Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14411 del 30/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 30/06/2011, (ud. 01/03/2011, dep. 30/06/2011), n.14411

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21415-2007 proposto da:

D.N.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DI

PIETRA 26, presso lo studio dell’avvocato JOUVENAL LONG DANIELA,

rappresentato e difeso dall’avvocato TOURNIER GIORGIO, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

F.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1064/2007 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 03/05/2007 R.G.N. 2272/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/03/2011 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito l’Avvocato TOURNIER GIORGIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

MATERA Marcello che ha concluso per in via principale per

l’inammissibilità, in subordine per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 18/4 – 3/5/07 la Corte d’Appello di Lecce rigettò l’appello proposto da D.N.D., titolare della ditta “Fulgens”, avverso la sentenza del 19/10/04 del Tribunale di Brindisi, con la quale era stato condannato a corrispondere alla ex dipendente F.A., addetta alle pulizie dall’1/3/89 al 28/2/92, la somma di Euro 16.167,48 a titolo di differenze retributive non pagate rispetto all’importo di L. 53.337.093 chiesto col ricorso, e condannò l’appellante alle spese del grado.

La Corte d’appello addivenne a tale decisione dopo aver rilevato che la firma apposta dalla lavoratrice sui prospetti paga non le avrebbe potuto impedire di agire giudizialmente per il conseguimento delle differenze retributive pretese per il maggior lavoro svolto, che la richiesta dell’appellante di ricostruzione del fascicolo per smarrimento dei prospetti paga appariva ininfluente ai fini della decisione, essendo incontroversa la sottoscrizione di tali documenti, che era stata fornita la prova della maggior durata del lavoro svolto, che non erano state formulate contestazioni a seguito del deposito della relazione del consulente d’ufficio, che le censure avverso i conteggi erano assai generiche e che in ordine alla regolarizzazione contributiva il primo giudice aveva posto nel dispositivo la clausola di esonero per l’ipotesi di maturazione della prescrizione. Per la cassazione della sentenza propone ricorso il D. N., affidando l’impugnazione a sette motivi di censura. Il ricorrente deposita, altresì, memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo il ricorrente denunzia i vizi di violazione e falsa applicazione di legge in relazione alle seguenti norme: art. 414 c.p.c.; art. 421 c.p.c.; artt. 437 e 401 c.p.c.; art. 111 Cost., il tutto con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3 – Violazione e falsa applicazione di legge: errore in procedendo in riferimento agli artt. 414, 421, 437 e 441 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 – Insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti e rilevabile d’ufficio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

In particolare il ricorrente si duole del fatto che non gli è stata consentita in appello la ricostruzione del suo fascicolo di parte mediante il ripristino dei documenti smarriti e precisamente di tutti i prospetti paga sottoscritti dalla lavoratrice e delle copie dei libri matricola.

Il motivo è infondato.

Come rilevato correttamente dalla Corte territoriale, con giudizio immune da vizi logici e giuridici, la richiesta di ricostruzione documentale era ininfluente essendo incontroversa la circostanza della sottoscrizione dei prospetti paga da parte della lavoratrice.

Nè ha pregio la considerazione dei ricorrente che fa leva sulla circostanza che era indispensabile poter disporre dei suddetti documenti per stabilire non solo quale fosse il testo della dichiarazione sottoscritta dalla lavoratrice, ma anche per verificare l’analitica esposizione di tutte le somme corrisposte alla medesima, sia per i singoli titoli, sia nel complesso: invero, è agevole osservare che non era affatto necessario esaminare il contenuto delle dichiarazioni della lavoratrice, atteso che non risulta dagli atti che lo stesso era stato oggetto di indagine; in ogni caso, la verifica delle somme fu eseguita tramite consulenza tecnica d’ufficio, al deposito della cui relazione non seguirono contestazioni.

Egualmente destituito di fondamento è il rilievo per il quale la Corte avrebbe finito per decidere la controversia in mancanza dei predetti documenti, posto che essi furono oggetto degli accertamenti peritali, poi condivisi dal giudicante, e ad essi si riferirono le parti nello loro rispettive dichiarazioni nel corso del giudizio, per cui è da escludere che la mancata ricostruzione documentale possa essere stata influente ai fini della decisione impugnata.

2. Col secondo motivo il D.N. denunzia la violazione e la falsa applicazione di legge delle seguenti norme: art. 1324 c.c.; art. 1362 c.c.; art. 2113 c.c.; art. 2729 c.c.; art. 2730 c.c.; art. 112 c.p.c.; art. 113 c.p.c.; art. 116 c.p.c. e art. 230 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – Omessa, insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti e rilevabile d’ufficio, in reazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Con tale censura il ricorrente imputa alla Corte d’appello di aver erroneamente interpretato la sottoscrizione della lavoratrice come una semplice quietanza inidonea a pregiudicare il suo diritto ad azionare i crediti oggetto del presente giudizio, mentre la stessa era da equiparare ad una confessione circa l’esattezza delle somme versatele.

A conclusione del motivo viene formulato il seguente quesito di diritto: “Vorrà l’Ecc.ma Corte Suprema di Cassazione, in accoglimento del presente motivo e previa conferma dell’esistenza delle confessioni dedotte dal ricorrente, con conseguente dismissione di qualsivoglia altra pretesa rispetto alla convenzione contrattuale e alla relativa esecuzione, dare atto della esistenza delle pattuizioni solennizzate attraverso le dichiarazioni sottoscritte dalla sig.ra F.A.”.

Il motivo è infondato.

Invero, appare assolutamente corretta la decisione della Corte territoriale di ritenere che la sottoscrizione dei prospetti paga per quietanza non aveva valore confessorio e non poteva impedire alla lavoratrice di azionare le sue pretese retributive, non contenendo la suddetta sottoscrizione alcuna volontà abdicativa all’esercizio dei diritti, come riscontrata, peraltro, dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente nel corso dell’interrogatorio formale del primo grado di giudizio. Trattasi di affermazione di principio condivisibile che prescinde dal fatto che tali documenti fossero stati smarriti, atteso che non esiste una presunzione assoluta di corrispondenza della retribuzione percepita dal lavoratore rispetto a quella risultante dai prospetti di paga ed è sempre possibile l’accertamento della insussistenza del carattere di quietanza anche delle sottoscrizioni eventualmente apposte dal lavoratore sulle buste paga. (v. in tal senso Cass., sez. lav., 14-07-2001, n. 9588).

Per le stesse ragioni non può il ricorrente pretendere di attribuire alla dichiarazione che a suo dire sarebbe stata trascritta a tergo degli stessi prospetti di paga, con la quale la lavoratrice si sarebbe limitata a riconoscere l’esattezza delle somme conteggiate, il valore di una volontà abdicativa all’esercizio dei suddetti diritti di credito. Tra l’altro, non può non osservarsi che dalla sentenza non emerge alcun riferimento ad un tale tipo di dichiarazioni aggiuntive apposte a tergo dei prospetti paga, rispetto ai quali si menziona esclusivamente il dato della sottoscrizione del documento, mentre le uniche dichiarazioni riferite dalla Corte territoriale sono quelle di opposto contenuto rese dalla lavoratrice nei corso dell’interrogatorio formale. Ne consegue che, in omaggio al principio della autosufficienza che deve contraddistinguere il giudizio di legittimità, il ricorrente avrebbe dovuto specificare in quale atto dei procedimenti dei precedenti gradi del giudizio e in quale occasione processuale aveva fatto espresso riferimento a tali dichiarazioni apposte a tergo dei prospetti paga.

Infine, il quesito è inammissibile in quanto non indica una “regula iuris” alternativa a quella adottata dalla sentenza impugnata, ma da per scontato in maniera del tutto apodittica che la sottoscrizione dei prospetti paga avesse valore indiscutibilmente confessorio con conseguente dismissione di qualsiasi altra pretesa.

3. Col terzo motivo viene segnalata la violazione e la falsa applicazione delle seguenti norme: art. 2729 c.c.; art. 2697 c.c.;

art. 111 Cost.; art. 112 c.p.c.; art. 113 c.p.c.; art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – Omessa, insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti e rilevabile d’ufficio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Lamenta il ricorrente una erronea valutazione delle prove orali da parte del giudice d’appello, evidenziando la supposta contraddittorietà di alcune deposizioni, nonchè il mancato esame della dichiarazione resa dalla lavoratrice nel corso dell’interrogatorio formale de primo grado di giudizio.

Trattasi di motivo infondato, sia perchè introduce inammissibili richieste di rivisitazione del materiale probatorio liberamente esaminato dal giudice d’appello con argomentazioni immuni da vizi di natura logico-giuridica, sia perchè non è vero che è mancato l’esame della dichiarazione della lavoratrice, come è agevolmente dato riscontrare dalla lettura della quarta pagina della sentenza. In particolare, quanto alla lamentata differenza tra l’orario indicato da quest’ultima e quello riferito dai testi vi è sola una divergenza di mezz’ora sull’inizio della prestazione, ma tale divergenza non emerge da tutte le testimonianze perchè, ad esempio, il teste M. collocò l’inizio della giornata lavorativa alle 7,00/7,30. In ogni caso era libero il giudicante di valutare, con motivazione congrua, alcuni elementi probatori a discapito di altri.

Si rivelano, altresì, inammissibili in questa sede le illazioni ed i sospetti avanzati rispetto a certi testi che involgono valutazioni di merito che sfuggono al giudizio di legittimità a fronte della logicità e congruità della motivazione adottata con la sentenza.

Inoltre, la decisione non merita neppure le censure di ultrapetizione che le sono state mosse in ordine alla accertata mancanza di prova del possesso delle chiavi dell’ufficio da parte della lavoratrice, circostanza, questa, che se provata avrebbe potuto far supporre che la medesima era libera di praticare a suo piacimento gli orari pomeridiani straordinari dopo la chiusura degli sportelli: in realtà, tutto ciò che riguardava la verifica della durata dell’orario di lavoro rientrava a pieno titolo nel tema di indagine, per cui una deduzione logica, quale quella della inverosimiglianza dello svolgimento dello straordinario in modo discrezionale da parte della stessa lavoratrice, tratta dalla mancanza di prova sul fatto specifico del possesso delle chiavi dell’ufficio al cui interno dovevano svolgersi i lavori di pulizia, non rappresenta affatto un vizio di ultrapetizione rispetto alla domanda.

4. Col quarto motivo il ricorrente denunzia i vizi di violazione e falsa applicazione di legge in relazione alle seguenti norme: art. 1175 c.c.; art. 1321 c.c.; art. 1326 c.c.; art. 1375 c.c.; art. 2099 c.c.; art. 2107 c.c.; art. 2108 c.c.; art. 2697 c.c.; art. 2729 c.c.;

art. 112 c.p.c.; art. 113 c.p.c.; art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. – Violazione e falsa applicazione di legge:

errore in procedendo in riferimento agli artt. 112, 113 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 – Omessa, insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti e rilevabile d’ufficio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Attraverso tale motivo si pone in risalto il fatto che la lavoratrice aveva tentato di sfruttare la circostanza della distanza chilometrica della sede del datore di lavoro da quella della prestazione lavorativa (oltre 200 Km) per rendere impossibile il controllo quotidiano delle attività svolte, per cui una tale situazione avrebbe dovuto indurre il giudicante a dar credito al datore di lavoro, il quale si era fidato delle confessioni della stessa dipendente e dei dati documentali costituiti dai prospetti paga accettati, e a non ritenere semplicemente presunte le prestazioni dedotte oltre la misura convenzionalmente pattuita e retribuita.

Viene posto, pertanto, il quesito di diritto teso a far accertare il difetto di correttezza e buona fede della lavoratrice e l’insussistenza dei mezzi di prova che avrebbero dovuto far capo a quest’ultima, con conseguente vizio motivazionale sul punto.

Trattasi, all’evidenza, di motivo assolutamente inconferente, dato che fa riferimento ad una situazione supposta di impossibilità di controllo della lavoratrice a causa della distanza della sede datoriale da quella della prestazione lavorativa che non solo non considera la possibilità che il medesimo datore di lavoro aveva di eseguire il controllo tramite terzi di sua fiducia o con altri sistemi alternativi che la pratica suggerisce, ma che non giustifica nemmeno le gratuite illazioni sulla correttezza e buona fede della controparte. Quanto alla ulteriore circostanza di fatto desunta dalle dichiarazioni della lavoratrice circa un suo accordo col direttore dell’ufficio postale in ordine all’orario della prestazione, si rileva che la stessa è una circostanza di merito che non solo è inconferente ai fini della valutazione della correttezza del comportamento della lavoratrice, trattandosi solo di modalità di esecuzione della prestazione in certi orari, ma che è anche improponibile nella presente sede di legittimità. Invero, il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico – formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, (v. in tal senso ex plurimis Cass. sez. lav. n. 15355 del 9/8/2004).

Nè può sottacersi che il quesito stesso è formulato in modo inammissibile perchè non indica una “regula iuris” alternativa a quella adottata dal giudicante, ma si limita semplicemente a supporre che vi siano stati vizi motivazionali, tra l’altro solo astrattamente affermati in rubrica in maniera del tutto generica, e a sindacare il mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte della lavoratrice, circostanza, questa, che presuppone una inammissibile rivisitazione delle motivate valutazioni di merito.

5. Con il quarto motivo viene segnalata la violazione e falsa applicazione di legge con riguardo agli artt. 61, 416, 437 e 255 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè l’omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti e rilevabiie d’ufficio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. Ci si lamenta, in sostanza, di presunte lacune istruttorie, riguardanti la prova per testi e la consulenza d’ufficio, e della conseguente illegittimità del rifiuto della Corte d’appello di dar luogo alla richiesta integrazione della consulenza d’ufficio e di completamento della prova testimoniale. Il quesito di diritto è il seguente: “Vorrà la Corte di Cassazione, ritenuto illegittimo il rifiuto della Corte di appello di Lecce di dar luogo alla richiesta integrazione della consulenza e di richiesta di completamento della prova testimoniale, annullare l’impugnata sentenza per i vizi dedotti in rubrica”.

Il motivo è infondato in quanto in tal modo, da una parte, si introducono pure valutazioni di merito che sfuggono al controllo di legittimità e, dall’altra, non viene investita l’autonoma “ratio decidendi” sottesa al rigetto di ulteriori mezzi istruttori, vale a dire la parte della motivazione (pag. 5) incentrata sulla tardività delle ulteriori richieste istruttorie rispetto a quella originariamente avanzata per il solo interrogatorio formale con la memoria difensiva di primo grado. Invero, quanto al primo rilievo, si osserva che, come è stato già statuito da questa Corte (Cass. sez. lav. n. 2272 del 2/2/2007), “il difetto di motivazione, nel senso di sua insufficienza, legittimante la prospettazione con il ricorso per cassazione del motivo previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), è configurabile soltanto quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito e quale risulta dalla sentenza stessa impugnata emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero quando è evincibile l’obiettiva deficienza, nel complesso della sentenza medesima, del procedimento logico che ha indotto il predetto giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati, poichè, in quest’ultimo caso, il motivo di ricorso si risolverebbe in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti dello stesso giudice di merito che tenderebbe all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione. In ogni caso, per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi (come accaduto nella specie) le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente disattese tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse”.

Nella fattispecie emerge chiaramente che la consulenza fu ritenuta soddisfacente dalla Corte territoriale sia perchè avverso la stessa non erano state formulate specifiche contestazioni dalle parti, sia perchè le censure sui conteggi furono giudicate assai generiche, per cui non poteva ritenersi illegittimo il mancato accoglimento dell’istanza, puramente esplorativa, diretta genericamente a far verificare il numero giornaliero delle ore necessarie per l’espletamento delle pulizie all’interno degli uffici postali presso i quali la lavoratrice era stata incaricata di svolgere il servizio.

6. Coi sesto motivo viene denunziata la violazione e falsa applicazione di legge con riguardo agli arti 61 e 161 c.p.c in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè l’omessa, insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti e rilevabile d’ufficio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

In ultima analisi, si contesta il fatto che la Corte abbia avallato il ragionamento del primo giudice il quale aveva aderito alle conclusioni del consulente d’ufficio senza aver tenuto conto delle affermazioni del titolare della ditta resistente; inoltre, si imputa alla Corte d’appello di essersi fermata al rilievo della mancanza di contestazioni successive al deposito della relazione peritale, anche se ciò non avrebbe potuto esimere il primo giudice dal fornire spiegazioni della sua adesione ad una delle due diverse conclusioni rassegnate dal perito d’ufficio in ordine agli importi riconosciuti alla dipendente.

Anche tale motivo è infondato: invero, attraverso il quesito ci si limita ad invocare la nullità della sentenza d’appello per non avere i giudici del secondo grado rilevato la nullità della sentenza di prime cure emessa sulla base di una asserita mancata valutazione della consulenza tecnica d’ufficio, mentre, in realtà, ciò non è vero, atteso che la relazione del perito d’ufficio fu semplicemente valutata dai giudici del merito in maniera difforme rispetto alla soluzione auspicata dall’odierno ricorrente, la qual cosa, non può certamente costituire, come pretenderebbe il ricorrente, una automatica causa invalidante della decisione; inoltre, con motivazione assolutamente congrua, la Corte d’appello ha spiegato che nemmeno nelle note conclusionali depositate dall’appellante in prime cure nelle diverse date del 30/1/95 e del 12/3/97 risultavano articolate delle contestazioni alla relazione del C.T.U..

7. Con l’ultimo motivo si indicano i vizi di violazione e falsa applicazione di legge in relazione alle seguenti norme: del R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55 cpv.; L. 8 agosto 1995, n. 353, art. 3; art. 2943 c.c. e art. 2947 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – Violazione e falsa applicazione di legge: art. 112 c.p.c. (omessa pronuncia) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 – Omessa, insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti e rilevabile d’ufficio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Si sostiene, in pratica, che i crediti contributivi dell’Inps si erano estinti per effetto della prescrizione quinquennale, di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 353, art. 3 alla data di emissione di entrambe le sentenze di merito, per cui si aveva diritto ad ottenere una decisione di rigetto della domanda di regolarizzazione contributiva proposta dalla lavoratrice.

Anche quest’ultimo motivo è infondato: sì osserva, infatti, che il diritto alla condanna generica alla regolarizzazione contributiva spetta alla lavoratrice indipendentemente dal fatto che per una parte o tutta dei contributi possa essere maturata una eventuale prescrizione dell’obbligo contributivo, e, comunque, il giudice d’appello ha evidenziato che nel dispositivo della sentenza di primo grado era stata espressamente inserita la clausola di esonero per l’ipotesi di maturata prescrizione, senza che sul punto l’odierno ricorrente abbia formulato una specifica censura. In definitiva il ricorso va rigettato.

La mancata costituzione della parte intimata comporta che non va adottata alcuna statuizione sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 1 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2011

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