Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14415 del 09/06/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 09/06/2017, (ud. 25/05/2017, dep.09/06/2017),  n. 14415

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana M.T. – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28402/2010 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei

Portoghesi n. 12 domicilia;

– ricorrente –

contro

N.G., rappresentata e difesa dall’Avv. Giorgio Tedesco,

elettivamente domiciliata in Roma alla via Casale Monferrato n. 21

presso lo studio dell’Avv. Paolo Papa, per procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e nei confronti di:

Equitalia Polis s.p.a., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Adriano

Giuffrè e Francesca Giuffrè, elettivamente domiciliata presso il

loro studio in Roma alla via Camozzi n. 1, per procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Emilia Romagna n. 55/3/09 depositata il 26 ottobre 2009.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 maggio

2017 dal Consigliere Enrico Carbone.

Fatto

RILEVATO

CHE:

In relazione alla cartella di pagamento n. (OMISSIS) per ILOR anni 1980/1982 notificata a N.G. in data 21 settembre 2005, l’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con due motivi avverso la conferma in appello dell’annullamento per tardività della notifica.

Il primo motivo di ricorso denuncia violazione del D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5 ter, conv. L. n. 156 del 2005, il secondo insufficiente motivazione, per aver il giudice d’appello dichiarato tardiva una notifica viceversa tempestiva.

I motivi sono fondati; il giudice d’appello ha ritenuto inosservato il termine stabilito dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1, lett. c, come modificato dal D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5 ter, conv. L. n. 156 del 2005, e tuttavia non ha spiegato perchè la decadenza si sarebbe compiuta, soprattutto ha taciuto sul dies a quo; il fatto è decisivo, poichè la cartella è stata emessa in conseguenza della declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione degli avvisi di accertamento, sicchè Agenzia delle entrate e agente della riscossione sostengono che l’accertamento sarebbe divenuto definitivo solo col passaggio in giudicato di quella declaratoria, che assumono avvenuto il 13 febbraio 2003, ciò che renderebbe la notifica della cartella rispettosa del termine D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 25, comma 1, lett. c, (“31 dicembre… del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo”).

Il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata, con rinvio per nuovo esame e regolamento delle spese.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 25 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2017

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