Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14421 del 15/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 15/07/2016, (ud. 29/01/2016, dep. 15/07/2016), n.14421

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1905/2014 proposto da:

B.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TUSCOLANA

1178, presso lo studio dell’avvocato NELIDE CACI, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE DANILE giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

LA FONDIARIA SAI SPA, in persona del suo procuratore speciale Avv.

D.N.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AURELIANA 2,

presso lo studio dell’avvocato ELETTRA BRUNO, rappresentata e difesa

dall’avvocato SANTO SPAGNOLO giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1574/2012 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 10/11/2012, R.G.N. 1175/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/01/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. B.P. ha proposto ricorso per cassazione contro la s.p.a. Fondiaria S.A.I. e la R.A.I. Radiotelevisione Italiana avverso la sentenza del 10 novembre 2012, con cui la Corte d’Appello di Palermo ha rigettato il suo appello contro la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Agrigento il 5 maggio 2006.

2. Con quella sentenza quel giudice aveva rigettato la domanda – da lui proposta contro la societa’ assicuratrice e nei confronti della R.A.I. quale stipulante con detta societa’ ed altra societa’ in coassicurazione di una polizza assicurativa che copriva gli infortuni sofferti dai propri dipendenti in itinere per ottenere l’indennizzo pro quota gravante sulla Fondiaria in relazione all’invalidita’ permanente derivatagli da un sinistro stradale occorsogli nell’ottobre del 1996 mentre, a suo dire, si recava presso il luogo di lavoro, cioe’ presso la sede R.A.I. di (OMISSIS).

Il rigetto della domanda da parte del giudice agrigentino avveniva sia per la mancata prova dell’essersi l’infortunio verificato in itinere, sia sulla base della negazione della vincolativita’ nei confronti della Fondiaria, in base alla polizza, dell’accordo raggiunto dall’attore con la coassicuratrice, che per sua quota aveva invece riconosciuto l’indennizzo.

2. Al ricorso ha resistito con controricorso la Fondiaria S.A.I..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia “violazione artt. 2697, 2728 c.c.”.

Vi si sostiene che avrebbe errato la Corte territoriale a non attribuire alla certificazione del 14 giugno 2006, nella quale l’I.N.A.I.L. aveva qualificato la vicenda come infortunio in itinere il valore di presunzione legale ai sensi dell’art. 2728 c.c., con la conseguenza che il relativo dato non avrebbe potuto essere oggetto di una semplice attivita’ di contestazione da parte avversaria, bensi’ avrebbe dovuto essere superato con un’attivita’ probatoria, che non vi era stata.

1.1. Il motivo e’ manifestamente infondato nella sua stessa prospettazione astratta, dato che, come risulta dagli esempi, pretende di applicare un principio che nella specie e’ inapplicabile, atteso che l’affermazione con cui l’I.N.A.I.L. qualifico’ la vicenda come infortunio in itinere e’ espressione che non e’ frutto di un alcun potere di qualificazione riconosciuto all’I.N.A.I.L., ma rappresenta esclusivamente una enunciazione del come nello svolgimento delle sua attivita’ istituzionali quell’ente ha apprezzato l’accaduto.

Tale apprezzamento a tutto voler concedere potrebbe essere fonte di una sorta di presunzione semplice, ma il ricorrente non l’ha dedotto in alcun modo.

1.2. Il motivo, peraltro, ove dovesse scrutinarsi in concreto, cioe’ una volta parametrato alla motivazione della sentenza impugnata, presenterebbe anche presentare un profilo di inammissibilita’, in quanto avrebbe dovuto discutere il precedente richiamato dalla Corte, che e’ come se fosse divenuto parte della motivazione. Mentre se ne disinteressa.

Si dovrebbe anche rilevare che, riguardo alla certificazione, il cui contenuto e’ trascritto nell’esposizione del fatto, nulla si dice sul se e dove sarebbe esaminabile in quanto prodotta in questo giudizio di legittimita’: da cio’ la violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

2. Con il secondo motivo si denuncia nuovamente denuncia “violazione artt. 2697 e 2728 c.c.” e si prospetta questa volta che la certificazione avrebbe avuto il valore di presunzione semplice.

Il referente normativo e’, peraltro, sbagliato: avrebbe dovuto essere l’art. 2729 c.c..

Tra l’altro, senza che la sentenza vi abbia fatto riferimento si evoca in modo del tutto ambiguo una pregressa certificazione, quella, verosimilmente, cui si e’ accennato a pagina 4 nell’esposizione come allegato 1, senza dire dove sarebbe esaminabile, in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

Ne consegue che il motivo e’ inammissibile ai sensi di tale norma.

3. Con il terzo motivo si prospetta.”violazione art. 112 c.p.c. e artt. 1362, 1363, 1366 e 1372 c.c.. Omesso esame di fatto decisivo”.

Anche tale motivo e’ inammissibile.

Non solo si prospetta una questione – quella per cui l’essere stato liquidato l’indennizzo dalla coassicuratrice avrebbe avuto effetto vincolante sulla riconducibilita’ alla garanzia anche nei confronti della Fondiaria – che la sentenza impugnata non esamina e riguardo alla quale occorreva, pertanto, indicare, nel denunciare la violazione dell’art. 112 c.p.c., indicare la parte dell’atto di appello che la questione aveva riproposto (mentre nemmeno nell’esposizione del fatto si dice alcunche’ al riguardo), ma manca l’osservanza dell’art. 366, n. 6, rispetto alla polizza, al rapporto dei carabinieri ed anche al documento R.A.I. (per quest’ultimo non si dice dove sta).

4. Con il quarto motivo si denuncia “violazione art. 112 c.p.c. e omesso esame fatto decisivo”.

Ci si duole impropriamente evocando l’art. 112 c.p.c., anziche’ la norma dell’art. 115 c.p.c., che non si sia disposta l’acquisizione del rapporto dei Carabinieri, come si era chiesto – si dice – in appello, ma non si rispetta l’art. 366 c.p.c., n. 6, cioe’ non si riproduce direttamente od indirettamente la parte dell’atto di appello che recava la richiesta.

Ne segue l’inammissibilita’ ai sensi di detta norma.

5. Con il quinto motivo, del tutto genericamente, si deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c.”.

Non si tratta di motivo bensi’ di inutile rivendicazione della caducazione della statuizione sulle spese per la res sperata dell’accoglimento del ricorso.

6. Il ricorso e’, conclusivamente, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, nei confronti della societa’ assicuratrice, mentre non e’ logo a provvedere nel rapporto fra ricorrente e R.A.I. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio a favore della resistente, liquidate in Euro tremila, di cui duecento per esborsi, oltre accessori e spese generali come per legge come per legge. Nulla per le spese del giudizio di cassazione nel rapporto fra ricorrente ed intimata. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 29 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016

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