Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14423 del 09/06/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 09/06/2017, (ud. 10/05/2017, dep.09/06/2017),  n. 14423

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana M.T. – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27950-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

V.V., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria

della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato

MAURIZIO EUSTACHIO SARRA con studio in MATERA P.ZZA MICHELE BIANCO

36, (avviso postale art. 135) giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 125/2009 della COMM.TRIB.REG. di POTENZA,

depositata il 09/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2017 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO IMMACOLATA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato CAMASSA che ha chiesto

l’accoglimento.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle entrate propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 125/3/2009 del 9 ottobre 2009 con la quale la Commissione tributaria regionale della Basilicata, a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo l’avviso notificato a V.V. titolare della omonima ditta per il recupero del credito d’imposta da quest’ultimo fruito negli anni 2002/2003 ai sensi della L. n. 388 del 2000, art. 8 come mod. dal D.L. 8 luglio 2002, n. 38 convertito in L. n. 178 del 2002.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che la ditta non fosse decaduta dall’agevolazione in conseguenza dell’omesso invio telematico della comunicazione del cd. modello CVS, contenente i dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati, entro il 28 febbraio 2003 come previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 62 in quanto l’ufficio impositore era venuto a conoscenza di tali dati attraverso la comunicazione inviata a mezzo del servizio postale in data 27 febbraio 2003. Inoltre, l’ufficio non aveva provato l’utilizzo del credito d’imposta in data 15 novembre 2002, durante il periodo di sospensione previsto dal D.L. n. 253 del 2002, art. 1, lett. a) i cui effetti sono stati fatti salvi dalla L. n. 289 del 2002, art. 62, comma 7, e decorrente dal 13.11.2002, data di entrata in vigore del decreto. Resiste con controricorso il contribuente.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate lamenta la violazione della L. n. 289 del 2002, art. 62, della L. n. 388 del 2000, art. 8, comma 1 sexies e del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 3 – (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – in ragione del carattere perentorio del termine del 28 febbraio 2003 previsto per la presentazione del mod. CVS presso il Centro Operativo di Pescara al fine di evitare la decadenza del beneficio per gli investimenti eseguiti prima del luglio 2002 e del mancato rispetto delle modalità telematiche previste dalla norma per l’invio della detta comunicazione. La sentenza, dunque, non avrebbe fatto corretta applicazione della norma ritenendo soddisfatti tali oneri di comunicazione per effetto del mero avvio della spedizione postale dell’atto il giorno 27 febbraio 2003.

2. Il motivo è fondato. Nel caso di specie non è contestato, nè la sentenza impugnata lo mette in dubbio, che l’imprenditore ammesso a beneficiare, ai sensi della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8, dei contributi, concessi sotto forma di credito d’imposta, per l’effettuazione di nuovi investimenti nelle aree svantaggiate del Paese, decada da tale beneficio ove abbia omesso di presentare (come previsto dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 62, comma 1, lett. e), nel termine del 28 febbraio 2003, la comunicazione avente ad oggetto le informazioni sul contenuto e la natura dell’investimento effettuato (cosiddetto “modello CVS”), essendo il suddetto termine previsto dall’art. 62 cit. a pena di decadenza. Si ritiene, però, che rispetto alla modalità telematica sia equipollente l’invio mediante servizio postale e che a tal fine sia sufficiente che l’onerato inizi il procedimento notificatorio prima della scadenza.

3. Ritiene questa Corte di legittimità, in contrario, che la modalità telematica sia tassativamente prevista e non tolleri forme equipollenti di comunicazione giacchè essa è elemento costitutivo di una precisa fattispecie decadenziale (vd. Cass. 5138/2017), necessariamente determinata anche sotto il profilo delle modalità di invio della comunicazione in quanto tale modalità è stata individuata dal legislatore come quella più idonea ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi di certa conoscenza dei dati oggetto di comunicazione.

