Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14421 del 07/06/2013
Civile Sent. Sez. 1 Num. 14421 Anno 2013
Presidente: CARNEVALE CORRADO
Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO
SENTENZA
sul ricorso 12675-2012 proposto da:
FALLIMENTO
AUTOTRASPORTI
LEONARDI
S.N.C.
DI
LEONARDI ALFIO & C. (P.I. 02982330231), NONCHE’ DEI
SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI LEONARDI ALFIO,
Data pubblicazione: 07/06/2013
PULVIRENTI ANDREA, in persona del Curatore avv.
FEDERICO CRACCO, elettivamente domiciliato in ROMA,
2013
773
VIALE DELLE MILIZIE 9, presso l’avvocato LUBERTO
ENRICO, rappresentato e difeso dall’avvocato MENATO
PAOLO, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
1
contro
AUTOTRASPORTI LEONARD’ S.N.C. DI LEONARDI ALFIO &
C.IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro
tempore, e LEONARDI ALFIO, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA VARRONE 9, presso
difende unitamente all’avvocato INVIDIA ANTONIO,
giusta procura a margine del controricorso;
– controrícorrenti contro
ITALFONDIARIO S.P.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n.
795/2012 della CORTE
D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 03/04/2012;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 06/05/2013 dal Consigliere
Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;
udito,
per
il
ricorrente,
l’Avvocato ENRICO
LUBERTO, con delega, che ha chiesto l’accoglimento
l’avvocato GRANDONI ANGELO, che li rappresenta e
del ricorso;
udito, per i controricorrenti, l’Avvocato ANGELO
GRANDONI, anche per delega dell’avv. INVIDIA, che
ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
2
l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
I
Il Fallimento Autotrasporti Leonardi snc. di Leonardi Alfio
& C., in persona del curatore, ricorre per cassazione
avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia del 3
aprile 2012 che, in accoglimento dell’appello
dell’impugnata sentenza del Tribunale di Verona del 4
maggio 2010, aveva revocato il fallimento della medesima
società e dei soci Leonardi Alfio e Pulvirenti Andrea (già
dichiarato su istanza di Intesa Gestione crediti spa). A
sostegno dell’unico motivo di ricorso, si deduce
l’inesistenza della notifica dell’atto di citazione in
appello, con conseguente nullità della sentenza impugnata
(artt. 161, 330 c.p.c. e 18 legge fall., in relazione
all’art. 360 n. 3 c.p.c.), in quanto effettuata su istanza
della società in un luogo nel quale il Fallimento non aveva
eletto il domicilio e privo di qualsiasi collegamento con
esso.
La società Autotrasporti Leonardi snc di Leonardi Alfio &
C., in liquidazione, aderisce al ricorso e chiede che il
giudizio sia rinviato alla Corte di appello di Venezia
affinché sia disposta l’integrazione del contraddittorio
nei confronti del Fallimento.
..
3
Motivi della decisione
Dalla relata di notifica risulta che la
società
Autotrasporti Leonardi ha notificato la citazione in
appello “in persona del curatore pro tempore, elettivamente
studio degli avv.ti Giuseppe FM La Scala e Giacomo Rigoni
del Foro di Verona”, cioè in un luogo privo di collegamento
con il Fallimento e nel quale il domicilio era stato eletto
dal creditore istante.
Il ricorso, al quale la controricorrente ha aderito,
dev’essere quindi accolto e la sentenza cassata con rinvio
alla Corte di appello di Venezia che, in diversa
composizione, dovrà integrare il contraddittorio nei
confronti del Fallimento, litisconsorte necessario, e
decidere sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di
appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le
spese di questo giudizio.
Roma, 6 maggio 2013.
domiciliato in Verona, vicolo San Domenico n. 16, presso lo