Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14413 del 15/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 15/06/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 15/06/2010), n.14413

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12219-2006 proposto da:

COMUNE DI CIVITAVECCHIA in persona del Commissario Straordinario pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA C. PRACASSINI 18,

presso lo studio dell’avvocato VENETTONI ROBERTO, rappresentato e

difeso dall’avvocato PALA GESUALDO ANTONIO, giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

M.R., elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. COSTANTINO

41, presso lo studio dell’avvocato BARGIACCHI CLAUDIO, rappresentato

e difeso dall’avvocato LUNGARINI SANDRO, giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 28/2005 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 11/04/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/04/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

udito per il ricorrente l’Avvocato PALA, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Comune di Civitavecchia ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Regionale del Lazio dep. il 11/04/2005 che aveva rigettato l’appello del medesimo avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso di M.R. in ordine all’avviso di accertamento e liquidazione per ICI per l’anno 1993; la CTR aveva confermato la sentenza gravata, ritenendo non notificato provvedimento che attribuiva la rendita.

Il Comune ricorrente affida il ricorso a due motivi, fondati rispettivamente su violazione e falsa applicazione di legge.

La contribuente ha resistito con controricorso. La causa è stata rimessa alla decisione in pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 342 del 2000, art. 74, commi 1 e 2 e, distinguendo tra rendite attribuite sino al 31/12/1999 e quelle successive ,riteneva non necessaria la notificazione per le prime, circostanza quest’ultima che ricorreva nel caso in esame.

Col secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2712 C.C. per avere disconosciuto valore probatorio alla documentazione storica catastale prodotta dal Comune.

I motivi, per la stretta connessione, possono essere trattati congiuntamente.

Di vero, la L. n. 342 del 2000, art. 74 intitolato “Attribuzione o modificazione delle rendite catastali”, nel primo comma stabilisce che “A decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione ai soggetti intestatari della relativa partita”. Rispetto alle disposizioni della legge Finanziaria per l’anno 2000, non è più sufficiente, quindi, la semplice “comunicazione” della rendita catastale, ma occorre effettuare (a cura dell’Ufficio del Territorio competente, che deve darne tempestiva comunicazione ai Comuni interessati) la notificazione della rendita stessa, seguendo le norme di carattere generale previste dalla legge per tale procedimento. La disposizione sancisce, in sostanza, l’inefficacia giuridica degli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sino a quando queste ultime non siano ritualmente notificate. Dalla data di notificazione decorre il termine di 60 giorni per la proposizione del ricorso avverso l’attribuzione della rendita catastale, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 3. La nuova disciplina è dettata per le attribuzioni o modificazioni delle rendite catastali operate a far tempo dal 1 gennaio 2000 e non si applica, ovviamente, alle fattispecie pregresse, quale quella che ne occupa. All’art. 74, comma 2, regola l’ipotesi in cui gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali adottati dall’ufficio del territorio entro il 31 dicembre 1999 siano stati recepiti dall’ente locale in atti impositivi che il 10 dicembre 2000, data di entrata in vigore della L. n. 342 del 2000, non erano ancora divenuti definitivi. In base a quanto stabilito da tale disposizione, per gli atti comportanti attribuzione o modificazione della rendita, adottati entro il 31 dicembre 1999, che siano stati recepiti in avvisi di liquidazione e di accertamento emessi dall’ente locale per il recupero della sola maggiore imposta e che al momento dell’entrata in vigore della legge in questione non erano ancora definitivi – in quanto non era ancora decorso il termine di 60 giorni per proporre ricorso avanti alle commissioni tributarie o il ricorso era pendente innanzi a tali organi – non sono dovuti sanzioni e interessi relativamente al periodo compreso tra la data di attribuzione o modificazione della rendita e quella di scadenza del termine per la presentazione del ricorso avverso l’attribuzione della rendita stessa, termine che è stato. prorogato all’8 febbraio 2001.

E’ stato, infatti, precisato (Cass. n. 22575/2004) che “Solo a decorrere dal 1 gennaio 2000 gli atti di attribuzione o di modifica della rendita catastale sono efficaci dal giorno della loro notificazione”, giacchè per gli atti comportanti attribuzione di rendita adottati entro il 31 dicembre 1999, ancor quando successivamente notificati, il Comune può legittimamente richiedere l’ICI dovuta in base al classamento, che ha effetto dalla data di adozione e non da quella di notificazione (Cass. n. 1196/2005), non potendo trovare applicazione la L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1 concernente la diversa ipotesi in cui l’attribuzione della rendita catastale non solo sia stata notificata ma anche effettuata dopo il 1 gennaio 2000 (Cass. n. 13844/2000); ferma restando la possibilità per l’interessato di procedere all’impugnazione unitamente, contemporaneamente o successivamente all’avviso di liquidazione, tenuto conto del momento in cui ne viene a conoscenza.

Orbene nel caso in esame, risulta dalla sentenza della CTR che il Comune faceva propria una variazione della rendita del 26.11.1990 prot. 105804.1/1990 in atti dal 15/11/1999. La non necessità di notificazione autonoma(inesattamente ritenuta necessaria dalla CTR) esclude la rilevanza di ogni indagine sulla natura di provvedimento (intestazione, sottoscrizione) delle “pagine dell’impianto meccanografico” dovendo le stesse dimostrare la sola circostanza di un’attribuzione di rendita anteriore al 31/12/1999 e, pertanto, in data in cui non era obbligatoria la notifica. Solo la contestazione di non provenienza della documentazione o dell’erroneità delle indicazioni, che non risulta effettuata, avrebbe potuto escludere rilevanza ai documenti in questione (Cass. n. 11269/04) che non possono essere considerati copie di documenti, ma riproduzione a stampa di documenti elaborati elettronicamente dall’Amministrazione.

Le superiori premesse impongono l’accoglimento del ricorso. La non necessità di ulteriori indagini di fatto, consente di pronunciare nel merito con il rigetto del ricorso della contribuente.

La particolarità delle questioni trattate impone la compensazione delle spese.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso della contribuente. Compensa le spese dello intero processo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 22 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2010

 

 

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