Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14414 del 15/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 15/06/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 15/06/2010), n.14414

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24705-2007 proposto da:

COMUNE DI CAMPOBASSO in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato CALISE ANTONIO, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

F.P.;

– intimata –

sul ricorso 28482-2007 proposto da:

F.P., elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR,

presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato POTENTE RENATO, giusta delega a margine;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

COMUNE DI CAMPOBASSO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 92/2006 della COMM. TRIB. REG. di CAMPOBASSO,

depositata il 07/02/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/04/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbito l’incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Comune di Campobasso ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Regionale del Molise dep. il 07/02/2007 che aveva accolto l’appello di F.P. avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso che aveva rigettato il ricorso della contribuente relativo al diniego di rimborso dell’ICI per gli anni 2002 e 2003 indebitamente versata avendo essa concesso l’immobile in uso gratuito ai figli; la CTR aveva riformato la sentenza gravata, ritenendo non necessaria alcuna preventiva dichiarazione trattandosi di richiesta di rimborso,come, invece, richiesto dal Comune in base al regolamento comunale dell’ICI. Il Comune ricorrente affida il ricorso ad un unico articolato fondato su violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 52 e 59 e art. 8 del regolamento comunale ICI. La contribuente ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale per omessa pronuncia sulla richiesta di disapplicazione per illegittimità del superiore regolamento nelle disposizioni relative nonchè per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 545 del 1992, art. 2, commi 5 e 6, art. 36, comma 2, punto 1 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, comma 1, lett. D) e art. 158 c.p.c. per illegittima composizione del collegio giudicante, nonchè vizio li motivazionale.

La causa è stata rimessa alla decisione in pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso principale e quello incidentale devono essere riuniti perchè relativi alla medesima sentenza. Il Comune ricorrente premette che il D.Lgs. n. 447 del 1997, art. 52 stabilisce che “Le province e i comuni possono disciplinare le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi …”.

Il D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, comma 1, lett. c prevede che i comuni, con regolamento adottato ex art. 52 D.Lgs. predetto possono considerare” abitazioni principali, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta … quelle concesse in uso gratuito a parenti …”.

Con l’art. 8 del regolamento adottato ex art. 52 predetto, il Comune ha stabilito che è considerata abitazione principale quella concessa in uso gratuito a parenti e/o affini entro il primo grado e che ‘”per usufruire dell’agevolazione … il proprietario deve produrre entro il 31 dicembre dell’anno antecedente a quello cui l’imposta si riferisce, apposita dichiarazione nella quale si chiede l’applicazione del beneficio nonchè la sussistenza delle condizioni per la sua applicazione …”.

Osserva, pertanto, che la dichiarazione è parte integrante o elemento costitutivo della fattispecie costituente il diritto, senza la quale il diritto non viene ad esistenza,e presupposto per ottenere il rimborso di quanto pagato in più e, in mancanza della predetta dichiarazione,non può configurarsi indebito.

Rileva poi che il regolamento non è stato impugnato dal Ministero delle Finanze cui era stato inviato a norma del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 52, comma 4.

Conclude con il seguente quesito di diritto “se nell’ipotesi in cui il regolamento comunale preveda che la concessione di un’agevolazione ICI – rimessa dalla legge alla discrezionalità del Comune – sia subordinata alla dichiarazione del proprietario da produrre nell’anno antecedente a quello di applicazione del beneficio, è legittimo il provvedimento comunale di diniego del rimborso adottato per mancata presentazione della suddetta dichiarazione nei termini previsti.” Il motivo è inammissibile per le ragioni che seguono. La CTR opera una distinzione tra il mancato (o parziale) pagamento dell’ICI e il diritto al rimborso dell’lei pagata, addivenendo alla conclusione che la norma regolamentare si riferisce solo alla prima ipotesi (cioè a quella in cui il contribuente previamente invochi il beneficio e, pertanto, non paghi l’imposta) laddove l’ipotesi di rimborso di ICI indebitamente pagata, non solo non è disciplinata nel regolamento, ma non è neppure attribuita alla potestà regolamentare dei Comuni limitata alle” modalità di riscossione dell’ICI e all’individuazione dei requisiti necessari per le detrazioni”.

Su tali premesse, il motivo d’impugnazione, anche quale sintetizzato nel quesito, non colpisce la ratio decidendi, in quanto non contesta la distinzione sopra operata dalla CTR tra richiesta anticipata del beneficio (disciplinata dal regolamento) e richiesta di restituzione d’indebito (non disciplinata) per poi arguirne la necessità della preventiva richiesta (e la sua piena legittimità, anche in ordine alla richiesta di disapplicazione di cui al ricorso incidentale) anche nel caso de repetitio indebiti, ma da, sostanzialmente, per ammesso che anche questo ultimo caso sia oggetto della disciplina regolamentare, circostanza, invece , espressamente esclusa dalla CTR. Nella medesima aberratio incorre anche la F. che col primo motivo di ricorso incidentale si duole di omessa pronuncia sulla chiesta disapplicazione dell’art. 8 del regolamento in questione, dinanzi all’affermata legittimità del medesimo da parte del Comune, e che così mutua lo stesso vizio metodico del ricorrente e cioè non considera che la CTR non aveva ritenuto il caso regolato dal regolamento e, pertanto, non aveva ritenuto necessario delibare la legittimità del regolamento stesso. Pertanto sia il Comune ricorrente, invocando la corretta applicazione della norme che attribuivano tale potere regolamentare ai comuni, sia la contribuente, invocandone la disapplicazione, omettono di considerare e di impugnare la ratio decidendi della sentenza, fondata sulla esclusiva argomentazione che la fattispecie in esame, restituzione d’indebito,non era ricompresa nel regolamento. Il ricorso principale e, analogamente, il primo motivo di ricorso incidentale devono pertanto essere dichiarati inammissibili.

Il secondo motivo del ricorso incidentale con cui la contribuente si duole della illegittima composizione del collegio giudicante per violazione dei criteri di predeterminazione dei componenti, è divenuto anch’esso inammissibile per difetto d’interesse, a seguito della dichiarazione d’inammissibilità del ricorso principale.

Ricorrono giusti motivi, a causa delle questioni trattate e dell’esito del giudizio, per compensare interamente le spese del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Riunisce il ricorso principale e quello incidentale e dichiara inammissibili entrambi. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 22 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2010

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