avvocato CARLA SILVESTRI, rappresentata e

difesa dall’avvocato FRANCESCO RANIERI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4652/2018 del TRIBUNALE di BARI, depositata il

12/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio non

partecipata del 12/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. POSITANO

GABRIELE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con atto di citazione del 9 marzo 2016, S.C. proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Bari – sede di Bitonto – con la quale era stata rigettata la domanda di risarcimento dei danni da sinistro stradale. L’appellante esponeva che, in data 26 giugno 2011, alle 15:30, percorreva via Molfetta con direzione verso il centro cittadino alla guida del proprio ciclomotore quando, giunto in corrispondenza di una intersezione, era stato urtato dall’autovettura Citroen il cui conducente aveva omesso di concedere la precedenza, garantita da apposito segnale. Per effetto della collisione, l’appellante aveva subito lesioni e il ciclomotore aveva riportato danni;

il giudice di primo grado, secondo l’appellante, avrebbe erroneamente valutato le risultanze istruttorie, aderendo in maniera acritica al contenuto delle dichiarazioni verbalizzate dai vigili urbani di Giovinazzo;

si costituiva in giudizio la Sara Assicurazioni S.p.A. chiedendo il rigetto della domanda;

il Tribunale di Bari, con sentenza del 12 novembre 2018, rigettava l’impugnazione condannando l’appellante al pagamento delle spese di lite;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione S.C. affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso Sara Assicurazioni S.p.A.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza per falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, atteso l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e la violazione dell’art. 2700 c.c. Il giudice di appello non avrebbe posto a fondamento della decisione le prove offerte dalle parti (verbale di intervento della polizia municipale e prova testimoniale), ma altre mai offerte. Il Tribunale non avrebbe considerato le annotazioni dei rilievi effettuati, che confermavano l’avvenuto impatto tra i veicoli coinvolti e delineavano la direzione delle traiettorie dei mezzi in occasione della collisione;

con il secondo motivo si lamenta la violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, rispetto alla richiesta di liquidazione del danno “secondo quanto sarà ritenuto di giustizia”. Il giudice di merito avrebbe potuto liquidare anche un importo diverso rispetto a quello specificamente richiesto e avrebbe potuto prendere in esame, in via subordinata, anche l’ipotesi di responsabilità del conducente del veicolo, per avere ingenerato una situazione di pericolo attraverso una manovra imprudente;

il primo motivo è inammissibile per una pluralità di ragioni. Innanzitutto perchè la censura ruota intorno all’omessa valutazione di fatti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Ma, tale censura è inammissibile in presenza di una cd doppia conforme, come prescritto dall’art. 348 ter c.p.c., comma 5;

in secondo luogo, la censura consiste in una riproposizione delle questioni fattuali sottoposte al giudice di appello ed è inammissibile, in quanto non specifica, perchè non consente di individuare i principi di diritto asseritamente trasgrediti (Cass. n. 17178 del 2014);

in terzo luogo, l’omesso esame delle prove (si lamenta la mancata ricostruzione della dinamica del sinistro sulla base degli eventi storici raccontati dal teste e dai pubblici ufficiali) esula dal perimetro del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, che non riguarda la mancata valutazione di elementi istruttori, ma l’omesso esame di fatti storici rilevanti e decisivi (Cass. Sezioni Unite n. 8053 del 2014);

infine, l’apparente riferimento alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è irritualmente dedotto, perchè prospettato come errata valutazione del materiale istruttorio da parte del giudice di merito (Cass. n. 1229-2019);

non ricorre l’ipotesi di omessa pronunzia adombrata con il secondo motivo, poichè, come rilevato dal giudice di appello, non è stata proposta una domanda di accertamento di una concorrente responsabilità di altri soggetti e la decisione impugnata si fonda sulla mancata dimostrazione dell’esistenza di uno scontro tra veicoli, evidenziando la mancanza di prova sulla reale dinamica del sinistro. Peraltro, l’ipotesi di omessa pronunzia ricorre solo nel caso di proposizione di una specifica domanda o istanza, al fine di sentir accertare una concorrente responsabilità dei protagonisti del sinistro (Cass. n. 7653 del 2012). Siffatta domanda, pacificamente, non è stata formulata, per cui la doglianza non pone una questione di nullità della sentenza per omessa pronunzia, ma, al più, prospetta una ricostruzione alternativa del materiale probatorio al fine di sollecitare il giudice del merito a prendere in esame l’ipotesi di responsabilità concorrente;

ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315), evidenziandosi che il presupposto dell’insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (v. Cass. 13 maggio 2014, n. 10306).

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 3200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2021

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