Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14413 del 14/07/2016
Cassazione civile sez. VI, 14/07/2016, (ud. 22/06/2016, dep. 14/07/2016), n.14413
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. CIGNA Mario – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19256/2015 proposto da:
EQUITALIA CENTRO SPA, a seguito di fusione per incorporazione di
EQUITALIA ROMAGNA SPA, in persona del procuratore speciale,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE 161,
presso lo studio dell’avvocato SANTE RICCI, rappresentata e difesa
dagli avvocati MAURIZIO CIMETTI, GIUSEPPE PARENTE giusta procura
speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope
legis;
– resistente –
e contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
Direttore della Direzione Centrale Entrate, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA
CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati
ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, SCIPLINO ESTER ADA, GIUSEPPE
MATANO, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO giusta delega in calce al
ricorso notificato;
– resistente –
e contro
REGIONE EMILIA ROMAGNA, AZIENDA AUSL DI PORLI’, P.M.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 191/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE dell’EMILIA-ROMAGNA, depositata il 26/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
22/06/2016 dal Consigliere Relatore Doti GIULIA MERIDA;
udito l’Avvocato Simona Chiricotto (delega avvocato Cimetti),
difensore della ricorrente, che si riporta agli scritti.
Fatto
IN FATTO
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS (che si sono costituiti al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione) nonche’ di P.M., Regione Emilia-Romagna, Azienda AUSL di Forli’ (che non resistono), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna n. 191/20/2015, depositata in data 20/01/2015, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di intimazioni di pagamento, D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 50, relative ad alcune cartelle di pagamento rimaste non pagate, – e’ stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto parzialmente il ricorso del contribuente (accertando che effettivamente alcune delle cartelle di pagamento erano state notificate al Curatore del Fallimento e non al contribuente in proprio).
In particolare, i giudici d’appello hanno affermato che l’appellante Equitalia si era “limitata a confermare di avere ben notificato tutte le cartelle, ma senza evidenziare specifici errori di valutazione delle prove agli atti da parte dei primi Giudici, con riferimento alla notifica delle cartelle prodromiche alle tre intimazioni di pagamento per le quali essi hanno accolto il ricorso”, dovendosi poi ritenere frutto di “un refuso” la richiesta di riforma della pronuncia di condanna alle spese in primo grado, atteso che i Giudici della C.T.P. avevano compensato le spese processuali del grado.
A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., e’ stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.
Diritto
IN DIRITTO
1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione c/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, deducendo che i giudici della C.T.R., pur avendo affermato di avere valutato il meriti dell’appello, hanno di fatto qualificato come inammissibile il gravame di essa Equitalia, per difetto di specificita’ dei motivi, tanto da non avere esaminato sostanzialmente il merito della controversia (avendo essa appellante eccepito che, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di primo grado, tutte le notifiche delle cartelle di pagamento erano state rivolte al contribuente che le aveva ricevute e non opposte, non al Fallimento).
2. La censura e’ fondata.
Preliminarmente, deve ritenersi che i giudici della C.T.R. abbiano qualificato come inammissibile per difetto di specificita’ l’appello proposto da Equitalia, tanto da non averlo poi esaminato effettivamente nel merito, limitandosi quindi ad una statuizione in rito. Ora, questa Corte ha affermato che “in tema di contenzioso tributario, la mancanza o l’assoluta incertezza dei motivi specifici dell’impugnazione, le quali, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 1, determinano l’inammissibilita’ del ricorso in appello, non sono ravvisabili qualora l’atto di appello, benche’ formulato in modo sintetico, contenga una motivazione e questa non possa ritenersi “assolutamente” incerta, essendo interpretabile, anche alla luce delle conclusioni formulate, in modo non equivoco” (Cass. 6473/2002) ed, inoltre, “non essendo imposti dalla norma rigidi formalismi, gli elementi idonei a rendere “specifici” i motivi d’appello possono essere ricavati, anche per implicito, purche’ in maniera univoca, dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni” (Cass. 1224/2007).
Come poi ribadito anche di recente da questa Corte (Cass. ord. 14908/2014), nel processo tributario, anche “la riproduzione in appello delle stesse argomentazioni poste a sostegno della domanda disattesa dal giudice di primo grado – in quanto ritenute giuste e idonee al conseguimento della pretesa fatta valere – assolve l’onere di specificita’ dei motivi di impugnazione imposto del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, ben potendo il dissenso della parte soccombente investire la decisione impugnata nella sua interezza”.
Nella specie, dalla stessa esposizione nel presente ricorso per cassazione, si evince che l’appellante, chiedendo l’annullamento della decisione di primo grado, contestava l’erronea valutazione degli elementi offerti (in ordine alla notifica al contribuente di tutte le cartelle di pagamento) da parte dei giudici della C.T.P..
Risulta, pertanto, che l’appello fosse sufficientemente specifico e contenesse quella necessaria “parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico” (Cass. S.U. 23299/2011).
3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. della Emilia-Romagna, in diversa composizione.
Il giudice del rinvio provvedera’ anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimita’, alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna in diversa composizione.
Cosi’ deciso in Roma, il 22 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2016