4. La Corte costituzionale, sin dall’ordinanza 24 marzo 2006, n. 124 resa a proposito dell’art. 62 cit., ha osservato che la fattispecie è chiaramente finalizzata a soddisfare esigenze di tempestiva integrazione dei dati a disposizione dell’amministrazione finanziaria, per cui non è irragionevole che il mancato rispetto delle modalità che assicurino anche il rispetto del termine fissato per la comunicazione dei dati stessi sia sanzionato, indipendentemente dall’effettiva sussistenza dei requisiti per fruire dell’agevolazione, con la decadenza dal beneficio.

5. Deve poi affermarsi che nel caso di specie non può farsi applicazione del principio pure riconosciuto in materia da questa Corte di legittimità secondo cui il termine di legge previsto a pena di decadenza per la trasmissione del modello “CVS” è rispettato se entro di esso sia avvenuto l’invio della comunicazione telematica, anche se la ricezione si verifichi in un momento successivo, in conformità con il principio, affermato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 26 novembre 2002, della scissione degli effetti della notificazione per il notificante rispetto al notificato allorquando debba valutarsi il rispetto di un termine. (Cass. vd. n. 13432/2012).

6. Infatti, nel caso di specie, non si è in presenza di una incolpevole situazione pregiudizievole per il contribuente in quanto lo stesso ha in piena autonomia e, quindi, assumendosene la responsabilità, scelto di non osservare la previsione normativa ed ha inviato la comunicazione con posta raccomandata nell’ultimo giorno utile con ciò mostrandosi consapevole che la comunicazione sarebbe arrivata oltre il termine prefissato.

7. Con il secondo motivo di ricorso l’ufficio ricorrente lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione della L. n. 289 del 2002, art. 62, del D.L. n. 253 del 2002, art. 1 e dell’art. 2697 cod. civ. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. In particolare, si censura la decisione perchè non ha affermato l’illegittimità della compensazione operata dal contribuente per un importo pari ad Euro 3241,00 nel periodo di sospensione disposto dal D.L. n. 253 del 2000, art. 1 e L. n. 289 del 2002, art. 62, comma 7. L’agenzia deduce che il contribuente non ha mai contestato in fatto di aver operato compensazioni in data 15 novembre 2002 con la conseguenza che tale fatto doveva ritenersi definitivamente acquisito al processo.

8. Il motivo è fondato. La sentenza impugnata nello storico di lite riporta che l’agenzia dell’entrate aveva allegato in fatto che il V. compensò il credito d’imposta in data 15 novembre 2002 ed ha, altresì, dato atto che il medesimo V., nel costituirsi in giudizio, aveva genericamente eccepito la violazione dei diritti del contribuente. Il contro ricorrente, inoltre, anche in questa sede reitera soltanto la tesi della inapplicabilità del regime della sospensione ai contribuenti che avevano fruito del beneficio sin da prima dell’8 luglio 2002. Ne deriva che non vi è mai stata contestazione sulla circostanza che in data 15 novembre 2002 V.V. utilizzò il credito d’imposta nonostante la sospensione disposta dalla legge.

9. Questa Corte di cassazione (vd. Cass. 5324/2012), inoltre, ha specificato l’ambito dei soggetti destinatari della sospensione dall’applicazione del beneficio ravvisandoli proprio in coloro che già avevano fruito del beneficio e rispetto ai quali l’espressa disposizione dell’art. 62 dispone: “I soggetti dì cui al primo periodo sospendono l’effettuazione degli ulteriori utilizzi del contributo a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e la riprendono a decorrere dal 10 aprile 2003”.

10. Il ricorso deve, quindi, essere accolto e la sentenza impugnata va cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito pronunciandosi il rigetto del ricorso proposto da V.V. in primo grado.

11. Le spese dell’intero processo vanno compensate attesa la novità delle questioni trattate.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso proposto da V.V.; dichiara compensate le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile in Roma, il 10 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2017

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