Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14422 del 15/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 15/07/2016, (ud. 29/01/2016, dep. 15/07/2016), n.14422

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2164-2014 proposto da:

A.R., (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA LUCCA 1, presso lo studio dell’avvocato ALDO

SCARPELLO, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ITALIANA ASSICURAZIONI SPA, quale incorporante LA PIEMONTESE

ASSICURAZIONI SPA (già REM ASSICURAZIONI SPA – COMPAGNIA DI

ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI), in persona del Dirigente

Procuratore Dott. ELIA MARIA NEGRIN, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA F. DENZA 15, presso lo studio dell’avvocato STEFANO

MASTROLILLI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

RENATO MARTORELLI giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3140/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 29/05/2013, R.G.N. 854/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/01/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato CATALDO SCARPELLO;

udito l’Avvocato STEFANO MASTROLILLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. A.R. ha proposto ricorso per cassazione contro

la Italiana Assicurazioni s.p.a. (già La Piemontese Assicurazioni s.p.a., a sua volta incorporante la REM Assicurazioni s.p.a.) avverso la sentenza del 29 maggio 2013 con cui la Corte d’Appello di Roma ha rigettato il suo appello contro la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Roma l’8 gennaio 2009.

2. Con quella sentenza il tribunale capitolino aveva rigettato la domanda, proposta dal ricorrente nei confronti della REM nel luglio del 2004, per ottenere, previo accertamento dell’invalidità e/o inefficacia degli artt. 6 e 17 delle condizioni generali della polizza stipulata inter partes contro il furto dell’autovettura Mercedes A 160 Elegance acquistata dallo stesso ricorrente nel 2002, la condanna della compagnia assicuratrice al pagamento dell’indennizzo pari ad Euro 18.995,25 ed al risarcimento dei danni derivanti dal mancato utilizzo dell’autovettura stessa, che era stata rubata il 16 febbraio 2004 nel periodo di vigenza della polizza.

Il rigetto della domanda veniva motivato reputando fondata la prospettazione dell’assicuratrice circa la non operatività della garanzia in forza delle dette condizioni generali, le quali prevedevano la consegna di tutte e due le chiavi di accensione del veicolo, nel mentre il ricorrente – che aveva denunciato il furto lo stesso giorno della sua verificazione – ne aveva consegnata solo una, adducendo di non aver consegnato l’altra per smarrimento denunciato il successivo 25 febbraio 2004.

3. Il ricorso contro la sentenza della Corte capitolina prospetta tre motivi.

Vi ha resistito con controricorso la Italiana Assicurazioni s.p.a..

4. Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n. 5 e/o violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 360 c.p.c., comma n. 3 e del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 2006, artt. 33 e 36”.

Nell’illustrazione il motivo non prospetta una doglianza riconducibile al pur evocato paradigma dell’art. 360 c.p.c., nuovo n. 5, in quanto non si duole dell’omesso esame da parte della corte territoriale di un fatto principale o secondario decisivo per la soluzione del giudizio, ma denuncia pretesi errores in iudicando da quella corte commessi nell’individuazione del diritto applicabile alla fattispecie e segnatamente alla polizza assicurativa inter partes.

1.1. L’illustrazione del motivo si articola come segue.

Essa inizia con l’assunto che sia la sentenza di primo grado che quella d’appello non avrebbero affrontato “la questione fondamentale rappresentata da questa difesa in relazione agli artt. 6 e 17 delle condizioni generali di assicurazioni”, che è seguito – dopo aver indicato dove il relativo documento è esaminabile in questa sede –

dalla riproduzione di quello che si dice “recitare” la prima (in questo senso: “Nello spazio di tempo tra lo smarrimento o il furto di una chiave elettronica e la trasmissione a mezzo fax del certificato di disabilitazione da parte di un'”officina MB, la copertura assicurativa non è operante”) e la seconda (in questo senso: “per la liquidazione dovranno essere prodotti alla Società i seguenti documenti (….) 5. tutte le chiavi in dotazione originale del veicolo (tre), e quelle eventualmente richieste in aggiunta e/o sostituzione, più gli eventuali certificati di disattivazione”).

