Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14412 del 09/06/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 09/06/2017, (ud. 24/05/2017, dep.09/06/2017),  n. 14412

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M.T. – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27777-2013 proposto da:

SOCIETA’ AGRICOLA VICENTINA SRL, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dagli Avvocati ANDREA MICCICHE’ E CLAUDIO MAGGIOLO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI BRESSANVIDO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 54/2013 della COMM.TRIB.REG. di VENEZIA,

depositata il 15/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/05/2017 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO.

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. La società Agricola Vicentina s.r.l. impugnava l’avviso di accertamento notificato dal comune di Bressanvido per l’Ici dovuta per l’anno 2005 in relazione a terreni edificabili. Il comune aveva contestato la maggiore estensione dell’area ed il maggior valore rispetto a quanto dichiarato. La commissione tributaria provinciale di Vicenza rigettava il ricorso con sentenza che era confermata dalla commissione tributaria regionale del Veneto sul rilievo, per quanto qui interessa, che l’avviso di accertamento era sufficientemente motivato poichè ad esso erano allegati gli estratti di atti di compravendita similari utilizzati per la comparazione. Inoltre l’avviso si fondava su una delibera comunale ove l’amministrazione aveva evidenziato l’evoluzione del mercato immobiliare nella zona.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la contribuente affidato ad un motivo. Il comune di Bressanvido non si è costituito in giudizio.

3. Con l’unico motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. n. 212 del 2000, art. 7. Sostiene che il comune ha allegato all’atto impositivo estratti di atti di comparazione da cui non era dato evincere la natura e la classificazione dei terreni compravenduti e che solo nel giudizio di appello ha prodotto gli atti notarili nella loro integrità, consentendo ad essa contribuente di appurare che si trattava di terreni non similari perchè già oggetto di convenzione urbanistica e, quindi, di pronta edificazione, laddove, invece, per i terreni oggetto di causa non era stata stipulata convenzione alcuna. Inoltre il comune non ha addotto prova alcuna a sostegno dell’assunto secondo il quale l’evoluzione del mercato immobiliare nella zona aveva determinato un incremento del valore dell’area.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Osserva la Corte che, secondo la giurisprudenza della Corte di legittimità, per “l’imposta comunale sugli immobili (ICI), l’obbligo motivazionale dell’accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'”an” ed il “quantum” dell’imposta. In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ente impositore nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell’atto le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva” (Cass. n. 15447 del 2010; Cass. n. 21571 del 2004). Nel caso che occupa l’avviso di accertamento conteneva la specifica indicazione degli atti comparativi sicchè il contribuente era in grado di averne conoscenza integrale accedendo alla conservatoria, fermo restando la legittimità della produzione degli atti da parte del Comune nella fase giudiziale.

Per quanto concerne il rilievo afferente l’asserita mancata prova, da parte del Comune, che l’evoluzione del mercato immobiliare nella zona aveva determinato un incremento del valore dell’area, mette conto considerare che la CTR ha esplicitato le ragioni a sostegno dell’assunto facendo riferimento all’atto amministrativo pubblico costituito dalla delibera della giunta comunale e tale valutazione in fatto non è censurabile nel giudizio di legittimità se non sotto il profilo del vizio di motivazione.

2. Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, l’art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

PQM

 

La corte rigetta il ricorso e condanna la contribuente a rifondere al comune le spese processuali che liquida in Euro 1.400,00 oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2017

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