Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14417 del 09/06/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 09/06/2017, (ud. 25/05/2017, dep.09/06/2017),  n. 14417

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana M.T. – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29324/2010 R.G. proposto da:

T.M., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Paolo

Mansi, Antonio Mansi e Gabriele Pafundi, elettivamente domiciliato

presso lo studio del terzo in Roma al viale Giulio Cesare n. 14, per

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei

Portoghesi n. 12 domicilia;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli

Venezia Giulia n. 40/1/10 depositata il 21 aprile 2010.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 maggio

2017 dal Consigliere Enrico Carbone.

Letta la memoria depositata dal ricorrente, che insiste per

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RILEVATO

CHE:

In relazione ad avviso di accertamento per IRPEF anno 2000 notificatogli sul presupposto della mancata tassazione di emolumenti in sostituzione d’imposta da parte del datore di lavoro Sidermontaggi s.p.a., T.M. ricorre per cassazione con due motivi avverso la sentenza che ha accolto l’appello erariale e riconosciuto legittimo l’avviso per le omesse ritenute d’acconto eccedenti la quota versata dal datore in sede di condono.

Il primo motivo di ricorso denuncia violazione della L. n. 289 del 2002, art. 15, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 64 per aver il giudice d’appello dichiarato persistente l’obbligazione tributaria in capo al sostituito riguardo alla quota di ritenute d’acconto non versata in condono datoriale.

Il primo motivo è fondato; come già stabilito dalla Corte per altri dipendenti di Sidermontaggi, il condono operato dal datore di lavoro sostituto d’imposta per l’omesso versamento di ritenute d’acconto sugli emolumenti spiega effetti integralmente liberatori anche a beneficio del dipendente sostituito, ciò conseguendo alla natura solidale passiva del rapporto di sostituzione verso il fisco (Cass. 24 luglio 2014, n. 16819, Rv. 632211; Cass. 10 settembre 2014, n. 19034, Rv. 632290).

Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48 (ora 51) per aver il giudice d’appello negato che gli emolumenti avessero natura di rimborso forfetario (c.d. pocket money).

Il secondo motivo è assorbito; invero, l’accoglimento del primo determina l’annullamento dell’avviso per effetto di condono.

Il ricorso va accolto nel primo motivo, assorbito il secondo; non occorrono accertamenti in fatto, sicchè la causa è decisa nel merito, con l’accoglimento dell’impugnazione dell’avviso; tuttavia, essendo il chiarimento giurisprudenziale sopravvenuto, devono compensarsi le spese dell’intero processo.

PQM

 

Accoglie il ricorso quanto al primo motivo, assorbito il secondo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e – decidendo nel merito – accoglie l’impugnazione dell’avviso di accertamento; dichiara compensate le spese processuali di ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 25 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2017

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