Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14411 del 14/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 14/07/2016, (ud. 22/06/2016, dep. 14/07/2016), n.14411

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12791/2015 proposto da:

B.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 94,

presso lo studio dell’avvocato MAURO LONGO, che lo rappresenta e

difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS), ROMA CAPITALE (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 6983/29/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO del 22/10/2014, depositata il 20/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

B.L. propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di Equitalia Sud spa e Roma Capitale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. (che non resistono), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 6983/29/2014, depositata in data 20/11/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di “solleciti di pagamento” per tributi locali relativi agli anni d’imposta 2000 – 2001 e 2002 – e’ stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto parzialmente il ricorso del contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, respingendo il gravame del contribuente avente ad oggetto esclusivamente il capo della sentenza della C.T.P. di Roma con il quale erano state compensate tra le parti integralmente le spese processuali, hanno sostenuto che la pur sintetica motivazione (“le spese possono compensarsi, tenuto conto delle particolarita’ della fattispecie”) non era insufficiente, “se letta nel contesto della motivazione della sentenza”, dalla quale si ricavava che vi era stata un’eccezione del Comune di Roma di inammissibilita’ del ricorso, “non priva di pregio, dato che il ricorso e’ stato proposto avverso un sollecito di pagamento, atto non autonomamente impugnabile” e considerato poi che il Comune aveva provveduto ad uno “sgravio parziale per un immobile alienato di cui non aveva avuto comunicazione”.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., e’ stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

IN DIRITTO

1. Il ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 91 e 92 c.p.c., con riguardo al rigetto dell’appello relativo alla succinta motivazione fornita dai giudici di primo grado a sostegno della decisione di compensare le spese di lite, lamentando altresi’ un vizio di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio”, ex art. 360 c.p.c., n. 5.

2. La censura, quanto al vizio di violazione di norme di diritto, e’ fondata, con assorbimento del vizio motivazionale.

In tema di contenzioso tributario, secondo la testuale previsione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 1, la commissione tributaria puo’ dichiarare compensate le spese processuali in tutto o in parte a norma dell’art. 92 c.p.c., comma 2, norma quest’ultima emendata dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11, applicabile alla fattispecie per essere il giudizio di primo grado iniziato dopo il 4/07/2009.

Detta norma, com’e’ noto, prevede che, “se vi e’ soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice puo’ compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”.

Sul punto si e’ consolidato l’orientamento (Cass. 20 aprile 2012, n. 6279) per il quale le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione ed in presenza delle quali – o, in alternativa alle quali, della soccombenza reciproca – il giudice puo’ compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio, devono trovare puntuale riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (Cass., ord. 15 dicembre 2011, n. 26987) e comunque devono essere appunto indicate specificamente (Cass., ord. 13 luglio 2011, n. 15413; Cass. 20 ottobre 2010, n. 21521).

Al riguardo, le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo di precisare che “l’art. 92 c.p.c., comma 2, nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorche’ concorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimita’, in quanto fondato su norme giuridiche” (Cass. Sez. Un., n. 2572/2012).

Ora, la C.T.R. ha ravvisato l’esistenza, nel corpo della decisione impugnata di primo grado, di specifiche ragioni legittimanti la compensazione delle spese, trascurando di considerare che la formula adottata dai giudici della C.T.P. era del tutto generica (“possono compensarsi, tenuto conto della particolarita’ della fattispecie, le spese di giudizio”) e non consentiva in alcun modo di effettuare il necessario controllo sulla congruita’ delle ragioni poste dal giudice a fondamento della decisione.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimita’, ad altra sezione della C.T.R. del Lazio.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimita’, alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna in diversa composizione.

Cosi’ deciso in Roma, il 22 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2016

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