Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1442 del 20/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/01/2017, (ud. 16/11/2016, dep.20/01/2017),  n. 1442

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25192/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

IMPIANTI TURISTICI BOE’ SPA, in persona del Consigliere Delegato e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA MONTE FIORE 22, presso lo studio dell’avvocato STEFANO

GATTAMELATA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ENRICO GAZ, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 569/30/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di VENEZIA – MESTRE del 2/03/2015, depositata il

24/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO NAPOLITANO;

udito l’Avvocato Stefano Gattamelato difensore della controricorrente

che si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

Con sentenza n. 569/30/15, depositata il 24 marzo 2015, non notificata, la CTR del Veneto ha rigettato l’appello proposto nei confronti della società Impianti Turistici Boè S.p.A. dall’allora Agenzia del Territorio, per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Belluno, che aveva accolto il ricorso della contribuente per l’annullamento dell’avviso di accertamento impugnato avente ad oggetto il classamento in categoria D/8, con attribuzione delle relative rendite, di due unità immobiliari nel Comune di (OMISSIS), la prima ospitante locali tecnici, magazzini e servizi e la seconda la cabina di manovra a servizio della seggiovia quadriposto, gestita in concessione dalla società, che collega (OMISSIS) a (OMISSIS), per le quali la società con dichiarazione DOCFA aveva proposto l’inquadramento nella categoria E/1.

Avverso la pronuncia della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, al quale la società resiste con controricorso.

Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 6, comma 1 e art. 8, del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, commi 40 e segg. e del loro combinato disposto, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando l’erroneità dell’impugnata pronuncia nella parte in cui ha statuito che i locali a servizio della stazione di arrivo di seggiovia quadriposto siano da inquadrare come “stazione” di un servizio pubblico di trasporto, come tale classificabili in categoria E, compatibile con attività di tipo imprenditoriale.

Con il secondo motivo la ricorrente amministrazione finanziaria deduce violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 8, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la decisione impugnata ha equiparato, in punto di destinazione, ciascuna unità immobiliare in oggetto a “stazione di trasporto terrestre”.

I motivi possono essere congiuntamente esaminati perchè connessi.

Essi appaiono manifestamente fondati alla stregua dei precedenti in materia di questa Corte (oltre a Cass. sez. 6-5, 5 marzo 2015, n. 4541, indicata dall’Amministrazione ricorrente, si veda anche Cass. sez. 6-5, 24 febbraio 2015, n. 3733), che, con riferimento ad impianti di risalita funzionali al servizio di piste sciistiche, hanno affermato che non sussiste il presupposto del classamento come “mezzo pubblico di trasporto”, che presuppone una sia pur parziale utilizzabilità della struttura come mezzo di trasporto a disposizione del pubblico, laddove un impianto di risalita svolge un’esclusiva funzione commerciale di ausilio ed integrazione dell’uso delle piste sciistiche.

Nè può aver rilievo, come insiste la società nelle proprie difese la società controricorrente, l’essere il servizio di trasporto degli utenti della seggiovia oggetto di concessione di pubblico servizio, atteso che gli immobili rientranti nel gruppo E sono indicati in maniera analitica e specifica, con metodo casistico che non legittima una estensione a tutti gli immobili di rilevanza pubblica, tanto che anche la categoria residuale E/9 non menziona affatto il requisito della pubblicità, ma fa riferimento alla sola particolarità della destinazione (in tal senso Cass. sez. 5, 15 settembre 2008, n. 23608), mentre proprio con riferimento alla destinazione, che costituisce il fondamento stesso dell’attribuzione della categoria catastale, appare illegittimo, in relazione al disposto del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 8, comma 2, l’inquadramento nella categoria E/1 (stazione di trasporto terrestre) affermato dalla decisione impugnata, essendo l’impianto a servizio di una ben specifica categoria di utenti (gli utilizzatori, per scopi ludico – sportivi delle piste) nel contesto dello svolgimento di un’attività tipicamente caratterizzata da fine di lucro.

Le considerazioni di cui sopra, espresse nella relazione depositata ex art. 380 bis c.p.c., sono condivise dal collegio, osservandosi ancora – a fronte di quanto ancora dedotto dalla difesa della contro-ricorrente in sede di adunanza in Camera di consiglio circa la natura di servizio pubblico – che in realtà proprio il menzionato della L.R. Veneto 21 novembre 2008, n. 17, art. 17, al comma 2 classifica gli impianti a fune descritti dalla norma secondo le specifiche finalità e non vi è dubbio che negli impianti in questione ricorra essenzialmente la strumentalità all’esercizio degli sport sulla neve, viceversa esclusa con riferimento ad alcune delle ipotesi previste dalla norma in questione.

Anche in relazione a tale profilo deve pertanto escludersi l’inquadramento nella categoria E/1 attribuita dal giudice di merito, in armonia, del resto, ai criteri applicativi (art. 1) dettati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio del 2 gennaio 2007, avuto riguardo al carattere residuale del censimento delle unità immobiliari in categoria E alla stregua del disposto del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, comma 40, convertito con modificazioni in L. 24 novembre 2006, n. 286, secondo cui “nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E13, E/4, E/5, E/6, ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale”.

Il ricorso dell’Amministrazione finanziaria va pertanto accolto e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con rigetto dell’originario ricorso della contribuente.

Avuto riguardo all’andamento del giudizio, possono essere compensate tra le parti le spese del doppio grado di merito, ponendosi a carico della controricorrente, secondo soccombenza, le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente. Dichiara compensate tra le parti le spese del doppio grado di merito e condanna la società controricorrente alla rifusione in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2300,00 per compenso, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017

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