Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14411 del 15/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 15/06/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 15/06/2010), n.14411

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9203-2006 proposto da:

COMUNE DI CIVITAVECCHIA in persona del Commissario straordinario pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA C. FRACASSINI 18,

presso lo studio dell’avvocato VENETTONI ROBERTO, rappresentato e

difeso dall’avvocato PALA GESUALDO;

– ricorrente –

contro

M.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 30/2005 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 11/04/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/04/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

udito per il ricorrente l’Avvocato PALA, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Comune di Civitavecchia ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Regionale del Lazio dep. il 11/04/2005 che aveva rigettato l’appello del medesimo avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso di M.R. in ordine all’avviso di liquidazione per ICI per l’anno 1995 ; la CTR, confermando la sentenza gravata, aveva negato retroattività della variazione della rendita catastale effettuata nel 1997 e, pertanto, con efficacia dal 1/01/1998.

Il Comune ricorrente affida il ricorso a due motivi, fondati rispettivamente su violazione e falsa applicazione di legge e vizio motivazionale. Il contribuente non ha resistito.

La causa è stata rimessa alla decisione in pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo articolato motivo il Comune deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5 commi 2, 4 e art. 11 nonchè della L. n. 342 del 2000, art. 74 deducendo che il sistema delineato dalle superiori disposizioni, nel caso di immobile non accatastato, come nel caso in esame e per cui il contribuente aveva versato una ici in misura presuntiva in relazione ad immobili similari, imponeva la necessità del conguaglio(in favore o contro il contribuente) in relazione alla successiva determinazione della rendita, con l’ovvia considerazione che non essendo la mancata attribuzione della rendita a lui imputabile,non erano dovuti interessi e sanzioni a norma dell’art 74 predetto, operando il principio della necessità di notifica delle rendite attribuite dopo il 1 gennaio 2000 solo sotto il piano procedurale e non in ordine alla decorrenza sostanziale.

Col secondo motivo deduce contraddittorietà della motivazione della sentenza che da una parte dava atto che la rendita era stata comunicata il 5/12/1997 (e pertanto attribuita entro il 31/12/1999 che costituiva lo spartiacque tra la vecchia e nuova disciplina e d’altra parte rilevava che la notifica era avvenuta il 9/12/2000 e con effetto per gli anni successivi.

I motivi che, per la stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati.

Questa stessa Sezione (Cass. n. 2941/2010) ha ritenuto che in caso di fabbricati originariamente privi di rendita catastale, trova applicazione il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 4, nella formulazione vigente “ratione temporis” secondo cui il contribuente assolve l’imposta sulla base di un valore “determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti”. Tale valore, appunto di natura provvisoria, è suscettibile di conguaglio una volta che l’UTE abbia determinato la rendita definitiva, ai sensi dell’art. 11 comma 1, stesso D.Lgs. (v. Cass. n. 4310 del 2005).

L’assunto del Comune ricorrente è convalidato dalla L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 2, il quale fa salvi gli atti impositivi già notificati anteriormente al 1 gennaio 2000, salva la eliminazione degli interessi su cui non v’è questione. Analoghi principi sono stati affermati da un rilevante indirizzo di questa Corte anche in tema di applicazione del valore “contabile”(Cass. n. 3077/2005) osservandosi che “sarebbe del tutto irrazionale ed ingiustificato, sul piano del principio dell’uguaglianza e della capacità contributiva, fare dipendere il pagamento di una somma piuttosto che di un’altra (quella che risulterà dovuta secondo il sistema generale) dal caso o dal ritardo più o meno colpevole nel quale l’ufficio può incorrere. E questo, ovviamente, vale sia per il lato attivo che per il lato passivo del rapporto;” considerazioni che valgono del tutto anche nel caso in esame.

D’altra parte questa Corte ha svariate volte affermato il principio secondo cui la regola generale in base alla quale le variazioni delle risultanze catastali hanno efficacia, ai fini della determinazione della base imponibile, a decorrere dall’anno d’imposta successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali, non si applica al caso in cui la modificazione della rendita catastale derivi dalla rilevazione di errori di fatto compiuti dall’ufficio nell’accertamento o nella valutazione delle caratteristiche dell’immobile esistenti alla data in cui è stata attribuita la rendita, in quanto il riesame di dette caratteristiche da parte del medesimo ufficio comporta, previa correzione degli errori materiali, l’attribuzione di una diversa rendita a decorrere dal momento dell’originario classamento, rivelatosi erroneo o illegittimo (Cass., 7 settembre 2004, n. 18023; Cass., 29 settembre 2005, n. 19066; Cass. 16 luglio 2008, n. 19559, n. 27906/09 in motivazione) coordinandosi il principio formale della efficacia dell’atto con il contenuto sostanziale dell’accertamento,a prescindere da impostazioni metodologiche(natura dichiarativa o costitutiva dell’atto di attribuzione della rendita) che condizionavano in un senso o nell’altro le decisioni di questa Corte, anche senza considerare l’effettiva natura dell’atto di attribuzione della rendita(se intesa a correggere errori iniziali, se volta a rilevare modificazioni ecc.). Orbene nel caso in esame è in re ipsa la provvisorietà del calcolo di una rendita presunta(altrimenti sarebbe un criterio definitivo) per cui le questioni sollevate in ordine all’efficacia dell’attribuzione della rendita, anche in relazione ai dati temporali di cui sopra,che sicuramente rilevano ai fini procedimentali (impugnazione del relativo provvedimento per esempio) non rilevano nel caso in esame. Il ricorso deve, pertanto, essere accolto e le altre questioni possono ritenersi assorbite.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto,la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo.

Le spese dell’intero giudizio possono giustamente compensarsi, per lo stato della giurisprudenza tuttora in evoluzione.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese dello intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 22 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2010

 

 

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