Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14420 del 15/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 15/07/2016, (ud. 29/01/2016, dep. 15/07/2016), n.14420

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11274/2013 proposto da:

G.P., (OMISSIS), domiciliato ex lege in ROMA,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato FIORELLA NENCI giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FATA ASSICURAZIONI DANNI SPA, a mezzo della propria mandataria e

rappresentante GENERALI BUSINESS SOLUTIONS SCPA, in persona dei

procuratori speciali C.P. e C.

F., elettivamente domiciliata in ROMA, V. GUIDO D’AREZZO

32, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO CAVALIERE, che la

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1332/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata l’08/03/2012, R.G.N. 8138/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/01/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato PROVVIDENZA ORNELLA PISA per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

p.1. G.P. ha proposto ricorso per cassazione contro la s.p.a. Fata avverso la sentenza dell’8 marzo 2012, con cui la Corte d’Appello di Roma ha rigettato il suo appello contro la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Viterbo nell’ottobre del 2004, la quale aveva rigettato la domanda da esso ricorrente proposta nel luglio del 2001 per ottenere la condanna della Fata al pagamento, sulla base di una polizza assicurativa contro gli infortuni con essa stipulata, dell’indennizzo per gli esiti di un infortunio occorsogli il 12 settembre 1998 in occasione di un sinistro stradale.

p.2. Nella sentenza di primo grado il Tribunale di Velletri, dopo avere nel coso del giudizio proceduto all’istruzione della causa con una c.t.u. riguardo alle lesioni sofferte dall’attore, rigettava la domanda accogliendo l’eccezione di prescrizione del diritto all’indennizzo per decorso del termine annuale allora previsto dall’art. 2952 c.c., comma 2, nel testo applicabile alla vicenda e ciò sull’assunto che fra la data del sinistro e quella di una richiesta stragiudiziale di indennizzo formulata dal G. il 10 maggio del 2000 fosse decorso il detto termine.

p.3. Sull’appello del G. che prospettava l’erroneità dell’individuazione del dies a quo del termine prescrizionale dal momento del sinistro che aveva cagionato le lesioni, anzichè dal momento in cui con un certificato medico era stata evidenziata la stabilizzazione delle sue condizioni di salute con un esito di invalidità permanente, la Corte territoriale, invocando i principi di diritto di cui a Cass. n. 2587 del 2002 e n. 701 del 2004, ha disatteso detta prospettazione, rilevando che tra la data della denuncia del sinistro avvenuta il 22 ottobre 1998 e la richiesta di indennizzo formulata il 10 maggio del 2000 il termine prescrizionale appariva decorso.

p.4. Al ricorso ha resistito con controricorso la società assicuratrice.

In vista dell’odierna udienza le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p.1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce “violazione di norme di diritto di cui agli artt. 2952 e 2943 c.c., e di cui all’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3”, nonchè “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio” e “omessa valutazione di prove, in relazione all’art. 2952 c.c., ed all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

p.1.1. Vi si sostiene innanzitutto che la Corte territoriale avrebbe reso “una insufficiente e contraddittoria motivazione, non essendo possibile individuare concretamente il ragionamento e l’iter seguito nel ritenere prescritto il diritto all’indennizzo”.

