Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14419 del 15/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 15/06/2010, (ud. 29/04/2010, dep. 15/06/2010), n.14419

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17196/2006 proposto da:

EDIL STEEL SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA SUSA 1, presso lo studio

dell’avvocato DI DOMENICA IDA, rappresentato e difeso dall’avvocato

FERRANTE TIZIANO, giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ATESSA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 63/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

PESCARA, depositata il 15/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/04/2010 dal Consigliere Dott. EUGENIA MARIGLIANO;

udito per il ricorrente l’Avvocato GALLO ADRIANO per delega Avvocato

FERRANTE TIZIANO, che ha chiesto l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

La società Edil Steel s.r.l. impugnava il silenzio rifiuto maturatosi sulla propria istanza di rimborso I.C.I. per l’anno 1999 rivolta al Comune di Atessa per un importo di L..1.431.000, ritenuto versato in eccesso rispetto a quanto effettivamente dovuto.

La società esponeva che per un immobile di sua proprietà di categoria D aveva sempre versato l’I.C.I. sulla base della rendita catastale iscritta il 1992 per L. 24.910.000. Successivamente il Comune di Atessa notificava, in data 18.12.2001, avviso di accertamento per gli anni 1997 e 1998 con il quale chiedeva una maggiore imposta sulla base di nuova rendita pari a L. 37.710.000 asseritamente messa in atti il 5.1.1998, mai notificata al contribuente, avviso, peraltro, impugnato con distinti ricorsi.

Poichè gli immobili avevano subito delle variazioni, la contribuente aveva versato l’I.C.I. per l’anno in contestazione non sulla base della rendita, ma sul valore contabile risultante dalle variazioni eseguite, per cui chiedeva il rimborso per la parte eccedente il dovuto.

La C.T.P. di Chieti rigettava il ricorso. Appellava la società esponendo tra l’altro che la nuova rendita messa in atti era stata annullata dalla stessa C.T.P.. Nel corso del giudizio di secondo grado la ricorrente evidenziava che le pronunce di annullamento statuite con le sentenze nn. 130 e 134/02/2002, relative agli anni 1997 e 1998, a seguito della pronuncia d’inammissibilità dell’appello del Comune da parte della C.T.R. dovevano ritenersi confermate e che le stesse erano passate in giudicato il 23.5.2005.

La C.T.R. dell’Abruzzo con sentenza pronunciata e depositata il 15.6.2005, rigettava l’appello sostenendo che il pagamento dell’I.C.I. eseguito in base al valore contabile era legittimo solo per gli immobili di categoria D non ancora iscritti in catasto, ipotesi non corrispondente alla fattispecie. Riteneva, inoltre, non determinante ai fini della decisione il giudicato invocato (peraltro ritenuto non provato), in quanto la nuova rendita posta in atti il 5.1 1.1998 non era applicabile alle annualità precedenti.

Avverso detta decisione propone ricorso per cassazione la società Edil Steel s.r.l. sulla base di unico motivo. Non risulta costituito il Comune di Atessa.

Diritto

Con l’unico motivo si lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia prospettati dalla ricorrente e disattesi dai giudici di primo e secondo grado con violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 5 e 11, in correlazione con il D.L. n. 333 del 1992, art. 7, comma 3, per non avere la C.T.R. preso in considerazione i giudicati formatisi con le sentenze nn. 130 e 134/02/2002 con le quali la rendita catastale di L. 37.710.000 era stata definitivamente annullata.

Sostiene inoltre parte ricorrente la legittimità della propria richiesta in quanto a seguito delle variazioni eseguite sugli immobili, non potendo essere applicata la vecchia rendita ed in assenza dell’attribuzione della nuova in corso di definizione, correttamente aveva richiesto il rimborso per la parte eccedente il pagamento I.C.I. calcolato sulla base del valore contabile, come prescritto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3, in correlazione con il D.L. n. 333 del 1992, art. 7, comma 3.

Il ricorso è infondato.

La società sostiene che la C.T.R., con motivazione del tutto carente, avrebbe errato nel non applicare il giudicato formatosi in data 23.5.2005 sulle sentenze nn. 130 e 134/02/2002, con le quali la rendita posta in atti nel novembre del 1998 sarebbe stata annullata.

Tale affermazione è errata. La C.T.R., infatti,legittimamente non ha preso in considerazione t disposti delle sentenze richiamate in quanto come giustamente rilevato dalla stessa, la contribuente non aveva provato nè il passaggio in giudicato nè il contenuto delle stesse, essendo stato prodotto nel giudizio di appello il solo dispositivo.

Nella presente fase di giudizio la società ha prodotto con il ricorso per cassazione anche le sentenze sopra citate dall’intestazione delle quali si evince che i ricorsi introduttivi erano stati proposti avverso la rendita catastale attribuita e gli avvisi di accertamento I.C.I. per gli anni 1997 e 1998 rispettivamente contro l’Agenzia del territorio, ufficio di Chieti, ed il Comune di Atessa, e dalle copie prodotte non risulta alcuna certificazione del passaggio in giudicato delle stesse, per cui allo stato degli atti, non risulta provata l’esistenza del passaggio in giudicato della pronuncia di annullamento. Conseguentemente la motivazione della C.T.R., pur nella sua sinteticità, può dirsi esauriente in riferimento alla carenza di prova sul presunto giudicato.

Nè, peraltro, dalla sentenza impugnata si rileva l’esistenza di un annullamento delle rendite messe in atti nel novembre del 1998, nè dallo stesso ricorso della contribuente è dato evincere il contenuto e la portata di quelle decisioni, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.

Peraltro, poichè la C.T.R. ha accertato in fatto che l’imposta I.C.I. è stata determinata nel rispetto delle disposizioni in materia ed è stata messa in atti nel 1998, fatto quest’ultimo affermato anche dalla società, a seguito di richiesta di variazione da parte della stessa per modifiche strutturali dell’immobile, legittimamente è stata applicata per Tanno d’imposta successivo. Nè, nella specie, rileva la questione demandata alle SS.UU. di questa Corte, relativa alla valenza costitutiva o dichiarativa dell’attribuzione di rendita degli immobili di categoria D, in quanto è in questione solo l’annualità 1999 successiva alla messa in atti.

Conclusivamente, dichiarata assorbita ogni altra censura, il ricorso va respinto. Non si fa luogo alla liquidazione delle spese, non avendo la parte intimata svolto in questa sede alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, il 29 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2010

 

 

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