Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14423 del 15/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 15/07/2016, (ud. 10/03/2016, dep. 15/07/2016), n.14423

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 879/2014 proposto da:

D.P.L., (OMISSIS) n.q. di erede di

D.P.G., R.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE

CARSO 23, presso lo studio dell’avvocato ARTURO SALERNI, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato TIZIANA MARINI giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

D.B.C., elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso

lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CONTE, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LUCIO DEL PAGGIO giusta procura speciale in

calce al ricorso notificato;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 466/2013 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 08/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/03/2016 dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;

udito l’Avvocato ARTURO SALERNI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per estinzione per rinuncia.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.P.L. e R.G. presentavano ricorso avverso la sentenza della corte di appello di L’Aquila del 12 marzo 2013, n. 466, emessa nel giudizio che vede contrapposti gli odierno ricorrenti e D.B.C.. Quest’ultimo ha presentato controricorso.

In data 29 gennaio 2016 e’ stata depositata dichiarazione congiunta di rinuncia agli atti sottoscritta dalle parti e dai difensori di entrambe le parti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La sottoscrizione della “dichiarazione congiunta” da parte degli interessati e dei difensori costituisce valida espressione della volonta’ di rinunciare ai ricorsi e, per altro verso, integra la comunicazione prevista dell’art. 391 c.p.c., u.c..

Deve pertanto dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione a norma degli artt. 390 e 391 c.p.c..

2. Stante l’espressa reciproca rinuncia ad ogni pretesa anche in merito ad esse, deve disporsi l’integrale compensazione delle spese processuali.

PQM

la Corte dichiara l’estinzione del giudizio e compensa le spese di lite.

Cosi’ deciso in Roma, il 10 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016

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