Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14414 del 07/06/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 14414 Anno 2013
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: GIANCOLA MARIA CRISTINA

SENTENZA

sul ricorso 809-2008 proposto da:
MARTINUZZI

GIANNI

(C.F.

MRTGNN53C21M190D),

MARTINUZZI FAUSTA, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA FRANCESCO SIACCI 2-B, presso l’avvocato DE

Data pubblicazione: 07/06/2013

MARTINI CORRADO, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato SANTAROSSA CLAUDIO, giusta
2013

procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –

339

contro

COMUNE DI ZOPPOLA, CONSORZIO INIZIATIVE PRODUTTIVE

1

DI ZOPPOLA;
– intimati –

sul ricorso 3062-2008 proposto da:
COMUNE DI ZOPPOLA (C.F. 80000950933), in persona del
Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in

MANZI LUIGI, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato BAREL BRUNO, giusta procura a margine
del controricorso e ricorso incidentale;
– controrícorrente e ricorrente incidentale contro

MARTINUZZI FAUSTA, MARTINUZZI GIANNI, CONSORZIO
INIZIATIVE PRODUTTIVE DI ZOPPOLA;
– intimati –

sul ricorso 3931-2008 proposto da:
CONSORZIO INIZIATIVE PRODUTTIVE DI ZOPPOLA (c.f.
01338710930), in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
FONTANELLA BORGHESE 72, presso l’avvocato VOLTAGGIO

ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso l’avvocato

ANTONIO, che lo rappresenta e difende unitamente
agli avvocati DE BERTOLIS ELISA, STECCANELLA
ALBERTO, giusta procura a margine del controricorso
e ricorso incidentale adesivo;
– controricorrente e ricorrente incidentalecontro

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MARTINUZZI FAUSTA, MARTINUZZI GIANNI, COMUNE DI
ZOPPOLA;
– intimati –

avverso la sentenza n.

605/2006 della CORTE

D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 09/12/2006;

udienza del 27/02/2013 dal Consigliere Dott. MARIA
CRISTINA GIANCOLA;
udito, per i ricorrenti principali, l’Avvocato
CORRADO DE MARTINI che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso principale, il rigetto degli incidentali;
udito,

per

il

controricorrente

e

ricorrente

incidentale COMUNE, l’Avvocato CARLO ALBINI, con
delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso
principale, l’accoglimento del proprio incidentale;
udito,

per

il

controricorrente

e

ricorrente

incidentale Consorzio, l’Avvocato ANTONIO VOLTAGGIO
che ha chiesto il rigetto del ricorso principale,
raccoglimento del proprio incidentale;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per
l’accoglimento del primo motivo del ricorso
principale ed il rigetto del secondo motivo, per il
rigetto dei ricorsi incidentali.

3

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 5.12.2003, Gianni e Fausta Martinuzzi, proprietari di
distinti terreni edificabili ( iscritti in catasto rispettivamente al F 29 mappali 159-164-

assoggettato a procedimento di espropriazione per l’attuazione del Piano per gli
Insediamenti Produttivi, adivano la Corte di appello di Trieste in opposizione alla stima
dell’indennità definitiva di esproprio, chiedendo anche il riconoscimento dell’indennità
aggiuntiva, in quanto coltivatori diretti dei fondi. Il Comune di Zoppola si costituiva
sostenendo l’infondatezza delle pretese attoree e chiedendo la riduzione dell’indennità
determinata dalla Commissione provinciale. Nel giudizio interveniva il Consorzio
Iniziative Produttive di Zoppola, aderendo alle richieste del Comune.
Con sentenza del 10-15.11.2006 la Corte di appello di Trieste determinava in €
102.080,11 l’indennità di esproprio dovuta al Martinuzzi Gianni ed in € 102.244,80
quella dovuta alla Martinuzzi Fausta, disponendo che sulla differenza tra tali somme e
quelle già depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti decorressero gli interessi al
tasso legale ed ordinando al Comune di Zoppola di depositare interessi e somme
differenziali presso la Cassa Depositi e Prestiti; rigettava la domanda relativa alle
indennità aggiuntive e condannava il Comune e il Consorzio in solido a rimborsare agli
attori le spese di lite.
La Corte territoriale osservava e riteneva che:
nella specie la dichiarazione di pubblica utilità era intervenuta il 26.09.2001, con
l’approvazione del P.I.P., e, quindi, in data anteriore al 30.6.2003, per cui rimanevano
applicabili i criteri di cui all’art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, non potendo farsi
ricorso, data la relativa disciplina transitoria, alle regole introdotte dal Testo Unico
delle leggi sulle espropriazioni, di cui al D.Lvo n. 327 del 2001;