Si fa, quindi, riferimento alla motivazione della sentenza impugnata che ha detto rilevare solo l’aspetto della nullità e non quello della vessatorietà delle clausole contrattuali per esservi specifica approvazione per iscritto delle clausole e si sostiene che questa motivazione sarebbe carente, perchè “sin dall’atto introduttivo” il ricorrente aveva lamentato la nullità delle due clausole “ai sensi della normativa sulle clausole vessatorie nei contratti dei consumatori (dapprima racchiusa negli artt. 1469-bis c.c. e ss. e poi trasfusa con alcune modifiche negli artt. 33-38 del Codice del Consumo – D.Lgs. n. 205 del 2006) che, com’è noto, sanziona con la nullità tout court le clausole vessatorie senza che rilevi – a differenza dell’art. 1341 c.c. – l’avvenuta specifica sottoscrizione da parte dell’aderente”.

Di seguito ci si duole che la corte territoriale avrebbe esaminato la controversia come se fossero state vigenti solo le norme degli artt. 1341 e 1342 c.c. e senza applicare “la recente normativa comunitaria…. ignorando il decisivo richiamo a quest’ultima operato…. in primo e secondo grado”.

Dopo tali assunti si dice che “come già esposto a chiare lettere…

nei precedenti gradi di giudizio” sussistevano tutti i requisiti per l’applicabilità del D.Lgs. n. 206 del 2005, artt. 33 e ss. e che la qualità di consumatore del ricorrente in quanto dedotta sin dal primo grado doveva ritenersi pacifica, avendo la controparte contestato la vessatorietà delle clausole sotto il profilo dello squilibrio significativo (ed all’uopo si indicano le pagine della comparsa di costituzione di primo grado e di appello), ma mai l’applicabilità della disciplina consumeristica, la quale del, resto, era connaturata anche alle stesse caratteristiche del bene assicurato, un’autovettura, mentre non si poteva dubitare della qualità di “professionista” della compagnia assicuratrice.

1.2. Dopo tali enunciazioni si passa ad esporre quelli che si definiscono i requisiti oggettivi delle “clausole in questione” per sostenere in prima battuta che esse ricadrebbero sotto la previsione dell’art. 33, comma 2, lett. t) del citato D.Lgs. e gradatamente che ricadrebbero anche sotto la previsione della clausola generale dell’art. 33 dello stesso D.Lgs..

A pagina 19, nella parte finale dell’illustrazione si riportano, poi, altri contenuti della clausola di cui all’art. 6 e nuovamente quello riprodotto all’inizio di essa, di cui si è detto.

1.3. Il motivo appare inammissibile perchè imputa alla sentenza impugnata di non avere giudicato la fattispecie secondo la disciplina consumeristica ma lo fa senza precisare dove ed in che termini della relativa questione il giudice d’appello, che effettivamente non fa a quella disciplina alcun riferimento, fosse stato investito.

Poichè nell’esposizione del motivo si dice che la qualità di consumatore era stata allegata fin dall’atto introduttivo del giudizio in primo grado, peraltro, senza precisare dove, sarebbe stato necessario evidenziare se ed in che termini la questione ricollegata a quella qualità – che, evidentemente, all’atto dell’introduzione del giudizio avrebbe potuto essere posta solo invocando la disciplina degli artt. 1469-bis c.c. e ss. vigente al momento della stipulazione del contratto (risalente al 2002) – era stata decisa dal primo giudice e, quindi, indicare se e come della decisione di quel giudice ci si fosse lamentati.

Nessuna di tali indicazioni è fornita nell’illustrazione del motivo.

In essa, per la verità, non si fornisce nemmeno l’indicazione specifica, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, della parte dell’atto di citazione introduttivo in cui sarebbe stata articolata la prospettazione imperniata sulla qualità di consumatore.

