Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14416 del 14/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 14/07/2016, (ud. 16/05/2016, dep. 14/07/2016), n.14416

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19184/2014 proposto da:

Z.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

alla via degli SCIPIONI 235, presso lo studio dell’avvocato VALERIO

COLASANTI, rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANO PASQUINI

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA DIFESA, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende

ope legis;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 14763/2013 della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE

di ROMA n. 14763/013, depositata il 12/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/05/2016 dal Consigliere Dott.ssa Magda Cristiano.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Z.A., gia’ fittavolo dei terreni della s.r.l. La Torre, espropriati dal Ministero della Difesa, ricorre per la revocazione dell’ordinanza di questa Corte n. 14763/013 del 116.2013, che, accogliendo il primo ed il secondo motivo del ricorso da lui proposto contro la sentenza 22.2.2010 della Corte d’appello di Roma, e decidendo nel merito, ha condannato il Ministero a pagargli la somma di Euro 1.040,77, ancora dovutagli a titolo di indennita’ aggiuntiva di esproprio, oltre agli interessi legali “dalla data di formulazione della domanda nel corso del giudizio” al soddisfo.

A sostegno dell’istanza di revocazioneilo Z. deduce di aver richiesto gli interessi sulla predetta somma, con decorrenza dalla data di emissione del decreto di esproprio, gia’ nell’atto di citazione; lamenta inoltre che nel dispositivo dell’ordinanza la condanna non sia stata estesa agli interessi sulla somma gia’ corrispostagli, questi si’ domandati solo in corso di causa c dunque decorrenti dalla data di formulazione della domanda.

Il ricorso e’ fondato nella sua prima parte, atteso che l’affermazione del collegio decidente, secondo cui la domanda di corresponsione degli interessi legali sulla somma di Euro 1.040,77 era stata formulata solo nel corso del giudizio di merito, appare frutto di un evidente errore di fatto, evincibile dalla stessa lettura dell’ordinanza, nella quale si da’ atto che nella citazione lo Z. aveva chiesto il pagamento degli interessi sulla somma predetta con decorrenza dal 14.7.86 (data addirittura antecedente a quella di emissione del decreto di esproprio). Ne consegue che i relativi interessi dovevano essere riconosciuti dal momento di insorgenza dell’obbligazione di pagamento, coincidente con la data di emissione del decreto, ovvero a partire dal 12.9.87.

E’ invece infondato nella sua seconda parte, in quanto e’ lo stesso ricorrente a riconoscere di aver formulato la domanda di condanna del Ministero al pagamento degli interessi legali sulla somma gia’ corrispostagli solo nella comparsa conclusionale; ne consegue che la corte del merito non era neppure tenuta a dichiararne l’inammissibilita’ (trattandosi di domanda che, in quanto avanzata dopo la rimessione della causa in decisione, doveva ritenersi come non proposta) e che la pronuncia con la quale questa Corte ha dichiarato inammissibile il relativo motivo di ricorso in quanto avente ad oggetto una questione nuova non puo’ ritenersi fondato su un errore di fatto, ma sull’applicazione di un corretto principio di diritto.

All’accoglimento, per quanto di ragione, del ricorso consegue la revocazione dell’ordinanza impugnata nella parte in cui ha ritenuto dovuti gli interessi sulla somma di Euro 1.040,77 solo dalla data di formulazione della domanda nel corso del giudizio.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, questa Corte puo’ decidere nel merito e riconoscere detti interessi a far data dal 12.9.87; restano peraltro ferme le ulteriori statuizioni dell’ordinanza impugnata, ivi compresa quella concernente la regolamentazione delle spese del giudizio di merito e di quello di legittimita’.

TI parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione fra le parti delle spese di questo giudizio nella misura della meta’; la rimanente meta’ va posta a carico del Ministero soccombente e si liquida in dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, revoca l’ordinanza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto gli interessi al tasso legale sulla somma di Euro 1.040,77 “dalla data di formulazione della domanda nel corso del giudizio” e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Difesa al pagamento degli interessi legali su tale somma dal 12.9.87 al soddisfo, confermando per il resto ogni altra statuizione dell’ordinanza, da intendersi in questa sede integralmente richiamata.

Dichiara compensate fra le parti le spese del presente giudizio nella misura della meta’ e condanna il Ministero al pagamento in favore del ricorrente della rimanente meta’, che liquida in Euro 700, di cui Euro 100 per esborsi, oltre rimborso forfetario e accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 16 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2016

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