Tale assunto è sostenuto ponendo in evidenza che la Corte capitolina, nell’esternare la motivazione di infondatezza: a) ha innanzitutto dato atto che il qui ricorrente aveva dedotto con l’appello “che il Tribunale aveva errato laddove riteneva di dover far decorrere la prescrizione del diritto azionato non già dalla stabilizzazione degli esiti dell’infortunio quanto, piuttosto, dalla data dell’evento lesivo dell’appello”; b) ha poi detto essere pacifico che “le uniche comunicazioni trasmesse dal Giovenale alla compagnia assicurativa sono rappresentate dalla denuncia di infortunio”, risalente al 22 ottobre 1998 e dalla richiesta di indennizzo inoltrata il 10 maggio 2000; c) di seguito ha osservato che “tra le due comunicazioni, pertanto, intercorse un termine superiore all’anno, di tal che, seguendo la tesi accolta nella sentenza impugnata” non vi era dubbio circa la maturazione della prescrizione; d) ha, poi, però proseguito osservando che “laddove, invece, la tempestività (ai fini della interruzione del termine di prescrizione) della comunicazione inoltrata nel mese di ottobre del 2000 si fonderebbe, secondo l’appellante, sulla circostanza secondo cui soltanto nel corso del 1999 (e, comunque, in data di molto successiva alla data dell’incidente) egli avrebbe avuto contezza piena degli esiti dell’infortunio essendo stato pertanto stato (sic) solo in quel momento in grado di esercitare il proprio diritto”; e) ha, quindi, osservato che il motivo di appello non è fondato” evocando quello che ha indicato come costante orientamento della giurisprudenza di legittimità e riproducendo le massime ufficiali di Cass. n. 2587 del 2002 (peraltro solo parzialmente, cioè quanto al principio di diritto, secondo cui “In tema di assicurazione privata contro gli infortuni, la fattispecie costitutiva del diritto all’indennizzo si perfeziona solo nel momento in cui l’evento lesivo o morboso si traduca o si evidenzi in uno dei fatti coperti dalla garanzia assicurativa, con la conseguenza che, da questo momento, decorre la prescrizione annuale ai sensi dell’art. 2952 c.c.”; e non quanto alla specie indicata in questi termini: (Nell’affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha cassato la sentenza d’appello rilevando che il giudice di merito, pur applicando correttamente il suddetto principio, non, in concreto, accertato l’epoca di verificazione del fatto “de quo”, atteso che, in tema di assicurazione privata dell’invalidità temporanea, e salva diversa pattuizione, deve intendersi come “fatto coperto dall’assicurazione” ciascun giorno d’invalidità, sicchè è dalla scadenza di questo che decorre il termine iniziale di prescrizione)”) e di Cass. n. 701 del 2002 (“Il momento iniziale di decorrenza del termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione, previsto dall’art. 2952 c.c., comma 3, con norma speciale rispetto alla regola generale fissata dall’art. 2935 c.c., va individuato in quello in cui si verifica l’evento dannoso coperto dalla garanzia assicurativa, ovvero, nel caso di specie, l’invalidità permanente conseguita alla malattia, e non nel momento in cui interviene la valutazione del grado di invalidità, che si realizza in un momento logicamente e cronologicamente successivo a quello in cui si è manifestato l’evento dannoso coperto dalla garanzia assicurativa”).

p.1.2. In relazione a siffatto atteggiarsi della motivazione si sostiene che la Corte territoriale avrebbe mostrato di condividere l’idea che il dies a quo della prescrizione non decorresse dalla data dell’evento fonte di danno, bensì dal momento in cui “l’evento lesivo o morboso si traduca in uno dei fatti coperti dalla garanzia”, onde, dovendosi nella specie questo momento identificare nel rilascio dei due certificati medici del 21 aprile e del 19 magio 1999, risulterebbe del tutto inspiegabile ch’Essa abbia rigettato l’appello.

Ed anzi proprio il principio di diritto di cui a Cass. n. 701 del 2004 avrebbe dovuto indurla al contrario.

p.1.2.1. Questa prospettazione di insufficiente e contraddittoria motivazione, per come è articolata non è correlata alla ricostruzione della quaestio facti, bensì al ragionamento in iure che risulta svolto dalla Corte capitolina.

In buona sostanza si imputa a quella Corte di avere mal ragionato in diritto avendo espresso concetti giuridici in sè contraddittori ed il cui risultato si sarebbe concretato anche e proprio nel disattendere i due principi di diritto evocati.

La censura così intesa è fondata.

L’iter motivazionale della Corte romana rivela, in effetti, una manifesta contraddizione fra la prima parte (si veda sopra sub a, b e c), nella quale si riferisce la tesi accolta dal Tribunale di Velletri nel senso del decorso dalla data dell’evento lesivo, e la seconda, nella quale per rigettare il motivo di appello si evocano i due principi di diritto di cui a Cass. n. 2587 del 2002 e 701 del 2004.

Infatti, i principi evocati non sono affatto nel senso che il termine prescrizionale decorra dall’evento lesivo, ma alludono entrambi al verificarsi dell’evento lesivo coperto dalla polizza.

Il primo precedente evoca il momento in cui l’evento lesivo o morboso si traduca e si evidenzi in uno dei fatti coperti dalla garanzia assicurativa, il secondo il momento in cui si verifica l’invalidità permanente conseguita alla malattia.

Nella prospettazione del motivo di appello si sosteneva che detto momento si dovesse identificare in quello in cui, con il certificato del 19 maggio 1999, all’esito dell’espletamento della cure e del periodo di invalidità temporanea, si era palesata l’esistenza di uno stato di invalidità permanente.