Se si leggesse il motivo al lume di quanto articolato nell’esposizione del fatto, si dovrebbe rilevare, del resto: a) che anche in essa si dice del tutto genericamente che nella citazione introduttiva era stata dedotta la invalidità o inefficacia delle clausole di cui agli artt. 6 e 17 delle condizioni generali di assicurazione ai sensi dell’art. 1469-bis c.c., comma 1 e comma 3, nn. 2, 18 (pagina 3 in fine e 4 all’inizio), ma anche in quella sede si omette di precisare la parte di detto atto in cui la deduzione era avvenuta; b) che ci si riferisce al contenuto della sentenza di primo grado senza riferire che essa si fosse occupata della questione; c) che, invece, nell’enunciare le ragioni dell’appello, si dice che quella sentenza non aveva tenuto conto che le dette clausole erano “sotto diversi profili, vessatorie, squilibrate, contrarie a buona fede e, quindi, nulle ai sensi degli artt. 33 e ss. del Codice del Consumo”, ma anche in questo caso – fermo che quelle norme, in quanto introdotte successivamente alla stipula del contratto ed anche all’introduzione del giudizio non si potevano invocare – non si individua la parte dell’atto di appello in cui ciò si era dedotto.

Ne segue che, anche integrando l’illustrazione del motivo con l’esposizione del fatto, il requisito della indicazione specifica di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 risulta non osservato.

Nè potrebbe pensarsi che la Corte debba andare a cercare nella citazione di primo grado, nella sentenza di primo grado e nell’atto di appello, che risultano indicati come prodotti in chiusura del ricorso per cassazione, ciò che potrebbe nel loro contenuto corrispondere a quanto del tutto genericamente ha enunciato il ricorrente.

Si rileva, infatti, che: aa) non solo in questa ricerca – che non potrebbe avvenire in quanto vi osterebbe l’inosservanza dell’art. 366 c.p.c., n. 6, che esigeva non solo l’indicazione dell’atto in cui la questione era stata posta, ma anche della parte di esso in cui lo era stato (così dovendosi applicare, nella sua vigenza, il consolidato principio di diritto secondo cui: “Qualora una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa”: Cass. n. 3664 del 2006, ex multis) – la Corte potrebbe non individuare quello cui il ricorrente ha inteso fare riferimento; bb) ma, inoltre, che, quand’anche non si volesse dare rilievo alla violazione di detta norma, detta ricerca non potrebbe avvenire per l’assorbente ragione che si risolverebbe in una inammissibile supplenza all’onere di specificità del motivo di ricorso per cassazione, che imponeva al ricorrente in ogni caso di formulare le precisazioni che non ha fatto a pena di inammissibilità del motivo (in termini, ex multis, Cass. n. 4741 del 2005).

1.4. Il motivo, peraltro, nel prospettare la questione in relazione alla quale la corte territoriale non avrebbe applicato la disciplina consumeristica presenta anche un’ulteriore e comunque decisiva ragione di inammissibilità, che sì riviene nella circostanza che la prospetta in relazione a contenuti delle clausole di cui agli artt. 6 e 17 delle condizioni generali di assicurazione che, una volta che si proceda alla verifica di quanto riprodotto, non corrispondono per la clausola di cui all’art. 6 nè a quella disciplinatrice della vicenda, nè a quella considerata – esattamente – dalla corte territoriale sia nelle sue argomentazioni, sia con un espresso riferimento all’art. 6, parte 3.

Invero, posto che parte ricorrente ha fornito l’indicazione specifica ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6 delle clausole sulla base delle quali svolge il motivo, precisando dove è possibile esaminarle leggendole nelle condizioni generali, presenti nel fascicolo di primo grado, come documento n. 7, l’esame di tale documento evidenzia che l’art. 6, sotto la rubrica “Servizio di protezione chiavi” ha il seguente tenore:

a) contiene innanzitutto un primo comma che dispone in questo senso:

“L’operatività della garanzia è subordinata alla corretta esecuzione di tutte le procedure previste dal “Servizio Protezione Chiavi di Mercedes Benz”, di cui si riporta di seguito la normativa”.

b) consta, poi, successivamente di tre parti, indicate come 1, 2, 3 e 4 e rispettivamente rubricate “Procedura di controllo e consegna chiavi”, “Procedura disattivazione chiavi smarrite/rubate o danneggiate”, “Proceduta in caso di furto/rapina vettura” e “Procedura in caso di incendio”;

c) le parti 1, 2 e 3 constano di vari commi ed il contenuto dell’art. 6 evocato dal ricorso all’inizio dell’illustrazione del motivo in esame coincide con il comma 3 (che è in carattere sottolineato) della parte 2 ed è invece del tutto estraneo al contenuto della parte 3. Parimenti il contenuto riprodotto a pagina 19 del ricorso corrisponde a parte del primo e del secondo comma della stessa parte 2.

