Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14413 del 09/06/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 09/06/2017, (ud. 25/05/2017, dep.09/06/2017),  n. 14413

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana M.T. – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14279/2010 R.G. proposto da:

V.R., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Paolo

Mansi e Gabriele Pafundi, elettivamente domiciliato presso lo studio

del secondo in Roma al viale Giulio Cesare n. 14, per procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei

Portoghesi n. 12 domicilia;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli

Venezia Giulia n. 84/11/09 depositata il 7 ottobre 2009.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 maggio

2017 dal Consigliere Enrico Carbone.

Letta la memoria depositata dal ricorrente, che insiste per

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RILEVATO

CHE:

In relazione ad avviso di accertamento per IRPEF anno 2000 notificatogli sul presupposto della mancata tassazione di emolumenti in sostituzione d’imposta da parte del datore di lavoro Sidermontaggi s.p.a., V.R. ricorre per cassazione avverso la sentenza che ha accolto l’appello erariale e riconosciuto legittimo l’avviso per le omesse ritenute d’acconto eccedenti la quota versata dal datore in sede di condono.

Il ricorso denuncia violazione della L. n. 289 del 2002, art. 15, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 64 per aver il giudice d’appello dichiarato persistente l’obbligazione tributaria in capo al sostituito riguardo alla quota di ritenute d’acconto non versata in condono datoriale. Il ricorso è fondato; come già stabilito dalla Corte per altri dipendenti di Sidermontaggi, il condono operato dal datore di lavoro sostituto d’imposta per l’omesso versamento di ritenute d’acconto sugli emolumenti spiega effetti integralmente liberatori anche a beneficio del dipendente sostituito, ciò conseguendo alla natura solidale passiva del rapporto di sostituzione verso il fisco (Cass. 24 luglio 2014, n. 16819, Rv. 632211; Cass. 10 settembre 2014, n. 19034, Rv. 632290).

Non occorrono accertamenti in fatto, sicchè la causa va decisa nel merito, con l’accoglimento dell’impugnazione dell’avviso; tuttavia, essendo il chiarimento giurisprudenziale sopravvenuto, devono compensarsi le spese dell’intero processo.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e – decidendo nel merito accoglie l’impugnazione dell’avviso di accertamento; dichiara compensate le spese processuali di ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 25 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2017

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