Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14421 del 15/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 15/06/2010, (ud. 29/04/2010, dep. 15/06/2010), n.14421

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27735/2006 proposto da:

COMUNE DI BRUGHERIO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 73, presso lo studio

dell’avvocato QUOJANI FABIO, rappresentato e difeso dall’avvocato

TESAURO FRANCESCO, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

T.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 53/2005 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 25/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/04/2010 dal Consigliere Dott. EUGENIA MARIGLIANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per rinvio rinnovo della

notifica.

 

Fatto

T.G., proprietaria di un appartamento e di due box compresi nel territorio del Comune di Brugherio, impugnava, con distinti ricorsi, gli avvisi di liquidazione I.C.I. con i quali le veniva richiesta una maggiore imposta per gli anni da 1995 al 1999, sulla base della rendita catastale messa in atti fin dal 1991, mai notificata alla contribuente che per quegli anni aveva versato l’imposta in base ad una rendita presunta.

Lamentava la contribuente l’illegittimità degli avvisi di liquidazione per mancata notifica da parte dell’U.T.E. della rendita catastale e contestava l’applicazione retroattiva della stessa. La C.T.P. di Milano, riuniti i ricorsi, H respingeva sul presupposto che il termine era scaduto nel 1991, anno durante il quale il Comune di Brugherio aveva recepito dall’U.T.E. la rendita catastale.

La C.T.R. della Lombardia accoglieva l’appello della contribuente, ritenendo che i termini per l’impugnazione e l’applicazione della nuova rendita decorressero dal momento della notifica.

Avverso detta decisione il Comune di Brugherio propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. T.G. non risulta costituita.

Diritto

Con l’unico motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, commi 2 e 4, e art. 11, comma 1, e della L. n. 342 del 2000, art. 74, commi 1 e 3, e L. n. 212 del 2000, art. 10, per avere la C.T.R. ritenuto che l’applicazione delle rendite decorresse dalla data della notifica, mentre, nella specie, trattandosi di rendita attribuita prima del 31.12.1999 era applicabile la L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 3, il quale non prevede, a differenza del comma 1 relativo ad atti attributivi successivi all’11.1.2000, che l’efficacia di tali atti decorra dalla loro notificazione.

Nè poteva farsi applicazione del principio di affidamento, richiamato dalla C.T.R., in quanto, essendo la nuova rendita attribuita e posta in atti fin dal 1991, era nel potere del Comune di fare applicazione della stessa anche per gli anni pregressi nei limiti dei termini di prescrizione.

Occorre rilevare in via pregiudiziale che il ricorso proposto dal Comune di Brugherio è stato notificato alla contribuente a mezzo del servizio postale ex art. 149 c.p.c., e che agli atti dell’Ente ricorrente non risulta prodotto l’avviso di ricevimento e, non essendosi costituita la parte intimata, non vi è alcuna prova dell’avvenuta notificazione del ricorso.

Questa Corte, in fattispecie simili, con indirizzo consolidato ha più volte affermato il principio secondo cui: “La produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la qua le l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto tino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1, della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380 bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184 bis c.p.c., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L n. 890 del 1982, art. 6, comma 1”. (v. sent. SS. UU. n. 627 del 2008 e sentt. nn. 70 del 2002, 11072 e 11257 del 2003, 4900 del 2004 e 9769 del 2008).

Conseguentemente, in ottemperanza al suddetto principio, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Non occorre statuire sulle spese, dato che la parte intimata non ha svolto alcuna attività difensiva in questa fase di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, il 29 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2010

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