La Corte avrebbe dovuto spiegare perchè tale prospettazione in iure fosse infondata e tale spiegazione non risulta affatto fornita tramite la mera riproduzione dei due ricordati principi di diritto:

in primo luogo perchè nessuna giustificazione è stata data del come e perchè essi si attaglierebbero alla vicenda, in secondo luogo perchè se la motivazione si riducesse alla loro enunciazione, sarebbe palesemente priva di pregio.

p.1.2.2. Sotto tale secondo profilo, in disparte che il primo precedente – come emerge dalla specie della massima ufficiale e conferma la motivazione della sentenza – si riferiva ad un indennizzo per copertura della c.d. invalidità temporanea, si rileva che nella fattispecie la prospettazione del ricorrente era stata nel senso che lo stato di invalidità permanente era risultato solo dopo il periodo di cure esauritosi con il certificato del maggio del 2009. Quel certificato, secondo il ricorrente, non esprimeva una valutazione del grado di invalidità permanente anteriormente percepibile, bensì constatava l’esistenza dello stato di invalidità permanente all’esito delle cure pregresse e, dunque, enunciava che solo in conseguenza esso era emerso.

La Corte capitolina, dunque, per enunciare una effettiva motivazione in iure avrebbe dovuto interrogarsi sul se la data del certificato del maggio 1999 segnasse il momento in cui il rischio garantito, quello di verificazione di una invalidità permanete, si era verificato, cioè costituisse il momento in cui l’evento lesivo sofferto dal ricorrente in occasione del sinistro si fosse tradotto nella conseguenza dell’esistenza di una invalidità permanente.

Si ricorda, in proposito che la lontana, ma sempre attuale Cass. n. 4735 del 1992 aveva statuito che: “Nel contratto di assicurazione privata contro gli infortuni da cui sia derivato un evento produttivo di lesioni corporali che abbiano determinato ricoveri ospedalieri, invalidità temporanea totale o parziale, postumi invalidanti di carattere permanente o la morte dell’infortunato, la fattispecie costitutiva del diritto all’indennizzo si perfeziona solo nel momento in cui l’evento lesivo o morboso si traduca o si evidenzi in uno dei fatti coperti dalla garanzia assicurativa con la conseguenza che è da questo momento, piuttosto che da quello dell’infortunio, che decorre la prescrizione annuale del diritto dell’assicurato, ai sensi dell’art. 2952 c.c.. Pertanto, l’assicuratore che intende oppone la prescrizione annuale del diritto fatto valere dall’assicurato ha l’onere di provare non la data del sinistro ma quella in cui si è manifestato l’evento dannoso coperto dalla garanzia assicurativa e dalla quale, quindi, il diritto avrebbe potuto essere fatto valere nei suoi confronti”.

Nel solco dell’insegnamento somministrato da tale decisione si collocò, del resto, anche la stessa Cass. n. 701 del 2004(evocata dalla corte capitolina), che la richiamò espressamente in motivazione.

Ebbene, l’applicazione del ricordato i tale principio – che, peraltro, viene evocato nella successiva esposizione del motivo in esame – avrebbe dovuto semmai indurre la Corte ad interrogarsi sulla idoneità del certificato medico del maggio del 1999 ad evidenziare una situazione di emersione dello stato di invalidità permanente solo alla sua data oppure ad attestare l’esistenza di uno stato anteriore, che avrebbe dovuto, in tal caso, identificasi nel dies a quo del corso della prescrizione.

Che questo dovesse essere il modo di applicare esattamente la legge da parte della Corte territoriale si evidenzia richiamando la motivazione di una non recente sentenza, Cass. n. 1563 del 1998, che si occupò di un caso in cui il giudice di merito aveva automaticamente rivenuto il dies a quo nella data di rilascio di un certificato medico.

Osservò in quell’occasione questa Corte quanto segue: “Con il primo motivo il ricorrente deduce la “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2934 e 2935 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”, per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto, con riferimento al diritto all’indennità assicurativa per invalidità permanente, che il decorso del termine prescrizionale abbia inizio dalla data dell’ultima prescrizione medica di cure (nella specie per esiti di lussazione). Il motivo è fondato. La Corte di merito ha affermato il principio che il termine di prescrizione del diritto all’indennizzabilità dei danni da invalidità permanente si identifica con la manifestazione compiuta di questa, divenuta, pertanto realtà obiettiva. In applicazione di tale principio ha poi ritenuto – in tal modo ritenendo non decorso il termine di prescrizione – che la compiuta manifestazione del postumo invalidante, nella sua definitiva esatta dimensione era da ravvisarsi con la guarigione, cioè alla “scadenza dei trenta giorni prescritti nell’ultimo certificato medico” inviato dall’infortunato. La Corte territoriale, pur muovendo da un corretto principio di diritto, ne ha fatto tuttavia falsa applicazione, identificando automaticamente la compiuta manifestazione dell’invalidità permanente con la scadenza della prognosi contenuta nell’ultimo certificato medico inviato dall’infortunato.

