Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14415 del 14/07/2016

Cassazione civile sez. VI, 14/07/2016, (ud. 09/05/2016, dep. 14/07/2016), n.14415

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

O.N.P., elettivamente domiciliato in Roma, Viale delle

Medaglie d’Oro 169, presso lo studio dell’avv. Itala Mannias, dalla

quale e’ rappresentato e difeso per procura speciale a margine del

ricorso che dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al

processo al fax n. 35451365 e 35453979 e alla p.e.c.

italamannias.ordineavvocatiroma.org;

– ricorrente –

nei confronti di:

Ministero dell’Interno e Questura di Roma;

– intimati –

avverso il decreto del Giudice di pace emesso all’udienza del 5

giugno 2015 nel procedimento n. 33120/15.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che in data 12 marzo 2016 e’ stata depositata relazione ex art. 380 bis, che qui si riporta Rilevato che:

1. Il Giudice di pace di Roma ha convalidato, in data 5 giugno 2015, il provvedimento, emesso dal Questore di Roma, di proroga del trattenimento nel C.I.E. di Roma – (OMISSIS) di O.N.P.. Il Giudice di pace ha respinto l’eccezione di incompetenza a favore del Tribunale sollevata, nell’udienza di convalida, dall’ O., del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 21, comma 2, in relazione alla sua presentazione di richiesta di protezione internazionale e alla non intervenuta decorrenza del termine per la proposizione di ricorso del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, avverso il provvedimento di diniego della Commissione territoriale notificato il 1 giugno 2015. Ha rilevato a tale proposito il Giudice di pace che il procedimento relativo alla protezione internazionale ha impedito di fatto lo svolgimento delle procedure relative alla identificazione.

2. O.N.P. ricorre pertanto per Cassazione con un unico motivo di impugnazione ritenendo violata la disposizione di cui del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 21, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimita’.

Ritenuto che:

3. Il ricorso e’ fondato in base alla costante giurisprudenza di legittimita’ secondo la quale e’ competente il tribunale, in composizione monocratica, del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 21, camma 2 e non il giudice di pace, a provvedere sulla proroga del trattenimento dello straniero in un centro di identificazione ed espulsione ove sia ancora pendente il termine per l’impugnazione del diniego di protezione internazionale reso dalla Commissione territoriale, dovendosi riconoscere anche a quest’ultimo la qualifica di richiedente asilo giusta le previsioni dell’art. 2, lett. c) e d), della direttiva 2005/85 CE sulle procedure per il riconoscimento e la revoca dello “status” di rifugiato. (Cass. civ. sezione 6-1 n. 19336 del 29 settembre 2015, n. 13536 del 13 giugno 2014, n. 8401 del 9 aprile 2014).

4. Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in Camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verra’ condivisa dal Collegio per l’accoglimento del ricorso.

La Corte condivide la relazione sopra riportata e pertanto ritiene che il ricorso debba essere accolto con pronuncia nel merito di annullamento del provvedimento di trattenimento nel C.I.E. e condanna del Ministero dell’Interno alle spese del giudizio di merito e di cassazione, con distrazione a favore della procuratrice antistataria.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato di convalida del trattenimento nel C.I.E. Condanna il Ministero dell’Interno alle spese del giudizio di merito, liquidate in Euro 1.200, di cui Euro 100 per spese e del giudizio di cassazione liquidate in Euro 2.100, di cui Euro 100 per spese, con distrazione a favore del procuratore antistatario.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2016

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