Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14419 del 14/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 14/07/2016, (ud. 24/05/2016, dep. 14/07/2016), n.14419

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20815/2015 proposto da:

P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 9, presso lo studio dell’avvocato ENRICO LUBERTO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’Avvocato ROBERTO PREVE;

– ricorrente –

e contro

TRENITALIA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 9618/2015 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA del 29/01/2015, depositata il 12/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/05/2016 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Trenitalia s.p.a. ha proposto ricorso, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., ed ha chiesto la correzione per errore materiale della sentenza della Corte di cassazione n. 9618 del 2015 che reca nel dispositivo la condanna della “societa’ ricorrente” al pagamento delle spese laddove invece il ricorso era stato proposto da P.M. che era risultato soccombente.

La parte intimata non ha svolto attivita’ difensiva.

Tanto premesso si rileva che il ricorso per correzione di errore materiale, corredato delle relative allegazioni, appare fondato alla stregua della giurisprudenza di questa Corte secondo cui l’errore materiale, suscettibile di correzione ai sensi degli artt. 287 c.p.c. e segg., si sostanzia in una mera svista del giudice, sicche’ non incide sul contenuto concettuale della decisione, ma si concretizza in una divergenza fra l’ideazione e la sua materiale rappresentazione grafica e suppone l’esattezza della decisione giudiziale, nonostante l’erroneita’ dei dati indicati (v., fra le altre, Cass. 17977/2005).

Per tutto quanto sopra considerato ex art. 375 c.p.c., n. 5 il ricorso, manifestamente fondato, deve essere accolto e va disposta la correzione del dispositivo della sentenza nel senso che laddove e’ scritto “societa’ ricorrente” debba leggersi “ricorrente”.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso e dispone che nel dispositivo della sentenza laddove e’ scritto “condanna la societa’ ricorrente” debba leggersi “condanna il ricorrente”.

Cosi’ deciso in Roma, il 24 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2016

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