La giurisprudenza di questa Corte è da tempo ferma nel ritenere che in tema di contratto di assicurazione privata contro gli infortuni, la fattispecie costitutiva del diritto all’indennizzo si perfeziona solo nel momento in cui l’evento lesivo o morboso si traduca o si evidenzi in uno dei fatti coperti dalla garanzia assicurativa, con la conseguenza che da questo momento decorre la prescrizione annuale ai sensi dell’art, 2952 c.c. (da ultimo, Cass. 17 aprile 1992, n. 4735;

11 maggio 1994, n. 4596; prima ancora Cass. 10 agosto 1979, n. 4653;

17 febbraio 1981, n. 956; 12 novembre 1984, n. 5698). Più specificamente si è affermato – come peraltro ricordato dagli stessi giudici di merito – che, con riferimento all’invalidità permanente, il termine iniziale di prescrizione va individuato “nel momento del verificarsi in modo concreto di un fatto e fenomeno, già divenuto realtà obiettiva” (Cass. 19 giugno 1981, n. 4030). E’ dunque al dato “obiettivo” del sorgere dell’invalidità permanente indennizzabile che deve farsi riferimento, prescindendo da circostanze estrinseche quali l’invio, in sequenza, di certificati medici da parte dell’infortunato attestanti la necessità di cure (nel caso di specie per “esiti di lussazione”), che somministra elementi equivoci circa l’esistenza o meno dello stato invalidante. L’invio di certificati medici, infatti, potrebbe sia indicare un processo evolutivo morboso in atto non ancora concretatosi nell’invalidità indennizzabile, ma che al suo esito porta ad evidenza tale stato; sia, al contrario, rappresentare una situazione nella quale si manifesta un progressivo aggravamento dell’invalidità, già in atto; sia, infine, dimostrare l’esistenza di uno stato morboso non concretizzante invalidità permanente, che potrebbe sorgere anche in epoca successiva o non sorgere affatto”.

p.1.2.3. Emerge, dunque, che la totale pretermissione della considerazione del rilievo dei certificati alla stregua dei principi di diritto cui la stessa Corte capitolina ha dichiarato di rifarsi, nonchè l’omessa considerazione dell’essere a carico dell’assicuratrice, una volta da essa opposta la prescrizione, la prova (piuttosto che della data del sinistro) della data del verificarsi dell’evento dannoso nella dimensione evidenziatrice coperta dalla garanzia assicurativa, evidenzia una situazione in cui la motivazione in iure risulta inesistente.

Poichè la sua formulazione postula la loro valutazione e l’applicazione proprio dell’indicata regola dell’onere della prova, si impone la cassazione con rinvio della pronuncia impugnata, che dovrà fornire adeguata motivazione nei termini di cui si è detto.

Giova rilevare, inoltre, che la sentenza impugnata non ha svolto alcuna considerazione sul significato della denuncia dell’infortunio fatta dal ricorrente il 22 ottobre 1998: in particolare, non ha in alcun modo esaminato se il contenuto di essa rivelasse l’esistenza dell’invalidità permanente già in quel momento.

E’ superfluo a questo punto riferire delle ulteriori argomentazioni a sostegno del primo motivo.

p.2. Con il secondo motivo si deduce “violazione di norme di diritto di cui agli artt. 2952, 2944 e 2935 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3”, nonchè “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

Vi si sostiene – sulla premessa che la Corte territoriale la Compagnia assicuratrice aveva invitato il ricorrente a sottoporsi a visita medico-legale con lettera del 22 aprile 1999 e con lettera del 14 luglio 1999 richiesto documentazione relativa alle cartelle cliniche – che nella sua stessa comparsa di costituzione, a pagina 2, la medesima aveva dato atto che vi era stata perizia medica, fatta da essa eseguire, in data 1 ottobre 1999 e, quindi, si prospetta che nelle dette lettere si coglieva un riconoscimento del diritto risarcitorio interruttivo del corso della prescrizione ai sensi dell’art. 2944 c.c..

