Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14416 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. I, 08/07/2020, (ud. 24/01/2020, dep. 08/07/2020), n.14416

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5798/2019 proposto da:

K.M. elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio

dell’avvocato Massimiliano Borsalino che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Fabrizio Giorcelli;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1284/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 06/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/1/2020 dal Cons. Dott. MARULLI Marco.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. K.M., cittadino maliano, ricorre a questa Corte avverso l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Torino, attinta dal medesimo ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19 e art. 702-quater c.p.c., ha dichiarato inammissibile per difetto di specificità l’appello proposto nei confronti del rigetto in primo grado delle misure di protezione internazionale ed umanitaria e ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione del “D.Lgs. n. 25 del 2009, art. 5, comma 6” (recte D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286) e dell’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, poichè diversamente da quanto ravvisato dal decidente del grado, la protezione internazionale agli stranieri provenienti dal Mali era stata accordata da recenti provvedimenti; 2) della violazione del “D.Lgs. n. 25 del 2009, art. 5, comma 6” (recte D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286) e dell’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, poichè diversamente da quanto asserito dal decidente del grado, il ricorrente aveva documentato la propria condizione lavorativa rilevante ai fini del riconoscimento dei seri motivi legittimanti la concessione della protezione umanitaria altrimenti denegata.

Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Entrambi i motivi devono reputarsi previamente inammissibili poichè le censure che vi sono declinate, in disparte da ogni altro rilievo ostativo, risultano eccentriche rispetto alla decisione impugnata in quanto, sebbene questa avesse apertis verbis declinato la cognizione del merito della vicenda constatando che “la genericità dei motivi di appello… rendono insuperabile il vincolo giuridico di cui all’art. 342 c.p.c.”, sentenziando appunto nel dispositivo la conseguente inammissibilità del proposto atto di gravame, le censure di che trattasi interloquiscono unicamente su profili di merito privi di conferenza decisoria e si astengono dal confutare in modo specifico la ratio decidendi sottesa dal provvedimento impugnato.

3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Nulla spese e doppio contributo.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ove dovuto, ricorrono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Cosi deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della I sezione civile il 24 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020

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