Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14413 del 30/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 30/06/2011, (ud. 18/03/2011, dep. 30/06/2011), n.14413

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14869-2007 proposto da:

FONDAZIONE ENASARCO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 288,

presso lo studio dell’avvocato PERSIANI MATTIA, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato PROIA GIAMPIERO, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

R.O.;

– intimata –

e sul ricorso 18225-2007 proposto da:

R.O., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI

113, presso lo studio dell’avvocato D’AGOSTINO ORONZO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GRASSO ROSALBA, giusta

delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

FONDAZIONE ENASARCO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 288,

presso lo studio dell’avvocato PERSIANI MATTIA, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato PROIA GIAMPIERO, giusta delega in

atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 317/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 20/05/2006 R.G.N. 1576/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/03/2011 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO ;

udito l’Avvocato PETRASSI MAURO per delega PROIA GIAMPIERO;

udito l’Avvocato ORONZO D’AGOSTINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

PATRONE Ignazio che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 20 maggio 2006, la Corte d’Appello di Roma accoglieva parzialmente il gravame svolto da R.O. contro la sentenza di primo grado che aveva denegato il diritto alla riliquidazione e al ricalcolo del trattamento integrativo pensionistico in godimento in qualità di dirigente superiore a riposo dell’ENASARCO, con inclusione della voce stipendiale “retribuzione di posizione”.

2. La Corte territoriale riteneva:

– oggetto di gravame l’inclusione della “retribuzione di posizione” nel trattamento pensionistico integrativo erogato dalla Fondazione ENASARCO;

– la retribuzione di posizione destinata a differenziare il trattamento economico dei dirigenti in considerazione delle rilevanti funzioni e responsabilità insite nella posizione dirigenziale;

– il miglioramento contrattuale in questione attribuito ai dirigenti ENASARCO con Delib. 23 marzo 1998, n. 23 con effetti retributivi per tutto il 1997, con conseguente adeguamento delle pensioni per effetto dell’art. 30 del regolamento ENASARCO;

– fondata l’eccezione di prescrizione quinquennale, trattandosi di prestazione da pagarsi periodicamente, onde tenuto conto dell’atto interruttivo del 22 aprile 2002, ricevuto dall’ente il 26 aprile 2002, e in considerazione dell’incontestata misura della riliquidazione da parte dell’ENASARCO, andava affermato il diritto alla riliquidazione e prescritto ogni rateo antecedente al 26 aprile 1997.

3. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, la Fondazione ENASARCO, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi.

L’intimato ha resistito con controricorso, e proposto ricorso incidentale fondato su un unico motivo. L’intimata ha resistito con controricorso. Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Preliminarmente, il Collegio dispone la riunione dei ricorsi perchè proposti avverso la medesima sentenza.

5. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 4, in relazione alla Delib. Consiglio amministrazione ENASARCO 30 marzo 1998, n. 23 (art. 360 c.p.c., n. 3). Si censura la sentenza impugnata per violazione dell’indicata disposizione della L. n. 449 cit. per aver ritenuto valida, dopo il 1 gennaio 1998, data dalla quale opera il blocco previsto dalla L. n. 449, le norme regolamentari che prevedevano adeguamenti pensionistici legati alle dinamiche retributive del personale in servizio (clausola oro), con riferimento a delibera del Consiglio di amministrazione dell’ENASARCO, di riconoscimento, in favore dei dirigenti in servizio, della retribuzione di posizione, adottata il 30 marzo 1998 e successiva al disposto blocco. Nè rileva, in senso contrario, per parte ricorrente, l’applicazione retroattiva dei miglioramenti, in base al rilievo che per i lavoratori già pensionati il divieto di adeguamento dei trattamenti pensionistici era già operante al momento in cui i miglioramenti retributivi e la loro applicazione retroattiva sono stati decisi. Si denuncia, inoltre, la contrarietà della sentenza impugnata ai principi generali di gerarchia delle fonti di diritto, per aver riconosciuto alla delibera di una fondazione di diritto privato la forza di disapplicare disposizioni inderogabili di legge, attribuendo retroattivamente benefici che il legislatore aveva inteso eliminare definitivamente. L’illustrazione del motivo si conclude con la formulazione del quesito di diritto, ex art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis.

6. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. in relazione all’art. 30 del regolamento ENASARCO per il trattamento di previdenza e di quiescenza del personale, all’art. 38 e ss. del CCNL 11 ottobre 1996 per il personale con qualifica dirigenziale, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale degli enti pubblici non economici, alla delibera della Fondazione ENASARCO n. 23 cit. (art. 360 c.p.c., n. 3) e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5). Si censura la sentenza impugnata per violazione dei criteri ermeneutici dell’interpretazione letterale e dell’interpretazione complessiva delle clausole degli atti negoziali. L’illustrazione del motivo si conclude con la formulazione del quesito di diritto.

7. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione ai presupposti di fatto per l’applicabilità dell’art. 30 del regolamento ENASARCO per il trattamento di previdenza e di quiescenza del personale (art. 360 c.p.c., n. 3) e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5). Si censura la sentenza impugnata sul rilievo che, nella denegata ipotesi della ritenuta rilevanza della retribuzione di posizione ai fini dell’applicazione dell’art. 30 del regolamento cit. il ricorrente avrebbe dovuto dedurre e dimostrare che egli, all’atto della cessazione del rapporto, rivestiva una delle specifiche qualifiche e posizioni alle quali il contratto collettivo ha riconosciuto la retribuzione di risultato. L’illustrazione del motivo si conclude con la formulazione del quesito di diritto 8. Con P unico motivo del ricorso incidentale si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2948 c.c. per non aver la corte di merito fatto decorrere il termine prescrizionale dal 1 gennaio 1997, essendo stata la domanda di riliquidazione validamente presentata entro il quinquennio (il 26 aprile 2002) dalla data del riconoscimento (con Delib. 30 marzo 1998) del diritto alla variazione della retribuzione pensionabile decorrente dal 1 gennaio 1997.

9. Il primo motivo del ricorso principale è fondato.

10. Questa Corte (ex multis, Cass. 5415/2010) ha affermato che la disposizione di cui alla L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 4, che comporta la soppressione, a decorrere dal 1 gennaio 1998, di meccanismi di adeguamento pensionistici diversi da quello previsto dal D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 11 anche se collegati all’evoluzione delle retribuzioni del personale in servizio, impedisce, a partire dalla suddetta data, la riliquidazione automatica della pensione dei dipendenti degli enti del parastato ai sensi dell’art. 30 delle disposizioni regolamentari dei predetti enti (v. Cass. 5415/2010 con riferimento al Regolamento I.N.A.M.).

11. Con altre decisioni, v., ex multis, Cass., sez. lav., 28 ottobre 2003, n. 16221, e Cass., sez., lav., 11 maggio 2002, n. 6804, questa Corte ha parimenti ritenuto che la citata disposizione di cui alla L. n. 449 cit., art. 59, comma 4, comporta la soppressione di diversi meccanismi di adeguamento e trova applicazione anche nei confronti dei regimi aziendali integrativi, atteso che la disposizione si riferisce alle prestazioni pensionistiche previste dallo stesso art. 59, comma 3 che espressamente ricomprende le prestazioni pensionistiche complementari di cui ai D.Lgs. n. 563 del 1996, D.Lgs. n. 124 del 1993 e D.Lgs. n. 357 del 1990; nè tale estensione autorizza dubbi di legittimità costituzionale, atteso che essa si inquadra nella scelta del legislatore di armonizzare i regimi previdenziali complementari preesistenti al citato decreto legislativo n. 124 del 1993 con quelli di nuova costituzione.

12. Nella specie, la retribuzione di posizione, quale componente della retribuzione è stata prevista per i dirigenti dalla contrattazione collettiva del comparto del personale degli enti pubblici non economici, sottoscritto il 11 ottobre 1996 (artt. 38 e 42) che; introducendo l’emolumento ) ne ha subordinato l’operatività alle successive determinazioni dei singoli enti, sia quanto alla costituzione e finanziamento del relativo fondo, sia quanto ai criteri di distribuzione, correlando strettamente l’erogazione alle caratteristiche organizzative e alle scelte strategiche di ciascun ente.

13. L’emolumento è stato, pertanto, riconosciuto, in favore dei dirigenti in servizio, con delibera del Consiglio di Amministrazione ENASARCO del 30 marzo 1998, con riferimento all’anno 1997.

L’estensione ai dirigenti in pensione, come statuito dalla Corte territoriale, per i quali, dal 1 gennaio 1998, opera il divieto di perequazione secondo la cd. clausola oro, comporterebbe un’inammissibile disapplicazione, per atto unilaterale di natura privatistica, di disposizione inderogabile di legge e la surrettizia reintroduzione di benefici che il legislatore aveva inteso eliminare.

14. Gli altri motivi di impugnazione del ricorso principale e i motivi del ricorso incidentale sono assorbiti.

15. Ne consegue la cassazione della decisione impugnata limitatamente al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da R.O.. Il difforme esito dei giudizi di merito induce a compensare per l’intero, per giusti motivi, le spese dei giudizi di merito e di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale; dichiara assorbiti gli altri motivi, nonchè il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da R.; spese compensate per l’intero processo.

Così deciso in Roma, il 18 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2011

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