Il contenuto evocato dal ricorrente, quando ha fatto riferimento alla clausola di cui all’art. 6 pertiene, dunque, all’ipotesi che in essa concerne la procedura di disattivazione prevista in caso di smarrimento, furto danneggiamento delle chiavi.

Nella specie è vero che il ricorrente ebbe a denunciare lo smarrimento della c.d. seconda chiave, ma dopo avere denunciato il furto dell’auto, ed è vero soprattutto che, inerendo la controversia alla richiesta di corresponsione dell’indennizzo per tale furto, à termini di polizza il comportamento del ricorrente era regolato dal paragrafo 3 dell’art. 6, onde non è dubbio che le parti dovessero occuparsi della e la corte territoriale dovesse compiere l’esegesi di tale paragrafo ai fini della soluzione della controversia.

Ciò è quanto, del resto, quella corte ha fatto, dato che ha espressamente evocato nella sua motivazione proprio la parte 3 indicandone la rubrica.

Alla luce di tali riscontri il motivo, non solo riferisce la pretesa disapplicazione della disciplina consumeristica ad un contenuto della clausola di cui all’art. 6 che non era quello rilevante in causa, ma, soprattutto, non si parametra in alcun modo alla ratio decidendi della sentenza impugnata, che è chiaramente basata sulla parte 2 della detta clausola.

Ne segue che il motivo è inammissibile in quanto tutte le argomentazioni con cui viene sostenuto si correlano ad una clausola che non è quella considerata nella motivazione e, dunque, non si risolvono in una critica pertinente rispetto ad essa.

1.5. Peraltro, se fosse possibile – per absurdum – apprezzare la prospettazione del motivo con riferimento alla clausola dell’art. 6 quanto al contenuto della parte 3, cioè alla prescrizione relativa alla procedura prevista per il caso di furto/rapina vettura, fermo che l’apprezzamento dovrebbe avvenire non in base alle norme del Codice del consumo, successive al contratto ed anche alla instaurazione del giudizio, ma semmai rispetto alla disciplina degli artt. 1469-bis c.c.e ss., la clausola non risulterebbe in alcun modo affetta dai vizi al lume di essa individuati in modo corrispondente a quanto il ricorrente ha fondato sulla disciplina del detto Codice.

Le norme di riferimento, omologhe dell’art. 33, comma 1, e comma 2, lett. t), sarebbero quelle del comma 1 e del comma 2, n. 18 dell’art. 1469-bis.

La previsione del primo comma dell’art. 6 delle condizioni generali, che si è già ricordata, ove posta in relazione con quelle della parte 3 relativa alla procedura in caso di furto o rapina dell’autovettura – là dove, dopo che nel primo comma di tale parte prevedeva l’obbligo di avviso ad un numero verde nel caso di furto in funzione del blocco a livello mondiale della fornitura di ricambi attinenti i sistemi di chiusura dell’auto, nel secondo comma prevedeva che “L’Assicurato si dovrà recare presso una Concessionaria Mercedes-Benz Italia e consegnare al delegato le chiavi in suo possesso più eventuali certificai di disattivazione delle chiavi smarrite, rubate o danneggiate in precedenza, ottenendone in cambio una ricevuta” e nel quinto, dopo la disciplina dell’attività del delegato in funzione dei controlli, che “Ad esito positivo dei controlli (ovvero sono state riconsegnate tutte le chiavi, ad eccezione di quella sottratta con la vettura in caso di rapina, e le chiavi sono tutte rispondenti al telaio della vettura rubata) MBI attesta che sussistono le condizioni per attivare la procedura di sostituzione della vettura” – si risolveva nell’imporre ai fini della operatività della garanzia la conservazione di tutte e due le chiavi e, quindi, anche della seconda in modo da poterle restituire con l’eccezione della rapina (a seguito della quale una delle chiavi, quella usata al momento, non è restituibile, perchè sottratta con l’ auto).

