Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1442 del 19/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 1 Num. 1442 Anno 2018
Presidente: DIDONE ANTONIO
Relatore: FERRO MASSIMO

Data pubblicazione: 19/01/2018

ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
PASTORINO RENZO FRANCESCO, in proprio e nella qualità di
titolare dell’omonima impresa individuale ‘Farmacia Celli’, rappr. e dif.
dall’avv. Daniele Taccetti e dall’avv. Massimo Mannocchi, elett. dom.

(27K2

)

RG 28961/2014- g.eiferro

Pag. 1 di 6

presso lo studio del secondo, in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia
n.9/10, come da procura a margine dell’atto
– ricorrenteContro

-controricorrenteAZIENDA SANITARIA 4 PRATO, in persona del I.r.p.t.
– intimatoper la cassazione del decreto Trib. Prato 10.10.2014, C.P. n.
51/13;
vista la memoria del ricorrente;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
giorno 14 settembre 2017 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;
il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma
semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n.136/2016 del
Primo Presidente.

FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
1.

le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona

del Sostituto Procuratore generale Luigi Salvato, sono del seguente
tenore:
«osserva: l’impugnato decreto del Tribunale di Prato ha deciso il
reclamo proposto avverso il provvedimento del g.d., il quale ha
rigettato la richiesta di scioglimento da un contratto (puntualmente

RG 28961/2014- g.est

rro

Pag. 2 di 6

COMIFIN s.p.a., in persona del I.r. p.t., rappr. e dif. dagli avv.
Riccardo e Fabrizio Conte, elett. dom. presso lo studio dell’avv. Giuseppe
Miani, in Roma, via Tintoretto n.88, come da procura in calce all’atto

indicato nel decreto e nel ricorso) avanzata da Renzo Francesco
Pastorino contestualmente al ricorso con cui ha chiesto di essere
ammesso alla procedura di concordato preventivo.
La preliminare questione che si pone richiede di stabilire se il
provvedimento pronunciato ex art. 169-bis I.fall. sia ricorribile ex art.

Tale questione è stata già decisa dalla Corte proprio con riferimento
all’ipotesi (che qui viene in rilievo) del provvedimento che nega
l’autorizzazione allo scioglimento, affermando: «deve escludersi che
siano impugnabili i provvedimenti assunti a norma dell’art. 169 bis
legge fall. sulla richiesta del debitore di essere autorizzato alla
sospensione o allo scioglimento dei contratti in corso, trattandosi di
richieste proponibili sia prima sia dopo il decreto di ammissione al
concordato e reiterabili nel corso della procedura» (Cass. n. 17520 del
2015).
Dando applicazione a detto principio, il ricorso è inammissibile.
Per ragioni di completezza, premesso che nella specie è applicabile,
ratione temporis, il testo della norma dianzi citata, nella formulazione
anteriore alle modifiche apportate dall’art. 8, d.l. n. 83 del 2015,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2015 (che ha
colmato alcune lacune della disciplina del procedimento di
scioglimento), è certo che, quando il provvedimento è pronunciato dal
giudice delegato, avverso lo stesso è proponibile reclamo, ai sensi
dell’art. 26 I.fall., davanti al tribunale, come è appunto accaduto nella
specie. La dottrina ha, inoltre, approfondito il caso (peraltro, qui non
ricorrente) del provvedimento del giudice che autorizza lo scioglimento,
sottolineando, convincentemente, che lo stesso rimuove un ostacolo ad
un potere di parte e appartiene, quindi, alle tutele autorizzatorie. Ne
consegue che l’eventuale vulnus arrecato al soggetto che subisce il
provvedimento si consolida con l’esplicazione di quel potere e, dunque,
«non è il decreto del giudice che scioglie il contratto ma la volontà del
RG 28961/2014- g.

.ferro

Pag. 3 di 6

111 Cost.

debitore, per cui il contraente in bonis può, poi, promuovere un giudizio
a cognizione piena contro il debitore concordatario per far accertare
l’erroneo esercizio del potere», con conseguente carenza dei caratteri
di decisorietà e definitività del decreto che autorizza lo scioglimento.
Relativamente al caso qui rilevante (di negazione della

