Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14415 del 08/07/2020
Cassazione civile sez. I, 08/07/2020, (ud. 24/01/2020, dep. 08/07/2020), n.14415
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. TRIA Lucia – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5302/2019 proposto da:
T.A. elettivamente domiciliato in Roma presso la cancelleria
della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato Luca
Schera;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’interno;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1379/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO,
depositata il 24/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/1/2020 dal Cons. Dott. Marulli Marco.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. T.A., cittadino senegalese, ricorre a questa Corte avverso l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Torino, attinta dal medesimo ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19 e art. 702-quater c.p.c., ha confermato il diniego pronunciato in primo grado suoi confronti della protezione internazionale ed umanitaria e ne chiede la cassazione sul rilievo della nullità della sentenza per manifesta illogicità e carenza di motivazione essendosi il decidente limitato a reiterare quanto già deciso dalla Commissione territoriale e senza procedere ad una valutazione approfondita della situazione interna del paese di provenienza.
Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso è affetto da pregiudiziale inammissibilità, posto che, astenendosi dall’operare qualsiasi riferimento agli antefatti di causa in quanto prospetta, dopo l’indicazione delle parti e del provvedimento impugnato, unicamente il motivo di impugnazione esso non ottempera alla prescrizione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, con l’effetto che, essendo l’esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, ancorchè effettuata in modo sintetico, funzionale alla comprensione dei motivi nonchè alla verifica dell’ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte, la sua mancanza è appunto fonte della rilevata inammissibilità (Cass. Sez. II, 24/04/2018, n. 10072).
3. il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile.
4. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Doppio contributo se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.
Ove dovuto, ricorrono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Cosi deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 1^ sezione civile il 24 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020