Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14411 del 25/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/05/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 25/05/2021), n.14411

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12630-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

B.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 7076/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 15/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio non

partecipata del 23/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA

COSMO.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. B.F., proprietario di una unità immobiliare sita in Roma e ricompresa microzona Parioli, impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma l’avviso di accertamento catastale ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, che attribuiva una classe superiore con conseguente aumento delle rendite catastali.

2. La CTP accoglieva il ricorso ritenendo non motivato l’avviso di accertamento.

3. La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio dichiarava inammissibile l’appello per mancanza della prova della sua tempestività, risultando in atti la prova della data di ricezione dell’atto di appello (10.11.2016) ma non quella di spedizione

4. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate affidandosi ad un motivo; il contribuente non si è costituito.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

6. Con ordinanza interlocutoria del 5/3/2021 questo Collegio disponeva l’acquisizione di merito.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il motivo di impugnazione denuncia la ricorrente violazione dell’art. 360 c.p.c., commi 1 e 5, per omesso esame di un di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, e art. 22, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere la CTR esaminato e valutato la distinta di spedizione dell’operatore di Poste italiane dalla quale risultava che l’atto era stato consegnato per la spedizione in data 7/11/2016, ultimo giorno utile per la notifica.

2. Il motivo è infondato.

2.1 Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale “nel giudizio tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell’atto d’appello per il notificante nel termine di cui all’art. 327 c.p.c., è validamente fornita dall’elenco di trasmissione delle raccomandate recante il timbro datario delle Poste, non potendosi attribuire all’apposizione di quest’ultimo su detta distinta cumulativa altro significato se non quello di attestarne la consegna all’ufficio postale” (cfr. Cass. n. 8332/2019, 22878/2017, 7312/2016).

2.2 Nel caso di specie è incontroverso che il termine ultimo per proporre appello avverso la sentenza del giudice di primo grado veniva a cadere domenica 6 novembre 2016 con differimento al 7 novembre.

2.3 Dall’esame degli atti contenuti nel fascicolo del giudizio di secondo grado si evince che l’Ufficio non ha prodotto la distinta dell’Ufficio postale con il timbro datario delle Poste Italiane ma una semplice schermata del sito delle Poste dal quale risulta che la raccomandata è stata ” presa in carico” il 9 novembre 2016.

3. Ne consegue il rigetto del ricorso.

4. Nulla è da statuire sulle spese del giudizio non essendosi costituito il contribuente.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2021

 

 

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