Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14411 del 09/06/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 09/06/2017, (ud. 24/05/2017, dep.09/06/2017),  n. 14411

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M.T. – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22035-2013 proposto da:

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI PROVINCIA DI TRAPANI, elettivamente

domiciliato in ROMA VIALE ANGELICO 45, presso lo studio

dell’avvocato FAUSTO BUCCELLATO, rappresentato e difeso

dall’avvocato LAURA MONTANTI;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI TRAPANI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI

SCIPIONI 252, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE RANDO,

rappresentato e difeso dall’avvocato CARMELA SANTANGELO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 119/2013 della COMM.TRIB.REG. di PALERMO,

depositata il 16/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/05/2017 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. L’ATER, Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica, impugnava l’avviso di accertamento notificato dal Comune di Trapani afferente l’Ici per l’anno 2005, dovuta in relazione agli immobili posseduti dall’Azienda stessa sul territorio comunale. La commissione tributaria provinciale di Trapani accoglieva il ricorso. Proposto appello da parte del comune di Trapani, la commissione tributaria regionale del Lazio lo accoglieva sul rilievo che l’edificazione di un fabbricato rendeva applicabile l’imposta a carico dell’ente costruttore, a prescindere dalla convenzione stipulata con il comune, in quanto proprietario del manufatto che insisteva sul suolo, trattandosi di proprietà superficiaria, diversa dal diritto di superficie, che nasceva a seguito dell’esecuzione della costruzione.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l’ATER affidato a due motivi. Resiste il comune di Trapani con controricorso illustrato con memoria.

3. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. n. 865 del 1971, art. 27, comma 8 e art. 35, artt. 1350 e 1643 cod. civ., D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1 e 3. Sostiene che i giudici di appello sono incorsi in errore per non aver considerato che l’ATER aveva costruito i fabbricati su terreni che erano di proprietà del Comune il quale, benchè avesse deliberato di concedere il diritto di superficie all’Azienda ai sensi della L. n. 865 del 1971, art. 35 non aveva mai stipulato la convenzione indispensabile per la costituzione del diritto di superficie sulle aree oggetto dell’edificazione. Ne conseguiva che, non essendo l’ATER titolare del diritto di superficie, essa non era tenuta al pagamento dell’Ici.

4. Con il secondo motivo deduce omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto la CTR ha fatto richiamo alla sentenza della Suprema Corte n. 28160 del 26 novembre 2008 che non si attagliava al caso di specie perchè, non essendo stata stipulata la convenzione con il comune, il diritto di superficie non era mai sorto in capo all’ATER.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Osserva la Corte che entrambi i motivi di ricorso debbono essere esaminati congiuntamente in quanto sottendono la medesima questione. Essi sono infondati. Invero la Corte di legittimità a Sezioni Unite, con la sentenza n. 28160 del 26/11/2008, ha affermato il principio secondo cui “… con riguardo al terreno comunale concesso in superficie a favore di un istituto o di una cooperativa edilizia per la costruzione di alloggi economici e popolari, l’edificazione del fabbricato rende applicabile l’ICI a carico di detti enti (e successivamente dei loro assegnatari), in veste di proprietari del manufatto che insiste sul suolo” Ed inoltre: “Occorre, tuttavia, precisare che il diritto di superficie cui ha riguardo il legislatore delegato è una situazione diversa dalla proprietà superficiaria che nasce successivamente alla esecuzione della costruzione. In tale ipotesi, infatti, pur esistendo due beni, la costruzione ed il suolo, oggetto di distinti diritti di proprietà, l’ICI…, sarà dovuta, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, citato art. 3, n. 1, soltanto dal proprietario superficiario del fabbricato, restandone, invece, escluso il concedente proprietario del suolo. E ciò per l’ovvia ragione che il suolo sul quale insiste il fabbricato, non essendo qualificabile nè come area edificabile, nè come terreno agricolo (cfr. D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, lett. b) e c)), non rientra nel novero di quei beni che l’art. 1, del cit. D.Lgs., dichiara tassabili ai fini ICI”. Peraltro il D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 58, comma 1, sostituendo il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, ha definitivamente chiarito che il titolare del diritto di superficie è soggetto passivo di imposta. Non si tratta di una norma a carattere innovativo come questa Corte ha affermato enunciando il seguente principio, condiviso dalle Sezioni Unite: “In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), e con riguardo al terreno comunale concesso in superficie in favore di un istituto o di una cooperativa edilizia per la costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 58, comma 1, che ha sostituito il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 3, nella parte in cui individua il soggetto passivo dell’imposta nel titolare del diritto di superficie, eliminando sostanzialmente ogni distinzione tra diritto del superficiario sul terreno e diritto di proprietà sul fabbricato, non ha carattere innovativo, ma meramente esplicativo e chiarificatore della portata originaria della norma modificata”” conf. Cass. n. 3734 del 17/02/2010).

Nel caso che occupa, a seguito della concessione del diritto di superficie sul terreno deliberata dal comune a norma della L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 35 e pur in assenza della successiva convenzione, il diritto di superficie è stato trasferito all’ATER che, avendo provveduto alla costruzione dei fabbricati, ne è divenuto proprietario e per ciò solo è tenuto al pagamento dell’Ici (cfr. Cass. n. 15447 del 30/06/2010; Cass. n. 27216 del 23/10/2013).

2. Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, l’art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

PQM

 

La corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere al comune le spese processuali che liquida in Euro 5.600,00 oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2017

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