Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14418 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. I, 08/07/2020, (ud. 24/01/2020, dep. 08/07/2020), n.14418

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3164/2019 proposto da:

U.C., elettivamente domiciliato in Roma Via Del Casale

Strozzi, 31 presso lo studio dell’avvocato Barberio Laura che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Tartini Francesco;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1750/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 21/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/01/2020 dal cons. SOLAINI LUCA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1) La Corte d’appello di Venezia ha respinto il gravame proposto da U.C., cittadino nigeriano del River State richiedente asilo, avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia che, confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale, gli aveva negato riconoscimento della protezione internazionale, anche nella forma sussidiaria, e di quella umanitaria.

Per ciò che in questa sede ancora interessa, la corte territoriale ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria rilevando che il richiedente aveva sostanzialmente riconosciuto di aver lasciato la Nigeria unicamente per ragioni economiche, e che era irrilevante che fosse transitato per la Libia, paese nel quale non doveva rientrare, tanto più che le dichiarazioni da lui rese sui ripetuti rapimenti ivi subiti non erano circostanziate e costituivano parte di un racconto complessivamente inattendibile.

Contro la sentenza C.U. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. Entrambi i motivi investono esclusivamente la decisione di rigetto della domanda di protezione umanitaria.

1.1. Con il primo (a sua volta articolato nelle distinte censure di motivazione apparente, violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e omesso esame di un fatto decisivo) il ricorrente rileva che la situazione di grave conflitto dell’intero territorio del delta del Niger, in cui è compreso il River State- da lui documentata attraverso l’allegazione delle relazioni COI della Commissione Nazionale Asilo – era di per sè sufficiente a fondare l’accoglimento di tale domanda e lamenta che il giudice d’appello: a) si sia limitato ad assumere, in via meramente assertiva, che si tratta di situazione “non così grave” da far ritenere che ciascuno dei circa 20 milioni di abitanti della zona sia meritevole di protezione; b) abbia sostanzialmente ritenuto che, in difetto del presupposto di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, lett. c), non possa essere invocata neppure la protezione umanitaria; c) non abbia esaminato la documentazione prodotta.

1.2.Col secondo denuncia ulteriore violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, assumendo che la Libia doveva essere considerata il paese di sua stabile dimora, in quanto egli vi si era trasferito per poter trovare un’occupazione, vi aveva vissuto per oltre un anno e l’aveva abbandonata solo a causa delle gravi violenze che vi aveva subito.

2. Il primo motivo è infondato in quanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la protezione umanitaria è una misura atipica e residuale, nel senso che essa copre situazioni, da individuare caso per caso, in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica (“status” di rifugiato o protezione sussidiaria), tuttavia non possa disporsi l’espulsione e debba provvedersi all’accoglienza del richiedente che si trovi in situazione di vulnerabilità. (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 23604 del 09/10/2017 (Rv. 646043 – 02).

La natura residuale ed atipica della protezione umanitaria, dunque, se da un lato implica che il suo riconoscimento debba essere frutto di valutazione autonoma, caso per caso, e che il suo rigetto non possa conseguire automaticamente al rigetto delle altre forme tipiche di protezione, dall’altro comporta che chi invochi tale forma di tutela debba allegare in giudizio fatti ulteriori e diversi da quelli posti a fondamento delle altre due domande di protezione c.d. “maggiore” (Cass. n. 21123/19).

3. Il secondo motivo è inammissibile.

Il ricorrente contesta infatti in via meramente assertiva il contrario accertamento della corte del merito, ma non richiama specificamente le dichiarazioni da lui rese in ordine alla sua permanenza in Libia (secondo quanto richiesto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6), non indica il fatto decisivo omesso che, ove considerato, avrebbe condotto ad una diversa decisione sul punto e neppure tiene conto che il giudice a quo ha ritenuto inattendibile il racconto delle violenze da lui subite nel paese.

La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso il Roma, nella Camera di Consiglio, il 24 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020

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