Con una seconda censura si deduce che l’art. 60 della polizza prevedeva che si desse corso ad una perizia medica contrattuale, mentre la compagnia assicuratrice non aveva nemmeno comunicato le sue determinazioni dopo la visita de qua.

Si invoca, quindi, il principio di diritto secondo cui la previsione della perizia contrattuale blocca il corso della prescrizione, a condizione che l’assicurato abbia fatto richiesta risarcitoria entro l’anno.

Ciò, per sostenere che in ogni caso, pur facendo decorrere la prescrizione dal giorno del sinistro, la richiesta dell’ottobre 1998 sarebbe stata sufficiente a giustificare l’applicazione del principio.

La controparte sostiene la novità di entrambe le questioni.

Senonchè si tratta di quaestiones iuris che non suppongono accertamenti di fatto e che sia il giudice d’appello sia la stessa Corte di cassazione avrebbero potuto e possono rilevare dai documenti che sono in atti.

La seconda è logicamente preliminare rispetto all’altra.

Il suo accoglimento postula l’esame della polizza, che è stata indicata come prodotta a pagina 5 nel fascicolo di parte attrice e trascritta a pagina 15.

La sua rilevanza avrebbe dovuto, peraltro, considerarsi già dal primo giudice d’ufficio, afferendo all’interruzione della prescrizione.

Ciò, giusta il principio di diritto secondo cui “Poichè nel nostro ordinamento le eccezioni in senso stretto, cioè quelle rilevabili soltanto ad istanza di parte, si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui il fatto integratore dell’eccezione corrisponde all’esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per svolgere l’efficacia modificativa, impeditiva od estintiva di un rapporto giuridico suppone il tramite di una manifestazione di volontà della parte (da sola o realizzabile attraverso un accertamento giudiziale), l’eccezione di interruzione della prescrizione integra un’eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d’ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, dovendosi escludere, altresì, che la rilevabilità ad istanza di parte possa giustificarsi in ragione della (normale) rilevabilità soltanto ad istanza di parte dell’eccezione di prescrizione, giacchè non ha fondamento di diritto positivo assimilare al regime di rilevazione di una eccezione in senso stretto quello di una controeccezione, qual è l’interruzione della prescrizione”. (Cass. sez. un. n. 15661 del 2005).

La stessa cosa dicasi per il giudice d’appello ed ora per questa Corte.

La sentenza impugnata dovrebbe, dunque, cassarsi in applicazione del principio di diritto secondo cui “Nell’assicurazione contro i danni, la previsione della perizia contrattuale, rendendo inesigibile il diritto all’indennizzo fino alla conclusione delle operazioni peritali, sospende fino a tale momento la decorrenza del relativo termine di prescrizione ex art. 2952 c.c., comma 2; a condizione, tuttavia, che il sinistro sia stato denunciato all’assicuratore entro il termine di prescrizione del diritto all’indennizzo, decorrente dal giorno in cui si è verificato, in tal modo potendosi attivare la procedura di accertamento del diritto ed evitandosi che la richiesta di indennizzo sia dilazionata all’infinito”. (Cass. n. 3961 del 2014;

anteriormente Cass. n. 8764 del 2009).

Il secondo motivo dovrebbe, dunque, accogliersi quanto a questa censura e l’altra resterebbe assorbita.

p.2. Peraltro, occorre considerare che, essendosi accolto il primo motivo e dovendo il giudice di rinvio procedere all’accertamento del dies a quo del corso della prescrizione nel rispetto dei principi di diritto che hanno giustificato il suo accoglimento, è palese che il problema discusso con il motivo in esame, cioè quello dell’interruzione del corso della prescrizione anche se esso fosse iniziato dalla data del sinistro, diviene privo di rilevanza e, dunque, il motivo resta in realtà assorbito, nel senso che non occorre cassare la sentenza accogliendo la censura di cui si è detto.

Naturalmente, il giudice di rinvio, una volta individuata la data del decorso del temine di prescrizione alla luce dei principi di diritto che hanno giustificato l’accoglimento del primo motivo, dovrà considerare in ogni caso – ove fosse necessario – anche il principio di diritto appena qui ricordato, che avrebbe giustificato l’accoglimento della seconda censura del secondo motivo.

p.3. Conclusivamente la sentenza impugnata è cassata in accoglimento del primo motivo con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma comunque in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione. Il secondo motivo resta assorbito, fermo quanto si è poco sopra rilevato.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso. Dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia ad altra Sezione della Corte d’Appello di Roma, comunque in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 29 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016

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