Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14417 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. I, 08/07/2020, (ud. 24/01/2020, dep. 08/07/2020), n.14417

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3119/2019 proposto da:

O.J., elettivamente domiciliato in Roma, via P. Borsieri n.

12, rappresentato e difeso dall’avv. F. Donegatti, che lo

rappresenta e difende per procura in calce al ricorso e l’Avv.

Averni Angelo;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno (OMISSIS), Procuratore Generale Presso Corte

Di Cassazione;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3119/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 15/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/01/2020 dal cons. SOLAINI LUCA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

La Corte d’appello di Venezia ha respinto il gravame proposto da O.J., cittadino del Ghana, avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia che, confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale, gli aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale, anche nella forma sussidiaria, e di quella umanitaria.

Il richiedente aveva dichiarato di aver lasciato il proprio paese perchè gravemente minacciato da persone che lo ritenevano responsabile di un crimine da lui non commesso, le quali erano giunte fino alla casa dove abitava con la famiglia, avevano sparato alla sorella ed avevano assalito i genitori, che erano riusciti a fuggire in auto ma erano poi deceduti in uno scontro con la vettura guidata dagli assalitori.

La corte distrettuale ha ritenuto il racconto, vago e contraddittorio, scarsamente credibile, ha accertato che in Ghana non sussiste una situazione di conflitto armato generalizzato ed ha escluso che il richiedente avesse allegato specifici elementi di sua vulnerabilità, tali da giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria; inoltre, stante la manifesta infondatezza del gravame, ha revocato l’ammissione dell’appellante al patrocinio a spese dello Stato.

Contro la sentenza, pubblicata il 15.11.2018, J.O. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Il ricorrente censura la decisione della Corte d’Appello: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, e art. 32, lamentando che il giudice d’appello non abbia rispettato i criteri stabiliti per valutare la sua credibilità e che non abbia disposto nuovamente la sua audizione; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 comma 3 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, per l’omesso compimento della dovuta indagine officiosa in ordine alla concreta condizione del Ghana in termini di sicurezza e di ordine; (iii) sotto un terzo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, 5 e art. 6, art. 2 comma 1 lett. g) e h), e art. 14, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 27, comma 1 bis, per avere il giudice a quo escluso la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria solo perchè la vicenda narrata non può essere ricondotta ad una persecuzione proveniente dallo Stato o, comunque, da forze governative; (iv) sotto un quarto profilo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 e dell’art. 3 della Convenzione di Ginevra e dell’art. 2 Cost., per avere la corte territoriale ritenuto che la verifica della ricorrenza di una situazione di vulnerabilità, tale da giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria, non possa prescindere dalla credibilità del richiedente asilo; (v) sotto un quinto profilo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 1, lett. b-bis, in combinato disposto con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28 bis comma 2 lett. a) e del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, per l’erronea revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Il primo motivo è inammissibile in quanto, pur denunciando in rubrica vizi di violazione di legge, per un verso si risolve nella richiesta di una nuova valutazione di merito in ordine alla credibilità del ricorrente, neppure accompagnata dall’indicazione del fatto decisivo di cui la corte territoriale avrebbe omesso l’esame, e per l’altro attiene ad una questione nuova, e dunque non deducibile per la prima volta nella presente sede di legittimità, non risultando che la richiesta di audizione sia mai stata formulata, nè, tantomeno, che O. abbia impugnato la sentenza di primo grado contestando che il giudizio di non credibilità del tribunale potesse essere espresso sulla base delle sole dichiarazioni da lui rese dinanzi alla Commissione territoriale.

Il secondo ed il terzo motivo, che possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati, posto che la valutazione della credibilità del richiedente asilo prescinde dalla situazione socio-politica del paese di provenienza e che la necessità che il giudice accerti, anche d’ufficio, se le autorità di detto paese assicurino adeguata protezione dal pericolo di danni ingiusti provenienti da soggetti privati sorge solo, all’evidenza, nel caso in cui il racconto delle minacce e delle possibili ritorsioni temute in caso di rientro in patria sia ritenuto credibile.

Il quarto motivo è inammissibile, atteso che, al pari del primo, si risolve in una critica generica, priva dell’indicazione del fatto decisivo di cui sarebbe stato omesso l’esame, all’accertamento del giudice del merito secondo cui il ricorrente non ha allegato profili di vulnerabilità diversi da quelle emergenti dalle sue dichiarazioni, ritenute però non credibili, e che inoltre, contrariamente a quanto in esso dedotto, la corte territoriale ha anche tenuto conto della situazione nella quale O. si troverebbe se rimpatriato, escludendo che in tal caso egli possa subire una lesione dei suoi diritti fondamentali.

Anche il quinto motivo è inammissibile, perchè la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottata con il provvedimento che definisce il giudizio, anzichè con separato decreto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, non comporta mutamenti nel regime impugnatorio che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione ex art. 170 dello stesso D.P.R., dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanta adottata con sentenza o comunque con il provvedimento che definisce il giudizio, sia, per ciò solo, impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione, rimedio previsto solo per l’ipotesi contemplata dal D.P.R. citato art. 113 (Cass. 29228/2017, 3028/2018, in fattispecie relative a revoca disposta con la sentenza di appello).

La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso il Roma, nella Camera di Consiglio, il 24 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020

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