Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14418 del 15/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 15/06/2010, (ud. 29/04/2010, dep. 15/06/2010), n.14418

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 433/2008 proposto da:

COMUNE DI CASERTA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA DI S. COSTANZA 46, presso lo studio

dell’avvocato MANCINI LUIGI, rappresentato e difeso dall’avvocato

SABBATINO EDOARDO, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

D.B.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 137/2006 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 08/11/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/04/2010 dal Consigliere Dott. MARIAIDA PERSICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Comune di Caserta ricorre per cassazione avverso la sentenza resa dalla Commissione Tributaria Regionale, di cui in epigrafe, che pronunciando a seguito della sentenza di cassazione con rinvio resa da questa Corte il 29.10.2004 ed in ottemperanza della stessa, ha proceduto alla verifica della natura dell’atto notificato al contribuente (atto di accertamento o di riscossione) ed ha ritenuto la natura accertativa dell’atto notificato e, conseguentemente il mancato rispetto del termine triennale di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 290 (T.U.L.F.). Il ricorrente lamenta che la C.T.R. non ha considerato la distinzione tra i soggetti allacciati al pubblico acquedotto (per i quali la riscossione del tributo dovuto per lo scarico delle acque non è preceduta da un accertamento essendo quantificata ex lego nell’80% dell’acqua prelevata) e soggetti che si approvvigionano da fonti diverse, per i quali la norma (L. n. 319 del 1976, art. 17, u.c., come aggiunto dal D.L. n. 79 del 1995, art. 2) conferisce sia il potere di accertare la veridicità della dichiarazione resa dal contribuente che di procedere ad accertamento autonomo. La contribuente non ha resistito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente deduce, per i motivi sopra esposti, la violazione e falsa applicazione della L. n. 319 del 1976, art. 17, comma 5, e del R.D. n. 1175 del 1931, nonchè dell’art. 2948 c.c., (art. 360 c.p.c., n. 3); assume infatti che, poichè per i contribuenti allacciati all’acquedotto comunale, come nel caso di specie, manca un obbligo di preventivo accertamento a carico dell’ente, l’atto impugnato deve essere qualificato come avviso di pagamento e non come accertamento di riscossione; trova quindi applicazione la L. n. 319 del 1976, art. 17, comma 5, e non l’art. 290 cit. T.U.L.F..

Il ricorso è infondato.

La Sprema Corto ha già deciso (con sentenza n. 3408 del 2005) sul ricorso per cassazione proposta dalla contribuente Russo Teresa avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale (che aveva rigettato il ricorso introduttivo ritenendo applicabile la prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948 c.c.). In detto ricorso la contribuente aveva dedotto la violazione e falsa applicazione della L. n. 319 del 1976, art. 17, e R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, art. 290, (T.U. per la finanza locale) in quanto, stante la natura tributaria dei canoni per le acque reflue, non sarebbe stato pertinente il richiamo contenuto nella L. n. 319 del 1976, art. 17, comma 5, e conseguentemente non sarebbe stato applicabile l’art. 2948 c.c., n. 4, essendo tale norma applicabile solo dopo il definitivo accertamento. La Corte ha accolto il ricorso ed ha annullato con rinvio la sentenza impugnata; ha motivato assumendo: la natura tributaria del canone in questione per le annualità in contestazione; la conseguente necessità, in caso di evasione totale o parziale, di una pronuncia autoritativa dell’amministrazione, destinata ad esprimere la pretesa fiscale in modo definitivo, ove non impugnata ed annullata; l’inconciliabilità di tale pronuncia autoritativa con una pretesa di natura privatistica, quale quella derivante dalla fornitura di acqua potabile; la conseguenza che l’accertamento in materia di canoni di depurazione avvenga – in difetto di una speciale disciplina – secondo il R.D. n. 1175 del 1931, art. 273 e ss., (T.U. per la finanza locale); l’ulteriore conseguenza che il potere di accertamento sia esercitato nel termine triennale di cui all’art. 290 del citato T.U..

Nella medesima sentenza la Suprema Corte ha altresì indicato il principio di diritto che il giudice di secondo grado, quale giudice del rinvio, doveva applicare e cioè: “Il rinvio, contenuto nella L. 10 maggio 1976, n. 319, art. 17, alle modalità ed ai termini per la riscossione dei canoni di acqua potabile in materia di canoni di depurazione e fognatura, si riferisce soltanto alla riscossione in senso proprio. Pertanto fintantochè tali entrate hanno natura tributami (..) l’ente impositore deve notificare l’accertamento nelle forme e nei termini di citi all’art. 273 e ss., del T.U. per la finanza locale (R.D. 14 settembre 1937, n. 1175), osservando quindi il termine di decadenza di cui all’art. 290”. Ha inoltre stabilito che il giudice del rinvio dovesse, previa esatta qualificazione dell’atto impugnato, verificare se nel termine di cui all’art. 290 del T.U. per la finanza locale “sia stato notificato idoneo accertamento”.

Il giudice del rinvio, con l’impugnata sentenza, in ottemperanza sia del principio di diritto indicato nella sentenza della Corte Suprema sia della motivazione della stessa ha “verificata la natura accertativa dell’atto notificato e, preso atto che il termine triennale di notifica non è stato rispettato dal Comune di Caserta, in osservanza del dettato della succitata sentenza della Suprema Corte di Cassazione, accoglie l’appello del contribuente ed annulla ad ogni effetto gli atti impositivi”.

In effetti, come si ricava dalla sentenza della Corte, quest’ultima ha già deciso in ordine alla natura del canone in questione per le annualità in contestazione ritenendone la natura tributaria; ha inoltre ritenuto, in caso di evasione totale o parziale, la natura di pronuncia autoritativa dell’amministrazione, in quanto destinata ad esprimere la pretesa fiscale in modo definitivo, ove non impugnata ed annullata, e soprattutto l’inconciliabilità di tale pronuncia autoritativa con una pretesa di natura privatistica, quale quella derivante dalla fornitura di acqua potabile. In virtù di tali premesse in diritto, la Corte ha ritenuto che l’accertamento in materia di canoni di depurazione avviene sempre – in difetto di una speciale disciplina – secondo il R.D. n. 1175 del 1931, art. 273 e ss., (T.U. per la finanza locale) e che, in conseguenza, il potere di accertamento deve essere esercitato nel termine triennale di cui all’art. 290 del citato T.U.. La Corte ha comunque precisato ed ribadito che anche nell’ipotesi in cui quello impugnato sia un atto di riscossione e non di accertamento “il contribuente poteva proporre ricorso deducendo questioni relative al corretto esercizio del potere di accertamento (quale quello dell’osservanza del termine), ove non gli fosse stato previamente notificato un atto di esercizio di tale potere.

In virtù di tutto quanto sopra il giudice del rinvio, verificata la natura di atto di accertamento, ha rilevato che il termine triennale previsto dalla legislazione vigente (richiamata ed esaminata dalla sentenza della Cassazione) non è stato rispettato.

Tanto comporta il rigetto del ricorso che non censura il difetto di motivazione ma l’errore di diritto: non possono infatti essere esaminate doglianze relative ad una diversa ricostruzione in diritto quale quella effettuata dall’attuale ricorrente che ritiene, in diverso avviso da quanto già deciso da questa Corte, che nel caso di specie non vi fosse alcuna necessità di un accertamento e che quindi l’ente pubblico potesse procedere ad una immediata riscossione. Non vi e materia di provvedimento sulle spese del giudizio non avendo la contribuente resistito.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 29 aprile 2009.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA