Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14412 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. I, 08/07/2020, (ud. 24/01/2020, dep. 08/07/2020), n.14412

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4928/2019 proposto da:

F.R. elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio

dell’avvocato Alessandro Malossini che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno domiciliato ex lege presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1458/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 01/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/1/2020 dal Cons. Dott. MARULLI Marco.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. R.F., cittadino nigeriano, ricorre a questa Corte avverso l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Torino, attinta dal medesimo ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19 e art. 702-quater c.p.c., ne ha respinto il gravame proposto contro il diniego in primo grado delle misure di protezione internazionale ed umanitaria e ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2 e 14, avendo il decidente ricusato il riconoscimento della protezione sussidiaria sull’assunto che con riguardo alla regione di provenienza del ricorrente (Edo State) non ne sussisterebbero le condizioni giustificatrici, e ciò senza attingere le proprie informazioni da fonti aggiornate e senza considerare la consolidata giurisprudenza formatasi al riguardo; 2) dell’omesso esame di un fatto decisivo. avendo il decidente pronunciato nei termini contestati senza prendere in considerazione i precedenti giurisprudenziali sopra richiamati; 3) della nullità del procedimento e della sentenza, nonchè della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,6 e 8 avendo il decidente pronunciato nei riferiti termini senza considerare i rapporti informativi resi dalle organizzazioni attive nel campo dei diritti umani e senza sollecitare una nota informativa del Ministero dell’interno e ciò violando quindi il dovere di cooperazione istruttoria; 4) della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 32, comma 3 e D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 e 19, avendo il decidente ricusato il riconoscimento della protezione umanitaria senza considerare se la situazione denunciata con riguardo alla regione di provenienza presentasse delle criticità rilevanti sul piano della tutela dei diritti umani; 5) dell’omesso esame di un fatto decisivo avendo il decidente pronunciato nei termini qui da ultimo richiamati senza prendere in considerazione la situazione interna della regione di provenienza.

Al proposto ricorso resiste l’amministrazione intimata con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Tutti i sopradetti motivi, pur in disparte dai rilievi in senso ostativo singolarmente declinabili in relazione a ciascuno di essi, si prestano nel loro complesso ad una preliminare declaratoria di inammissibilità. Da un lato, per vero si intende con essi marcare un mero dissenso motivazionale rispetto alle negative determinazioni assunte dal decidente del grado, oggetto di una critica generica volta a censurare non già, come allegato, errori di impostazione giuridica o anomalie rilevanti sul piano della motivazione, ma l’interpretazione delle risultanze processuali a cui, nell’esercizio del potere che compete al giudice di selezionare le fonti del proprio convincimento, ha proceduto la sentenza impugnata allorchè ha negato che con riguardo all’area di provenienza del ricorrente sussista una situazione di conflitto armato secondo la nozione dello stesso fatta propria dalla Corte di Giustizia. Dall’altro è ben evidente che, rimproverando alla sentenza impugnata di essere incorsa nella sottovalutazione di talune fonti al cospetto di altre ovvero di aver ignorato precedenti giurisprudenziali di segno opposto – cui peraltro basterebbe opporre la consolidata giurisprudenza di questa Corte sull’Edo State – la censura globalmente incarnata dai motivi che sorreggono il ricorso, non esprimendo una critica motivata e pertinente rispetto alle motivazioni adottate dal decidente del grado per rigettare entrambe le richiesta, mostra indirettamente di aspirare ad una rinnovata valutazione nel quadro probatorio e ad una revisione del giudizio di merito che non è però compito di questa Corte esperire.

3. il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile.

4. Spese alla soccombenza e doppio contributo se dovuto.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2200,00, oltre spese prenotate a debito.

Ove dovuto, ricorrono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Cosi deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della I sezione civile il 24 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020

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