Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14415 del 25/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/05/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 25/05/2021), n.14415

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28994-2019 proposto da:

C.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUDOVICO DI

BREME N. 11, presso lo studio dell’avvocato LORENZO CALDO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende e

difende, ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 418/8/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA, depositata il 26/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio non

partecipata del 23/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA

COSMO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. C.C. proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate recuperava la maggiore Irpef e le relative Addizionali per l’anno di imposta 2007 dopo aver rettificato il reddito in relazione alla cessione dell’unica azienda di famiglia.

2. La Commissione Provinciale di Ravenna accoglieva il ricorso e compensava le spese.

3. La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate e, in via incidentale, dalla contribuente sulla compensazione delle spese e sulla mancata condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata; la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, con sentenza nr 418/2019 preso atto dell’annullamento in autotutela dell’impugnato avviso di accertamento, dichiarava l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e compensava le spese.

4. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la contribuente sulla base di un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo scopo di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo di impugnazione la contribuente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1, 15 e 46, e dell’art. 92 c.p.c., per aver la CTR illegittimamente compensato le spese del giudizio di appello e di quelle di primo grado pur in presenza del persistente interesse dell’appellato incidentale, ribadito con la memoria depositata successivamente all’annullamento da parte dell’Ufficio dell’avviso.

2. Il motivo è fondato.

2.1 Come si evince dalla trascrizione nel ricorso per Cassazione delle conclusioni delle controdeduzioni in appello la contribuente ha proposto appello incidentale alla sentenza di primo grado censurando la mancata condanna dell’Ufficio alla refusione delle spese di lite del giudizio di prime cure e l’omessa pronuncia sulla richiesta di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..

2.1 A seguito dell’annullamento in autotutela dell’impugnato atto (documentato con la nota dell’Agenzia delle Entrate del 29.1.2019) la contribuente ha rinunciato alla domanda di risarcimento dei danni per responsabilità aggravata insistendo per la condanna dell’Ufficio al pagamento delle spese del giudizio di appello e di quelle del giudizio di primo grado come da appello incidentale.

2.2 La CTR ha dichiarato l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere disponendo la compensazione delle spese “ai sensi del comma 3 della suddetta norma (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46)”.

2.3 La disposizione in esame, nella sua attuale formulazione a seguito dell’intervento della sentenza della Corte Costituzionale n. 274/2005, stabilisce che “nel caso di definizione delle controversie previste dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate”.

2.4 Dunque il regime compensazione delle spese si applica “ope legis” solamente quando l’estinzione trova fondamento in una ipotesi di adesione del contribuente ad un condono o nel caso di conciliazione tra le parti con espressa regolamentazione delle spese.

2.5 Nel caso di specie è stata dichiarata cessata la materia del contendere per effetto del ritiro dell’atto in autotutela da parte della Amministrazione Finanziaria e la contribuente ha espressamente manifestato il proprio interesse ad ottenere una pronunzia sulla condanna al pagamento delle spese di lite di primo e secondo grado.

2.6 La CTR nello statuire sulle spese dei due gradi di giudizio avrebbe dovuto accertare la soccombenza virtuale ed all’esito, eventualmente, compiere le operazioni di verifica della sussistenza delle condizioni richieste dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 2 – “gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate” – che giustificano la compensazione delle spese.

3. Ne consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte;

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2021

 

 

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