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165 per mq 5.090 ed al mappale 162 per mq 5.100) che il Comune di Zoppola aveva

era pacifico tra le parti e confermato dalle indagini del consulente che, all’atto
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e al momento dell’emissione del
relativo decreto, gli immobili oggetto di lite avevano destinazione urbanistica

subordinata a P.R.P.C. di iniziativa pubblica o privata”;
per la individuazione del valore venale dei terreni ablati ben potevano essere
recepite le indicazioni del CTU, che lo aveva individuato in £ 40.000 al mq, col
metodo sintetico-comparativo, utilizzando soprattutto contratti afferenti a fondi posti
nelle stesse condizioni di fatto ( aree da urbanizzare, già usate a fini agricoli) nonché
siti nelle vicinanze del medesimo asse viario, nella medesima zona territoriale ed
aventi la medesima destinazione urbanistica (insediamenti produttivi), e ciò anche
considerando sia che parte dei fondi era gravato da servitù di elettrodotto per la
presenza di una linea elettrica di alta tensione, comportante una modesta limitazione
alla edificabilità, e sia la necessità di adeguate strade di accesso;
ai fini determinativi dell’indennizzo in questione doveva inoltre essere esclusa sia
l’applicabilità della prevista decurtazione del 40%, che incidenza dell’art. 16 del DLgs
n. 504 del 1992, in tema di ICI;
andava infine disattesa, data la natura edificabile dei suoli ablati, la domanda
avanzata da entrambi gli attori, di liquidazione della indennità aggiuntiva ex art. 37
comma 9 del D.Lgs 327/2001, ma in realtà da considerare riferita all’ex art. 17 della
legge 865/71, non essendo applicabile ( per le ragioni già esposte) il nuovo Testo
Unico;
Avverso questa sentenza i Martinuzzi hanno proposto ricorso per cassazione fondato su
un motivo e su questione di costituzionalità e notificato il 21.12.2007 sia al Comune di
Zoppola, che il 25.01.2008 ha resistito con controricorso nonché proposto ricorso

5

edificatoria, ricadendo in Zona Omogenea D.2.2 detta ” di espansione produttiva

incidentale affidato a due motivi e sia al Consorzio iniziative produttive di Zoppola,
che con atto notificato il 30.01.2007- 2/4.02.2008, oltre a resistere con controricorso, ha
proposto ricorso incidentale adesivo a quello del Comune. I Martinuzzi, il Comune di

MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere preliminarmente disposta ai sensi dell’art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi
principale ed incidentali, proposti avverso la medesima sentenza.
A sostegno del ricorso principale i Martinuzzi denunziano:
“Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5 bis, commi 1 e 2, del decreto legge
11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359
in relazione all’art 360 n. 3.”. Formulano conclusivamente, a norma dell’art. 366-bis
c.p.c., il seguente quesito di diritto « Dica l’Ecc.ma Corte di Cassazione, se, a
seguito della sentenza delle Corte Costituzionale n. 348 del 24.10.2007, che ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 bis, commi 1 e 2, del decreto legge 11
luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica),
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, il calcolo
dell’indennità espropriativa per i terreni edificabili a cui non risulti applicabile
ratione temporis il T.U. 327/2001 debba essere effettuato utilizzando il criterio di cui
all’art 39 della legge 25 giugno 1865 n. 2359 secondo il quale « Nei casi di occupazione
totale, la indennità dovuta all’espropriato consisterà nel giusto prezzo che a giudizio
dei periti avrebbe avuto l’immobile in una libera contrattazione di compravendita>>
Dato anche che l’indennità di espropriazione è stata nella specie determinata in base ai
criteri di cui all’art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, inerenti alle aree edificabili e
dichiarati incostituzionali dopo la pubblicazione dell’impugnata sentenza, si deve dare
risposta affermativa al quesito posto dai ricorrenti ed accogliere il motivo in esame.

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Zoppola ed il Consorzio hanno anche depositato memoria

Infatti, in tema di espropriazione per pubblica utilità di aree edificabili, una volta
venuto meno – a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 348 del 2007 – il
criterio riduttivo dell’indennizzo di cui all’art. 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n.

– sia ai fini della determinazione dell’indennità di espropriazione che ai fini di quella di
occupazione temporanea – il criterio generale del valore venale del bene fissato dall’art.
39 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, mentre lo “ius superveniens” costituito dall’art.
2, commi 89 e 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applica solo ai procedimenti
espropriativi e non anche ai giudizi in corso (cfr, tra le altre, cass. n. 14939 del 2010).
2. “Istanza di illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 3
Cost. – disparità di trattamento tra art. 5-bis comma 1, 2 e 4 e art. 37, comma 9 e art. 40,
comma 4 del T.U. 327/2001.” evidenziando con ciò un’evidente disparità di trattamento
tra chi è proprietario di un terreno non edificabile, che può godere
dell’indennità aggiuntiva e chi invece è proprietario di un terreno edificabile, ma di
fatto con un effettivo uso agricolo, è evidente la discrasia tra l’art. 5-bis di cui sopra e
l’art. 37 comma 9 e l’art. 40 comma 4 dell’attuale Testo Unico 327/01. prevede
espressamente, sia per i terreni edificabili utilizzati per scopi agricoli che per
quelli non edificabili, rispettivamente all’art. 37, comma 9 e all’art 40, comma 4,
che spetti al proprietario che sia anche coltivatore diretto o
imprenditore agricolo a titolo principale una indennità aggiuntiva,
determinata in misura pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura
effettivamente praticata.
L’istanza è inammissibile, data la mancata formulazione sia del motivo
d’impugnazione cui si è inteso correlarla e sia del quesito di diritto.

