Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14417 del 14/07/2016

Cassazione civile sez. VI, 14/07/2016, (ud. 16/05/2016, dep. 14/07/2016), n.14417

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9602/2014 proposto da:

G.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA TRIONFALE 32, presso lo studio dell’Avvocato ALESSIO

TRANFA, rappresentato e difeso dall’Avvocato VITTORIO DI COLA,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

N.B.R., (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA CONCA D’ORO 184/190, presso lo studio dell’Avvocato

DIEGO PERUCCA, rappresentata e difesa dall’Avvocato VIVIANA

VALLETTA, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 659/2013 della CORTE D’APPELLO di ANCONA del

14/05/2013, depositata il 10/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/05/2016 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,rilevato che sul ricorso n. 9602/14 proposto da G. A. nei confronti di N.B.R. il Consigliere relatore ha depositatoex art. 380 bis c.p.c., la relazione che segue:

“Il relatore Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.

G.A. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo avverso la sentenza n. 659/2013 resa dalla Corte d’Appello di Ancona che aveva respinto la sua precedente impugnazione avverso la sentenza n. 903/2012 del Tribunale di Ancona che aveva dichiarato la sua soccombenza al pagamento della somma di 41.440,00 in favore della N. in ragione del diritto da lei vantato a titolo di rimborso delle spese sopportate dalla nascita dei figli gemelli, in data 11 novembre 1993 sino alla proposizione del ricorso per la dichiarazione della paternità, in data 6 marzo 2006.

La N. aveva affidato i due figli comuni con il G. alla sua famiglia d’origine in (OMISSIS).

Secondo il ricorrente la Corte d’Appello ed ancor prima il tribunale, avrebbe determinato un’erronea quantificazione dell’ammontare del credito vantato dalla sig.ra N.B.R. senza calibrarlo all’effettivo costo della vita in Colombia più basso di quello italiano.

Osserva la Corte che il giudice di seconde cure ha rilevato l’infondatezza dell’impugnazione principale sul presupposto che le valutazioni del Giudice di prime cure fossero esatte avendo opportunamente dato rilievo alle spese effettivamente sostenute per il mantenimento, da rapportare anche alle capacità economiche del ricorrente, pur se le stesse hanno consentito, per ragioni inerenti al loro collocamento geografico ai figli un più elevato tenore di vita rispetto a quello, che con le stesse somme, avrebbero potuto godere in Italia.

Tale motivazione che ha tenuto conto delle risultanze acquisite nel corso di giudizio appare conforme all’orientamento espresso da questa Corte secondo cui la sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento, ai sensi dell’art. 277 c.c., e, quindi, a norma dell’art. 261 c.c., implica per il genitore tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento ex art. 148 c.c.. La relativa obbligazione si collega allo status genitoriale e assume di conseguenza pari decorrenza, dalla nascita del figlio, con il corollario che l’altro genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l’onere del mantenimento anche per la porzione di pertinenza del genitore giudizialmente dichiarato (secondo i criteri di ripartizione di cui al citato art. 148 c.c.), ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dall’art. 1299 c.c., nei rapporti fra condebitori solidali (Cass. 15756/06; Cass. 4 novembre 2010 n. 22506;

Cass. 26653/11).

In particolare, per quanto concerne l’accertamento del quantum dovuto in restituzione, questo, sebbene suscettibile di liquidazione equitativa, trova limite negli esborsi in concreto o presumibilmente sostenuti dal genitore che ho per l’intero sostenuto le spese e che in entrambi i casi, non può prescindere nè dalla considerazione del complesso delle specifiche, molteplici e nel tempo variabili esigenze effettivamente soddisfatte o notoriamente da soddisfare nel periodo da considerare ai fini del rimborso, nè dalla valorizzazione delle sostanze e dei redditi di ciascun genitore, quali all’epoca goduti ed evidenziati, eventualmente in via presuntiva, dalle risultanze processuali nè dalla correlazione con il tenore di vita di cui il figlio ha diritto di fruire, da rapportare a quello dei suoi genitori (Cass. 4 novembre 2010 n. 22506).

Tale valutazione è stata correttamente effettuata dalla Corte d’appello con valutazione che non appare suscettibile di sindacato in questa sede di legittimità.

In ogni caso le censure che il ricorrente muove a tale motivazione, tendono in realtà a prospettare una diversa interpretazione delle risultanze processuali chiedendo a questa Corte di effettuare un non consentito accertamento in punto di fatto in tal modo investendo inammissibilmente il merito della decisione.

Ricorrono i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c., per la trattazione in camera di consiglio.

PQM. Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio.

Roma 7.03.2016.

Il Cons. relatore”.

Considerato:

che le parti non hanno depositato memorie;

che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra;

che pertanto il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 3.000,00 oltre Euro 100,00 per esborsi ed oltre spese forfettarie ed accessori di legge. Sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente del doppio dei contributi ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA