Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1442 del 22/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/01/2020, (ud. 25/09/2019, dep. 22/01/2020), n.1442

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19160-2018 proposto da:

C.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA C. CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato CARMEN BORGESE;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, V. CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA

PULLI, EMANUELA CAPANNOLO, MANUELA MASSA, NICOLA VALENTE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 257/2018 del TRIBUNALE di PALMI, depositata il

07/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DE FELICE

ALFONSINA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

il Tribunale di Palmi, in sede di opposizione ad Accertamento Tecnico Preventivo, ha dichiarato infondate le doglianze di C.V. il quale rivendicava il diritto all’assegno di invalidità civile, negatogli dal Tribunale sulla base dell’accertamento peritale che aveva accertato in capo all’istante una percentuale d’invalidità pari al 48 per cento;

la cassazione della sentenza è domandata da C.V. sulla base di un unico motivo; l’Inps ha resistito con tempestivo controricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, parte ricorrente lamenta “Difetto di motivazione”; la censura si risolve in una critica al giudice del merito il quale avrebbe mancato di approfondire la situazione clinica del ricorrente; in particolare, non avrebbe rilevato che l’accertamento peritale aveva mancato di considerare talune patologie certificate dall’interessato, come la colite cronica con ileite aftosa, l’ernia iatale, la gastroduodenite H.P. correlata;

il motivo è inammissibile per carenza di specificità;

il giudizio, in sede di opposizione ad ATP, muove dalle contestazioni mosse alla CTU espletata nella fase preventiva; nel caso in esame, parte ricorrente non produce e non trascrive l’atto introduttivo del giudizio di opposizione da cui risultano le specifiche contestazioni alla C.T.U. che si asseriscono trascurate dal giudice del merito;

in dispregio del principio di specificazione e di allegazione di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4 e all’art. 369 c.p.c., n. 6, in conformità a quanto ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui il ricorso per cassazione, in ragione del principio di specificità, deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed, altresì a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito (cfr. Cass. n. 27209 del 2017; Cass. n. 12362 del 2006);

in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; non si provvede sulle spese attesa la dichiarazione della parte circa l’esenzione ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., di cui si dà atto anche nella sentenza impugnata;

in considerazione dell’esito del giudizio, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto, ove dovuto, per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. l, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2020

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