7

333, aggiunto dalla legge di conversione n. 359 del 1992, torna nuovamente applicabile

In tema di ricorso per cassazione, la prospettazione di una questione di costituzionalità,
essendo funzionale alla cassazione della sentenza impugnata e postulando la
formulazione di un motivo che giustificherebbe tale effetto una volta accolta la

motivo così finalizzato, sia indicato il corrispondente quesito di diritto previsto
dall’abrogato art. 366-bis cod. proc. civ. (ove applicabile “ratione temporis”),
indipendentemente dalla rilevabilità d’ufficio della questione di costituzionalità e
dall’ammissibilità del ricorso che prospetti soltanto un dubbio di costituzionalità (cfr
cass. SU n. 1707 del 2013).
Con i ricorsi incidentali il Comune di Zoppola ed il Consorzio iniziative produttive di
Zoppola deducono:
1.

“Violazione, erronea applicazione dell’art. 5 bis, primo comma, della Legge n.

359/1992 (ora dell’art. 37, primo comma, del D.P.R. n.327/2001, come modificato
dall’art. 2, comma 89, della Legge n.244/2007), nonché dell’art. 5 bis, comma
terzo, della Legge n.359/1992, con riferimento ai criteri di
determinazione dell’indennità di esproprio, riguardanti il parametro del valore
venale (art. 360, n. 3 c.p.c.); omessa, insufficiente, erronea e
contraddittoria motivazione sulla determinazione del valore di mercato delle aree
espropriate, punto decisivo che si riflette sulla stima dell’indennità di esproprio (art. 360
n. 5 c.p.c.)”
Formulano il seguente quesito di diritto << Se possa o meno qualificarsi edificabile ex art. 5 bis, terzo comma, Legge n. 359d 992, l'area sottoposta a vincolo di elettrodotto e, conseguentemente, se l'indennità di esproprio di tali aree debba o meno essere calcolata in base al disposto di cui al citato art 5 bis, primo 8 questione medesima, suppone necessariamente che, a conclusione dell'esposizione del comma (ora dell'art. 37, primo comma, del D.P.R. n.327/2001, come modificato dall'art. 2, comma 89, della Legge n. 244/2007)". Il motivo è inammissibile. specificità del caso, implicanti l'esproprio e non l'asservimento di un terreno, bene rispetto al quale la natura edificabile è stata irreprensibilmente desunta dalla sua destinazione urbanistica e la presenza della servitù di elettrodotto considerata solo per la quantificazione del suo valore venale, onde determinare l'indennità dovuta per l'ablazione. Relativamente invece ai dedotti vizi motivazionali manca il momento di sintesi delle poste censure, prescritto dall'art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis. 2. "Violazione dell'art. 16, primo comma, del D. Lgs. n. 504/1992, con riferimento alla non applicazione d'ufficio dello stesso (art. 360, n. 3 c.p.c.); omessa, insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione sulla inapplicabilità d'ufficio della norma citata, punto decisivo che si riflette sulla stima dell'indennità di esproprio (art. 360 n. 5 c.p.c.)". Formula conclusivamente il seguente quesito «Se alla luce dell'art. 4, primo comma, lett. a) punto 5) della legge n. 421/1992, l'accertamento in sede giudiziale della giusta indennità di esproprio si estende d'ufficio, senza necessità della corrispondente domanda di parte, anche al valore dichiarato ai fini dell 'ICI legittimando il Giudice a disporre d'ufficio l'eventuale riduzione dell'indennità nei termini di cui all'art. 16, primo comma, D.Lgs. n. 504/ 1992 (ora art. 37, settimo comma T.U. espropri)>>.
Il motivo è inammissibile per difetto di interesse, alla luce della sopravvenuta
declaratoria d’incostituzionalità dell’art. 16 del d.lgs. n. 504 del 1992, di cui alla
sentenza della Corte costituzionale n. 338 del 2011.

9

Il quesito di diritto si rivela infatti del tutto generico, privo di riferimento alle

Conclusivamente si deve accogliere il primo motivo del ricorso principale, dichiarare
inammissibile il secondo motivo del medesimo ricorso, respingere i ricorsi incidentali e
cassare l’impugnata sentenza con rinvio alla Corte di appello di Trieste, in diversa

cassazione.
P.Q.M.
La Corte riuniti i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara
inammissibile il secondo motivo, rigetta i ricorsi incidentali, cassa l’impugnata
sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di
Trieste, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2013
Il Presidente

composizione, cui si demanda anche la pronuncia sulle spese del giudizio di

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