Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14423 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. I, 08/07/2020, (ud. 24/01/2020, dep. 08/07/2020), n.14423

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4226/2019 proposto da:

M.I., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della

Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. G. della

Morra, in virtù di procura speciale rilasciata con atto separato;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3224/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 26/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/01/2020 dal cons. SOLAINI LUCA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

La Corte d’Appello di Venezia ha respinto il gravame proposto da M.I., cittadino del Pakistan avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia che confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale, gli aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale, anche nella forma sussidiaria, e di quella umanitaria.

La corte distrettuale ha rilevato che l’appellante si era limitato a riprodurre pedissequamente le ragioni dell’opposizione al provvedimento della C.T. senza tuttavia censurare alcuno dei passaggi motivazionali dell’ordinanza appellata, cosicchè l’impugnazione risultava priva del benchè minimo requisito di specificità.

Ciò nonostante, ha esaminato l’appello anche nel merito e – premesso che M. aveva impugnato le sole statuizioni di rigetto delle domande di protezione sussidiaria e umanitaria e che l’unico motivo di gravame si incentrava sulla contestazione del giudizio di inattendibilità delle sue dichiarazioni espresso dal primo giudice – ha condiviso pienamente tale giudizio, ha escluso che la regione di provenienza del richiedente asilo (Punjab) fosse connotata da una situazione di violenza generalizzata e che il grado di integrazione sociale raggiunto dall’appellante in Italia fosse sufficiente per riconoscergli la protezione umanitaria.

Contro la sentenza, pubblicata il 26.11.2018, M.I. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Il ricorrente censura la decisione della Corte d’Appello: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, contestando il giudizio di inattendibilità delle sue dichiarazioni e rilevando che, in ogni caso, ricorrevano i presupposti per l’accoglimento della domanda di protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 14 cit., lett. c), in quanto, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte territoriale, la regione di sua provenienza (Punjab) è caratterizzata da violenza generalizzata che sfugge al controllo delle forze governative; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 29 e art. 32, comma 3, per violazione del principio di non refoulement, in relazione al rigetto della domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria.

Il ricorso è inammissibile.

La corte d’appello ha ritenuto il gravame “privo del benchè minimo requisito di specificità”, ovvero inammissibile ai sensi dell’art. 342 c.p.c., e tale statuizione, da sola sufficiente a sorreggere la decisione, non è stata impugnata col ricorso ed è dunque coperta da giudicato. Ne consegue il difetto di interesse del ricorrente a far valere in questa sede l’erroneità delle ulteriori statuizioni concernenti l’infondatezza nel merito del gravame. (cfr. Cass. n. 21514/2019, 9243/2004). La mancata costituzione dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso il Roma, nella Camera di Consiglio, il 24 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020

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