Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14410 del 15/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 15/06/2010, (ud. 08/04/2010, dep. 15/06/2010), n.14410

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 33956-2006 proposto da:

COMUNE DI GIULIANOVA in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA TRIONFALE 5637, presso lo

studio dell’avvocato D’AMARIO FERDINANDO, che lo rappresenta e

difende, giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

M.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 47/2005 della COMM. TRIB. REG. di L’AQUILA,

depositata il 22/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/04/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

udito per il ricorrente l’Avvocato D’AMARIO, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO WLADIMIRO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso alla commissione tributaria provinciale di Teramo M.A. proponeva opposizione avverso quattro avvisi di accertamento, ai fini dell’lei per gli anni 1998-2001, che l’amministrazione del Comune di Giulianova gli aveva fatto notificare per rettifica del valore di terreni di sua proprietà, distinti in catasto con partita (OMISSIS), e partita (OMISSIS), ricadenti in zona (OMISSIS), cioè di espansione ad utilizzazione prevalentemente residenziale – paese zona, e foglio (OMISSIS), compresa in zona (OMISSIS). Tali appezzamenti erano stati tutti inclusi nel piano regolatore generale, sicchè veniva richiesta la relativa imposta, dal momento che il valore delle aree era stato elevato, mentre il contribuente aveva omesso persino la prescritta dichiarazione del reddito. Egli esponeva che gli atti impositivi erano infondati, atteso che quegli appezzamenti rientravano in zone prive del piano di attuazione, sicchè non erano ancora praticamente edificabili; di conseguenza, poichè l’ente accertatore non poteva avanzare alcuna pretesa, egli chiedeva l’annullamento degli avvisi impugnati.

Instauratosi il contraddittorio, il Comune eccepiva l’infondatezza del ricorso, di cui perciò chiedeva il rigetto.

Quella commissione, in accoglimento di esso, annullava gli atti impositivi con sentenza n. 39 del 2004.

Avverso la relativa decisione l’ente pubblico territoriale proponeva ricorso in appello, cui l’appellato resisteva, dinanzi alla commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, la quale rigettava il gravame con sentenza n. 47 del 27.10.2005, osservando che si trattava di aree non immediatamente edificabili, e quindi non soggette ad imposizione.

Contro questa pronuncia il Comune di Giulianova ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo in effetti a due motivi, che si articolano in varie doglianze.

M.A. non si è costituito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Coi motivi addotti a sostegno del ricorso, e che possono essere esaminati congiuntamente, stante la loro stretta connessione, il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1 e 2, L. n. 248 del 2005, art. 11 quaterdecies, comma 16, nonchè omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in quanto la commissione tributaria regionale non considerava che le aree in questione erano edificabili, giacche comprese in zone previste a tal fine nel PRG, a prescindere dal piano di lottizzazione o attutivo, senza cioè che vi fosse un’immediata edificabilità; peraltro persino i terreni agricoli sono soggetti a tale imposizione. Inoltre lo stesso giudice riteneva applicabile la disciplina relativa ai terreni oggetto di esproprio, nonostante che nessuna delle parti l’avesse indicata o invocata, cadendo con ciò nel vizio ulteriore di extrapetizione.

Il motivo è fondato.

La CTR osservava che i cespiti del contribuente non erano immediatamente edificabili, in quanto le relative zone non erano comprese in alcun piano di lottizzazione o di attuazione, e pertanto la sola previsione nel PRG non è sufficiente al fine di ritenerli imponibili con l’imposta in questione, tanto che anche per gli immobili destinati all’esproprio si…deve tenere conto della parte residua ai fini della edificabilità, e perciò della imponibilità.

Gli assunti sono errati.

Invero a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 11 quaterdecies, comma 16, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, e del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, che hanno fornito l’interpretazione autentica del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. b), l’edificabilità di un’area, ai fini dell’applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev’essere desunta dalla qualificazione attribuita ad essa nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi. Infatti l’inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è sufficiente a far lievitare il valore venale dell’immobile, le cui eventuali oscillazioni, in dipendenza dell’andamento del mercato, dello stato di attuazione delle procedure incidenti sullo “ius aedificandi” o di modifiche del piano regolatore che si traducano in una diversa classificazione del suolo, possono giustificare soltanto una variazione del prelievo nel periodo di imposta. Del resto ciò e conforme alla natura periodica del tributo in questione, senza che questo comporti persino il diritto al rimborso per gli anni eventualmente pregressi, a meno che il Comune non ritenga di riconoscerlo, ai sensi del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lett. f). L’inapplicabilità poi del criterio fondato sul valore catastale dell’immobile impone peraltro di tener conto della maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, nonchè della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione sul valore dello stesso in comune commercio nella determinazione della base imponibile (V. pure Cass. Sez. U, sentenza n. 25506 del 30/11/2006; altre n. 9135 del 2005, n. 21753 del 2004).

Peraltro nel caso in esame M.A. ha sistematicamente ometteva di dichiarare il possesso dei terreni, quindi con evasione totale dell’imposta, come denunziato dal ricorrente e mai contestato dal contribuente, sebbene il tributo fosse dovuto in ogni caso, persino nell’ipotesi che si fosse trattato solo di fondi agricoli, giusta il combinato disposto del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1 e 2.

Su tali punti perciò la sentenza impugnata non risulta motivata in modo adeguato e giuridicamente corretto.

Ne deriva che il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della decisione impugnata senza rinvio posto che la causa può essere decisa nel merito, atteso che non occorrono ulteriori accertamenti di fatto ex art. 384 c.p.c., comma 1 e rigetto del ricorso in opposizione della contribuente avverso gli avvisi di accertamento della maggiore imposta.

Quanto alle spese dell’intero giudizio, esse seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte:

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo, e condanna l’intimato al rimborso delle spese dell’intero giudizio a favore del ricorrente, e che liquida in Euro 300,00 per diritti ed Euro 500,00 per onorari per ciascun grado di merito, ed Euro 900,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 700,00 per onorario relativamente al presente giudizio, oltre a quelle generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 8 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2010

 

 

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