Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14420 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. I, 08/07/2020, (ud. 24/01/2020, dep. 08/07/2020), n.14420

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3473/2019 proposto da:

U.N., elettivamente domiciliato in Bolzano, via Carducci n. 13,

presso lo studio dell’avv. A. Fabbrini, che lo rappresenta e difende

per procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei

Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e

difende per legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3121/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 15/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/01/2020 dal cons. SOLAINI LUCA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1) La Corte d’appello di Venezia ha respinto il gravame proposto da U.N., cittadino nigeriano richiedente asilo, proveniente dall’Edo State, avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia che, confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale, gli aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale, anche nella forma sussidiaria, e di quella umanitaria.

Il ricorrente aveva riferito di essersi allontanato dal proprio paese per il timore di morire a causa dei poteri della setta segreta (OMISSIS) alla quale aderiva la madre, morta quando aveva sei anni- i cui membri, quando egli era divenuto adulto, lo avevano minacciato per essersi rifiutato di prendere il posto della genitrice.

La corte distrettuale ha condiviso integralmente il giudizio, di scarsa verosimiglianza del racconto, già espresso dal tribunale, rilevando inoltre come la vicenda non potesse essere ricondotta ad una persecuzione proveniente dallo Stato o da forze governative, ha escluso che nell’Edo State vi sia una situazione di violenza armata generalizzata ed ha affermato che non erano stati allegati elementi idonei a evidenziare una particolare vulnerabilità del richiedente, ai fini dell’accoglimento della domanda subordinata di riconoscimento della protezione umanitaria.

Contro la sentenza, pubblicata il 15.11.2018, U.N. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1) Il ricorrente censura la decisione: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5, 7 e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., contestando il giudizio di inattendibilità della narrazione posto a fondamento del rigetto delle domande di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria e rilevando che, contrariamente a quanto affermato in sentenza, anche nell’Edo State la situazione è in continuo peggioramento ed è caratterizzata da continue violazioni dei diritti umani; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 19 e dell’art. 3 della CEDU e dell’art. 2 Cost., per avere la corte d’appello respinto la domanda di concessione della protezione umanitaria senza condurre un’analisi sul contesto del paese di sua provenienza, che non garantisce ai propri cittadini il godimento dei diritti umani fondamentali.

2)11 primo motivo è inammissibile, in quanto, ancorchè declinato sotto il profilo della violazione di legge, si risolve nella richiesta di una nuova valutazione di merito in ordine alla credibilità del ricorrente ed alla situazione generale della regione di sua provenienza, senza che siano specificamente indicati, secondo quanto richiesto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, i fatti decisivi, tempestivamente allegati in causa e devoluti alla cognizione del giudice d’appello, che questi avrebbe omesso di esaminare e che, se considerati, avrebbero condotto all’accoglimento delle domande.

3) Il secondo motivo è parimenti inammissibile, stante la genericità della censura con la quale si contesta l’affermazione della corte territoriale secondo cui in caso di rimpatrio nell’Edo State il ricorrente non correrebbe il rischio di veder violati i suoi diritti fondamentali, evidentemente basata sul contenuto delle informazioni provenienti dalle fonti internazionali già citate dal giudice in sede di esame della domanda svolta ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente a pagare all’amministrazione statale le spese di lite del presente giudizio, che liquida nell’importo di Euro 2.100,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso il Roma, nella Camera di Consiglio, il 24 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020

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