Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14419 del 07/06/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 14419 Anno 2013
Presidente: CARNEVALE CORRADO
Relatore: CRISTIANO MAGDA

SENTENZA

sul ricorso 9520-2010 proposto da:
THE BRIDGE S.R.L. (c.f. 01366260568), in persona del
legale rappresentante pro tempore, domiciliata in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE

Data pubblicazione: 07/06/2013

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato BERTOLI ANTONIO, giusta procura a
2013

margine del ricorso;
– ricorrente –

-688
contro

TROTTA GIANNA (c.f. TRTGNN41T52F205L), elettivamente

1

domiciliata in ROMA, VIA P. EMILIO 7, presso
l’avvocato CASTELVETERE SERGIO, rappresentata e
difesa dall’avvocato GIANI MAURIZIO, giusta procura
a margine del controricorso;
– controrícorrente –

FALLIMENTO THE BRIDGE S.R.L.;

avverso la sentenza n.

intimato-

183/2010 della CORTE

D’APPELLO di MILANO, depositata il 27/01/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/04/2013 dal Consigliere Dott. MAGDA
CRISTIANO;
udito,

per

la

controricorrente,

l’Avvocato

CASTELVETERE SERGIO, con delega verbale, che ha
chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale •Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

contro

t

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 27.1.010, ha respinto l’appello
proposto da The Bridge s.r.l. contro la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato
tardiva l’opposizione proposta dalla società, dopo il decorso del termine lungo di cui
all’art. 327 c.p.c., contro la sentenza dichiarativa del suo fallimento, non notificatale.

validità della notifica dell’istanza di fallimento, eseguita dalla creditrice Gianna Trotta
(dopo aver inutilmente tentato la notifica presso la sede legale di The Bridge, non più
operante), ai sensi dell’art. 143 c.p.c., presso la residenza anagrafica di Torino della
legale rappresentante della società, ovvero al medesimo indirizzo dove era stata già
effettuata una notifica ai sensi dell’art. 139 c.p.c., non andata a buon fine in quanto la
destinataria era risultata lì sconosciuta; ha pertanto (implicitamente) escluso che la
società, rimasta contumace nel corso dell’istruttoria prefallimentare, potesse
avvalersi del disposto del comma 2° dell’art. 327 c.p.c.
La sentenza è stata impugnata da The Bridge s.r.l. con ricorso per cassazione
affidato ad un unico motivo ed illustrato da memoria, cui la creditrice istante ha
resistito con controricorso.
Il curatore del Fallimento della The Bridge s.r.l. non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La controricorrente afferma nelle proprie difese che l’opposizione proposta da
The Brigde dopo il decorso del termine lungo di cui all’ari. 327 1° comma c.p.c.
sarebbe inammmissibile in quanto la società, rimasta contumace nel procedimento di
istruttoria prefallimentare, avrebbe avuto conoscenza del processo e dell’emissione
della sentenza dichiarativa indipendentemente dall’eventuale nullità della
notificazione dell’istanza di fallimento
La questione, tuttavia, non risulta essere mai stata dibattuta fra le parti nei
precedenti gradi di merito e — poiché la sua soluzione presuppone un accertamento
in fatto — non può essere esaminata per la prima volta in sede di giudizio di

Per quanto ancora rileva nella presente, la corte territoriale ha ritenuto la piena

legittimità.
..
2) Con l’unico motivo di ricorso The Bridge s.r.l. denuncia violazione degli artt. 145,
. ,

138- 143 c.p.c.. Dopo aver richiamato una serie di principi giurisprudenziali enunciati
da questa Corte in tema di rapporti fra gli artt. 145, 140 e 143 c.p.c., la società
conclude affermando che la corte d’appello ha errato nel ritenere valida la

quanto, essendo nota la residenza anagrafica di quest’ultima — pur risultata
irreperibile- la notifica avrebbe dovuto essere effettuata ai sensi dell’ad. 140 c.p.c.
Il motivo deve essere respinto.
L’adozione del procedimento notificatorio previsto dall’ari. 140 c.p.c. o dall’ad. 143
c.p.c. discende dall’esito del primo tentativo di notifica (che, nel caso di impossibilità
di consegna a mani proprie e di mancanza di elezione di domicilio, deve essere
necessariamente compiuto ai sensi dell’art. 139 c.p.c. o a mezzo posta), a seconda
che l’indirizzo dove il tentativo é stato eseguito risulti corrispondente all’effettiva
residenza, dimora o domicilio del destinatario (e che pertanto l’impossibilità di

.

consegnare a questi una copia dell’atto sia derivata da mere difficoltà di carattere
materiali, quali la sua momentanea assenza ed il rifiuto o l’incapacità delle persone
che avrebbero potuto ricevere l’atto in sua vece) o sia, invece, un indirizzo al quale il
destinatario non ha mai realmente risieduto o dal quale si sia trasferito per un luogo
ignoto.
La ricorrente, che assume che la notifica alla sua legale rappresentante avrebbe
dovuto essere eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. solo perché ne era nota la
residenza anagrafica, non tiene conto, pertanto, che la residenza del destinatario
deve ritenersi sconosciuta (con conseguente applicazione dell’art. 143 c.p.c.) anche
nel caso, verificatosi nella specie, in cui l’irreperibilità di questi all’indirizzo attestato
dai certificati anagrafici non derivi da una sua momentanea assenza, ma dal suo
definitivo allontanamento, e siano vane le ricerche esperite dall’U.G. per
,
,

rintracciarlo.

notificazione eseguita alla sua legale rappresentante ai sensi dell’ad. 143 c.p.c., in

Inammissibile è poi l’ulteriore censura con la quale la ricorrente richiama, in via
generale ed astratta, la giurisprudenza che ammette (sempre che ne ricorrano i
presupposti) che la notifica possa essere eseguita presso la sede sociale ai sensi
dell’art. 140 c.p.c., senza chiarire perché i principi enunciati in materia da questa
Corte dovrebbero trovare applicazione anche nel caso, quale quello di specie, in

chiusura della propria sede legale.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in favore della
creditrice istante come da dispositivo.
Non v’è luogo alla liquidazione delle spese nei confronti del Fallimento, che non ha
svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali in favore di Gianna Trotta, che liquida in € 2.500, cui € 200 per esborsi,
oltre accessori di legge.
Roma, 19 aprile 2013.

cui la società abbia cessato la propria attività ed abbia proceduto alla definitiva

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