Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14410 del 27/05/2019

Cassazione civile sez. lav., 27/05/2019, (ud. 09/01/2019, dep. 27/05/2019), n.14410

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20047-2013 proposto da:

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS),

in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore,

in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29 presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati

ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO;

– ricorrente –

contro

U.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PORTUENSE

104, presso lo studio dell’avvocato DE ANGELIS ANTONIA,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI MASSIDDA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 154/2013 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 21/05/2013 R.G.N. 216/2012.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza del 21 maggio 2013, la Corte di Appello di Cagliari confermava la decisione del Tribunale in sede di accoglimento dell’opposizione proposta da U.P. avverso la cartella esattoriale con la quale l’INPS aveva chiesto il pagamento della somma di Euro 2.842,63 per omesso versamento dei contributi previdenziali eccedenti il minimale dei redditi per la gestione artigiani relativi all’anno 2003;

2. ad avviso della Corte territoriale e per quello ancora di rilievo in questa sede correttamente il primo giudice aveva accolto l’eccezione di prescrizione del credito contributivo di cui alla impugnata cartella in quanto il termine quinquennale di prescrizione decorreva dal giorno in cui il diritto poteva essere fatto valere, nel caso de quo dal 2004, sicchè alla data di notifica della opposta cartella (il 23 febbraio 2010) era ormai decorso ed ad impedire la decorrenza del detto termine prescrizione non poteva valere la circostanza che l’INPS avesse ignorato il fatto generatore del diritto fino all’accertamento dell’Agenzia delle Entrate nell’ottobre 2008 al quale, peraltro, non poteva essere riconosciuto alcun effetto interruttivo;

3. per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso l’INPS affidato due motivi cui resiste l’ U. con controricorso;

4. l’INPS ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. mentre la difesa del controricorrente ha depositato certificato di morte dell’ U. chiedendo l’interruzione del giudizio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. preliminarmente, il processo non va interrotto non essendo applicabile nel giudizio di cassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, l’istituto dell’interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo, ne consente agli eredi di tale parte l’ingresso nel processo (Cass. n. 1757 del 29/01/2016; Cass. n. 24635 del 03/12/2015, tra le più recenti);

6. con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., L. 2 agosto 1990, n. 233, artt. 1 e 2, e D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 3 convertito con modificazioni nella L. 14 novembre 1992, n. 438 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) assumendosi che con riferimento al momento di decorrenza della prescrizione della contribuzione percentuale il dies a quo non può che essere individuato che con l’atto di accertamento dell’Agenzia delle Entrate che accerta il reddito il quale non costituiva atto interruttivo della prescrizione, ma il fatto determinante il sorgere del diritto dell’istituto; con il secondo motivo viene dedotta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2941 c.c., n. 8, L. n. 233 del 1990, artt. 1 e 2, D.L. n. 384 del 1992, art. 3 bis convertito con modificazioni nella L. n. 438 del 1992 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) sostenendosi che – nella denegata ipotesi in cui si fosse opinato che il termine di prescrizione per tutti i contributi cosiddetti a percentuale relativi ad un dato periodo decorreva da quello della data prevista per il pagamento – comunque doveva ritenersi sospeso, ex art. 2941 c.c., n. 8, il decorso del detto termine quando il diritto fosse sorto dopo un atto di accertamento dell’Agenzia delle Entrate e, in specie, allorchè siffatto atto non fosse stato preceduto dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, stante il doloso occultamento da parte del debitore del conseguimento di un reddito superiore a quello imponibile;

7. che il primo motivo è infondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte, la quale, in tema di contributi cd. “a percentuale”, ha chiarito che il fatto costitutivo dell’obbligazione contributiva è costituito dall’avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito L. n. 233 del 1990, ex art. 1, comma 4 quand’anche l’efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento; ne consegue che il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3 deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento e non con l’atto, eventualmente successivo – ed avente solo efficacia interruttiva della prescrizione anche a beneficio dell’Inps – con cui l’Agenzia delle Entrate abbia accertato, D.Lgs. n. 18 dicembre 1997, n. 462, ex art. 1 un maggior reddito (Cass. 19640 del 24 luglio 2018; Cass. n. 13463 del 29 maggio 2017). Peraltro, va sottolineato come nessuna censura ha fatto valere l’INPS in merito alla negazione dell’efficacia interruttiva dell’atto di accertamento dell’Agenzia delle Entrate del 20 ottobre 2008 affermata nell’impugnata sentenza, anzi è lo stesso Istituto ad escludere nel motivo che tale accertamento possa avere efficacia interruttiva della prescrizione nei riguardi dell’INPS salvo poi a dedurre, solo nella memoria ex art. 378 c.p.c., quindi, tardivamente detto effetto interruttivo richiamando la sentenza di questa Corte n. 17769 del 08/09/2015, secondo cui che “In tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali in forza del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1 l’Agenzia delle entrate svolge, a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis (a partire dalle dichiarazioni del 1999, ossia per i redditi del 1998), un’attività di controllo sui dati denunciati dal contribuente, richiedendo anche il pagamento dei contributi e premi omessi o evasi, con successiva trasmissione all’INPS, sicchè ove il maggior contributo previdenziale dovuto sia accertato dall’Agenzia delle entrate prima dello spirare del termine di prescrizione, la notifica dell’avviso di accertamento incide sia sul rapporto tributario che su quello contributivo previdenziale, determinando l’interruzione della prescrizione anche in favore dell’INPS”. Ed infatti è appena il caso di ricordare come la funzione della memoria prevista dall’art. 378 c.p.c. è di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi debitamente enunciati nel ricorso e non già di integrarli (Cass. n. 30760 del 28/11/2018, da ultimo e per tutte);

8. del pari infondato è il secondo motivo alla stregua del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui (cfr. Cass. n. 21567 del 13/10/2014) l’operatività della causa di sospensione della prescrizione, di cui all’art. 2941 c.c., n. 8), ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, e, quindi, quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l’esistenza dell’obbligazione; con la conseguenza che tale criterio non impone neppure di far riferimento ad un’impossibilità assoluta di superare l’ostacolo prodotto dal comportamento del debitore, ma richiede di considerare l’effetto dell’occultamento in termini di impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli (Cass. n. 9113 del 17/04/2007). Nel caso in questione, ed in applicazione dei richiamati principi, va pertanto affermato che la mancata denuncia del reddito non equivalga ne ad un doloso e preordinato occultamento del debito contributivo da corrispondere all’INPS, nè che essa configuri impedimento assoluto, non scongiurabile con i normali controlli che l’Istituto può invece sempre attivare e sollecitare anche rivolgendosi all’Agenzia dell’Entrate (Cass. Cass. 19640 del 24 luglio 2018; Cass. n. 17769/2015 cit.);

9. il ricorso, va, pertanto, rigettato;

10. le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore della controricorrente;

11. sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014e numerose successive conformi).

PQM

La Corte, rigetta il ricorso e condanna l’INPS al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2019

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