quale presenta una domanda di concordato conserva la gestione
dell’impresa almeno sino all’omologazione. In questa fase si realizza il
c.d. spossessamento attenuato, caratterizzato dalla previsione della
necessità dell’autorizzazione per una serie di atti, in funzione della
valutazione della loro compatibilità con la procedura, allo scopo di
scongiurare la lesione degli interessi della massa (art. 167 I.fall.).
La carenza dei requisiti della decisorietà e della definitività in
relazione agli atti autorizzatori già previsti da quest’ultima norma, nel
testo anteriore alla riforma, è assolutamente pacifica, risultando sia dai
precedenti espressamente richiamati dalla sentenza dianzi richiamata,
sia da altri pure concernenti la disciplina delle autorizzazioni previste
in tema di concordato preventivo per il compimento di determinati da
parte dell’imprenditore (Cass. n. 92 del 1998; n. 4260 del 1995), che
conservano piena validità anche nel nuovo assetto conseguito alle
riforme degli ultimi anni.
I provvedimenti sono infatti emessi (dal tribunale o dal giudice
delegato) nell’esercizio dei poteri di controllo e direzione della
procedura e, proprio per questo, sono privi di portata decisoria, in
quanto preordinati ad accertare la compatibilità degli atti con il piano e
la proposta di concordato e con l’esigenza di tutela degli interessi dei
creditori.
La scelta di sottrarre al debitore il potere di sciogliere determinati
contratti è strumentale all’esigenza di scongiurare che egli possa farli
venire meno per ragioni opportunistiche e per perseguire interessi
diversi da quelli della regolazione della crisi. La valutazione svolta dal
RG 28961/2014- g.

rro

Pag. 4 di 6

autorizzazione allo scioglimento), va osservato che l’imprenditore il

tribunale (o dal giudice delegato) si inserisce dunque all’interno di
quella, di più ampio contenuto, preordinata a verificare le condizioni di
ammissibilità del concordato preventivo, nonché la fattibilità giuridica
ed economica dello stesso, ed è strumentale alla tutela dell’interesse
pubblicistico al regolare svolgimento e al buon esito della procedura

Sotto certi profili, la delibazione del giudice è parte di quella più
ampia avente ad oggetto i requisiti di ammissibilità della proposta,
poiché, soprattutto nel caso di richiesta presentata contestualmente al
deposito della stessa, è evidente che l’accertamento dei presupposti
dello scioglimento può condizionarne, non di rado, la stessa fattibilità,
ovvero almeno i termini entro cui è stata formulata.
Se così è, sembra altresì ipotizzabile che la decisione della richiesta,
se negativa, possa incidere sulla stessa valutazione di ammissibilità
della proposta e, comunque, condizionare lo sviluppo della procedura,
così da farla rifluire nel provvedimento negativo che, eventualmente,
potrebbe essere pronunciato. La conseguenza è che sede naturale del
controllo in sede di reclamo è quella apprestata in relazione a questo
provvedimento, ciò che conduce a ritenere congruamente tutelata la
situazione giuridica dell’imprenditore, anche in difetto della possibilità
di esperire il ricorso per cassazione avverso i decreti aventi ad oggetto
la richiesta di scioglimento dai contratti pendenti.
In definitiva, il ricorso sembra inammissibile.
Per questi motivi letto l’art. 380-bis.1, c.p.c.; chiede che la Corte
dichiari inammissibile il ricorso.»;
2. il decreto impugnato ha respinto il reclamo interposto da
Pastorino avverso provvedimento 23.7.2014 del giudice delegato del
suo concordato preventivo che aveva negato la richiesta autorizzazione
allo scioglimento del contratto di cessione di crediti futuri con funzione
di garanzia, così escludendo che l’art.169bis I.f. potesse trovare
applicazione oltre i contratti non completamente eseguiti da entrambe
RG 28961/2014- g. -m.ferro

Pag. 5 di 6

concorsuale.

le parti; ricordava il tribunale altresì che la predetta cessione era in
collegamento negoziale con un contratto di finanziamento e per la
garanzia le parti originariamente avevano richiamato il d.lgs.
21.5.2004, n. 170, con sussistenza dei requisiti soggettivi in capo a
Comifin e deroga, ex art.4, all’art.168 I.f., dunque sussistendo la

sopraggiunta una procedura di risanamento, tra cui il concordato
preventivo, secondo la lettera s) dell’art.1 d.lgs. cit.;
Ritenuto che:
3.

le conclusioni del P.G. e le argomentazioni che le sorreggono

sono interamente condivise dal Collegio, fondandosi su indirizzo
proseguito anche da Cass. 4176/2016;
4.

ne consegue che il ricorso va dichiarato inammissibile, con

condanna alle spese, liquidate secondo il principio di soccombenza e
come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente alle
spese del presente procedimento che liquida in euro 6.200 (di cui euro
200 per esborsi), oltre al 15% a forfait sui compensi e agli accessori di
legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/02, come modificato
dalla I. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a
norma del co. 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 settembre
2017.
Il Funzionari() Giudiz
o
Dott.ssa Fabrizlia BAR ON

il Presidente
dott. Anorlio D’ ne

possibilità del creditore di procedere a soddisfarsi ancorchè fosse

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA