Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14418 del 14/07/2016

Cassazione civile sez. VI, 14/07/2016, (ud. 24/05/2016, dep. 14/07/2016), n.14418

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26810/2014 proposto da:

R.S., nella qualita’ di legale rappresentante della

minore Ro.So., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMANUELE

GIANTURCO, 4, presso lo studio dell’Avvocato MARCO PULIATTI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’Avvocato ANGELA DELUIGI TESTI,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentata e difesa dagli Avvocati CLEMENTINA

PULLI, EMANUELA CAPANNOLO, MAURO RICCI, giusta procura speciale;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2522/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

12/03/2014, depositata il 09/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/05/2016 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI;

udito l’Avvocato DELUIGI TESTI ANGELA, difensore della parte

ricorrente, la quale si riporta agli scritti;

udito l’Avvocato CAPANNOLO EMANUELA, difensore della parte

controricorrente, la quale chiede il rigetto.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte di appello di Roma in parziale accoglimento del gravame proposto da R.S., legale rappresentante della minore Ro.So., ha riconosciuto il diritto di quest’ultima a percepire l’indennita’ di accompagnamento della L. n. 18 del 1980, ex art. 1, a far data dalla revoca del 12 febbraio 2010 e fino al giugno 2011 quando, come accertato dal consulente medico legale nominato in appello, era stato constatato un notevole miglioramento delle condizioni fisiche e funzionali della minore affetta da autismo.

Per la cassazione della sentenza ricorre R.S. nella sua qualita’ di legale rappresentante della figlia minore, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la Corte omesso di pronunciare la chiesta condanna al pagamento dei ratei maturati della prestazione riconosciuta con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dovuti per legge.

L’Inps ha depositato procura ai fini della partecipazione all’udienza di discussione.

Il ricorso, manifestamente fondato, deve essere accolto.

Dalla lettura delle conclusioni formulate nel ricorso in appello (ma gia’ nel ricorso di primo grado) si evince che l’odierna parte ricorrente aveva chiesto che all’accertamento del diritto alla prestazione seguisse la condanna dell’Istituto al pagamento dei ratei maturati della prestazione maggiorati degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.

Tale domanda e’ stata del tutto pretermessa dalla Corte di appello che si e’ limitata ad accertare il diritto dell’invalida alla prestazione senza nulla aggiungere circa la chiesta condanna al pagamento dei ratei maturati e degli accessori.

Per tutto quanto sopra considerato il ricorso, manifestamente fondato, deve essere accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, la controversia puo’ essere decisa nel merito con la condanna dell’Istituto al pagamento dei ratei per il periodo dal 12.2.2010 al giugno 2011 oltre accessori di legge dalle singole scadenze al saldo.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate in dispositivo, vanno distratte in favore del procuratore che se ne dichiara antistatario.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito condanna l’Inps al pagamento dei ratei per il periodo dal 12.2.2010 al giugno 2011 oltre accessori di legge dalle singole scadenze al saldo.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in Euro 2500,00 per compensi professionali, Euro 100,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie ed accessori come per legge.

Spese da distrarsi in favore dell’avvocato Marco Puliatti che se ne e’ dichiarato antistatario.

Cosi’ deciso in Roma, il 24 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2016

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