Si tratta di una disciplina – il cui valore condizionante la garanzia è, poi, ribadito dal terzo comma del successivo art. 7 delle condizioni generali per la garanzia prestata per il “danno totale”, compreso il furto e, quindi, dall’art. 17, A, punto 5. per il caso di danno totale con rimpiazzo con altra autovettura Mercedes e dall’art. 17, B, punto 9. per il caso di danno totale senza rimpiazzo – che non è in alcun modo tale da risolversi nella imposizione di un onere atto a determinare lo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto: è sufficiente osservare che, prima del furto, la previsione determina a carico dell’assicurato un mero obbligo di conservazione della seconda chiave in funzione della restituzione in caso di furto dell’autovettura. Esso non è in alcun modo gravoso e, per tale ragione, non può squilibrare il sinallagma contrattuale. Inoltre, proprio la parte 2 della clausola dell’art. 6 regola in modo indipendente le conseguenze dello smarrimento o del furto della chiave disgiunti da quello dell’autovettura, così dando la possibilità all’assicurato di tutelarsi in relazione a tali eventi e di provvedere al ripristino della provvista del numero di chiavi da conservare de futuro, in vista dell’eventualità di un furto dell’autovettura.

Lo scopo della clausola della parte 3 dell’art. 6, d’altro canto, è chiaramente quello di evitare che si chieda la garanzia per un furto eventualmente agevolato dall’essere state lasciate le chiavi inserite nella messa in moto del veicolo (e, dunque, da un comportamento di disattenzione e non dal dolo dell’assicurato, come adombra invece il motivo, essendo questa solo un’ulteriore eventualità).

Si tratta di uno scopo che non può incidere ai fini dell’applicazione dell’art. 1469-bis, perchè ciò che rileva ai fini di essa è solo se quanto imposto con la clausola determini squilibrio dei diritti e degli obblighi, mentre il detto scopo riguarda la funzione della clausola e non il suo oggetto.

1.6. Con riferimento alla previsione dell’art. 1469-bis, secondo comma, n. 18 si osserva, poi, che la previsione della parte 3 della clausola, risolvendosi, prima che nell’imposizione dell’obbligo di restituzione dopo il furto, cioè dopo il sinistro, in quella dell’obbligo di conservazione della seconda chiave, non può in alcun modo integrare una limitazione di responsabilità, il che suppone che la clausola funzioni con un effetto limitativo che operi posteriormente al sinistro, o meglio con funzione ridimensionatrice del danno indennizzabile.

In questo caso, come ha spiegato la corte territoriale la clausola ha solo imposto un obbligo di comportamento pendente il contratto in funzione della tenuta di altro comportamento dopo il sinistro.

E’ vero che la tenuta di quest’altro comportamento condiziona la spettanza della garanzia, ma tanto si colloca al di fuori della previsione normativa evocata.

Ciò alla stregua del principio di diritto – peraltro correttamente evocato dalla corte territoriale anche se essa non si pone a confronto con la norma dell’art. 1469-bis, comma 2, n. 18 – affermato da Cass. n. 10194 del 2010, nel senso che: “Qualora le parti del contratto abbiano espressamente subordinato l’operatività della garanzia assicurativa all’adozione, da parte dell’assicurato, di determinate misure di sicurezza, il giudice non può sindacare la loro concreta idoneità ad evitare l’evento dannoso, e quindi – ove l’evento si sia verificato indipendentemente da tale inosservanza –

non può giungere alla conclusione per cui, pur a fronte della loro inosservanza, l’assicuratore debba comunque corrispondere l’indennizzo. Dette clausole, infatti, subordinando il diritto dell’assicurato all’indennizzo all’adozione di specifiche misure di difesa del bene protetto, non realizzano una limitazione di responsabilità dell’assicuratore, ma individuano e delimitano l’oggetto stesso del contratto ed il rischio dell’assicuratore stesso.” (adde Cass. n. 2469 del 2005, secondo cui: “Qualora le parti del contratto abbiano espressamente subordinato l’operatività della garanzia assicurativa all’adozione, da parte dell’assicurato, di determinate misure di sicurezza, il giudice non può sindacare la loro concreta idoneità ad evitare l’evento dannoso, e quindi – ove questo si verifichi indipendentemente da tale inosservanza – non può riconoscere l’obbligo dell’assicuratore a corrispondere l’indennizzo, pur a fronte della mancata adozione delle misure pattuite per la difesa del bene protetto. Dette clausole, infatti, non realizzano una limitazione di responsabilità dell’assicuratore, ma individuano e delimitano l’oggetto stesso del contratto ed il rischio dell’assicuratore stesso.”).

Il motivo, quindi, se fosse stato ammissibile, sarebbe stato anche privo di fondamento.

2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n. 5 e/o violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 33, art. 34, comma 2, art. 36 e del 1 Considerando della Direttiva CEE n. 93/13”.

Il motivo prospetta che, pur aderendo alla prospettazione della corte territoriale nel senso che nella specie si sia in presenza di una clausola delimitativa dell’oggetto della copertura, nella specie, ai fini dell’applicazione della previsione del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 34, comma 2 nel senso che la valutazione della vessatorietà non attiene all’oggetto del contratto, si sarebbe dovuto dare rilievo a quello che viene indicato come “1)” Considerando della Direttiva 93/13 (in realtà 19) e riprodotto in questo senso: “nel caso di contratti assicurativi, le clausole che definiscono o delimitano chiaramente il rischio assicurato e l’impegno dell’assicuratore non formano oggetto di siffatta valutazione qualora i limiti in questione siano presi in considerazione nel calcolo del premio pagato dal consumatore”.

A tale Considerando si sarebbe dovuto dare un valore interpretativo ai fini dell’apprezzamento della clausola alla stregua del citato art. 34, comma 2, e nella specie si sarebbe dovuto dare rilievo alla circostanza che la compagnia assicuratrice, che era onerata della relativa prova, non aveva dimostrato che la limitazione di responsabilità collegata alla conservazione e restituzione della chiavi si fosse risolta in un vantaggio per il consumatore, cioè avesse inciso sulla misura del premio riducendola.

2.1. Il motivo pone nuovamente una questione di diritto che – sebbene evocativa della disciplina del Codice del consumo anzichè di quella ratione temporis applicabile dell’art. 1469-ter – non risulta in alcun modo esaminata dalla Corte territoriale e che, del resto avrebbe implicato accertamenti di fatto.

Ne deriva che per ciò solo la questione è inammissibile, posto che la ricorrente avrebbe dovuto indicare se e doveva l’aveva prospettata e, gradatamente, da che cosa e dove in conseguenza fosse risultato l’atteggiamento processuale addebitato alla controparte. E ciò, naturalmente, in primo luogo con riferimento al primo grado di giudizio e, quindi, con riguardo a quello di appello.

In carenza di tali indicazioni la questione appare nuova, giusta la giurisprudenza già richiamata a proposito del primo motivo.

Il motivo è, pertanto, inammissibile per come prospettato dal ricorso, senza che occorra farsi carico della difesa della resistente che ha prospettato che la questione era stata posta solo nella conclusionale di primo grado e che se ne era eccepita la tardività nella memoria di replica.

3. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n. 5 e/o violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e dell’art. 1362 e ss. in relazione all’inoperatività degli art. 6 e 17 delle condizioni di polizza”.

Il motivo è privo di fondamento, perchè discute della clausola dell’art. 6 parte 2 e della denuncia di smarrimento della seconda chiave successiva alla denuncia del furto dell’autovettura, che, come si è detto, non sono rilevanti.

E fra l’altro non ne discute in alcun modo in punto di un’ipotetica incidenza dello smarrimento in funzione di giustificazione dell’inadempimento dell’obbligo di restituzione collegato al furto.

4. Il quarto motivo non è un effettivo motivo, risolvendosi solo nella postulazione che la polizza dovrebbe considerarsi operativa all’esito dell’accoglimento dei primi tre motivi.

5. Il ricorso è, conclusivamente, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. n. 55 del 2014.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13.

PQM

La Corte dichiara rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio a favore della resistente, liquidate in Euro tremila, di cui duecento per esborsi, oltre accessori e spese generali come per legge come per legge. Nulla per le spese del giudizio di cassazione nel rapporto fra ricorrente ed intimata. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-

quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 29 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016

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