Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14410 del 14/07/2016
Cassazione civile sez. VI, 14/07/2016, (ud. 22/06/2016, dep. 14/07/2016), n.14410
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. CIGNA Mario – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11218/2015 proposto da:
D.S.A., elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR
PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONN, rappresentata e difesa dall’Avvocato
MAURO VIVALDI, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZ PROV LIVORNO;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2389/14/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della TOSCANA, Sezione staccata di LIVORNO, del
16/05/2014, depositata il 09/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
22/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.
Fatto
IN FATTO
D.S.A. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana Sezione staccata di Livorno n. 2389/14/2014, depositata in data 9/12/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso per maggiori IRPEF, IVA, IRAP ed addizionali dovute in relazione all’anno d’imposta 2007, a seguito di rideterminazione, previo invito al contraddittorio della contribuente, tramite applicazione degli studi di settore, del reddito professionale, – e’ stata confermata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso della contribuente.
In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame della contribuente, hanno sostenuto che l’operato dell’Ufficio era da ritenersi “valido e congruo rispetto alle motivazioni addotte dalla parte ricorrente”, tenuto anche conto del fatto che l’Ufficio, a fronte di un reddito inizialmente accertato di “Euro 31.410,00″, aveva comunque ritenuto, all’esito degli incontri con la contribuente, nell’ambito del procedimento di definizione dell’accertamento con adesione, di ridurre i maggiori ricavi accertati ad “Euro 17.609,00”. Pertanto, ad avviso della C.T.R., i primi giudici avevano correttamente interpretato “tutti gli aspetti riguardanti i motivi del contendere”, non esistendo “motivi nuovi” idonei ad una riforma della decisione impugnata, attese le “precisazioni dell’Ufficio riguardo alle motivazioni che portano a ritenere valida la presunzione di maggior ricavo risultanti dallo studio di settore” e le “numerose sentenze della Suprema Corte riguardante il tema in oggetto”.
A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., e’ stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.
Diritto
IN DIRITTO
1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, nonche’ dell’art. 118 disp. att. c.p.c., denunciando che la C.T.R. si sia limitata ad un mero richiamo per relationem alla sentenza di primo grado.
Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e art. 118 disp. att. c.p.c., denunciando l’assoluta carenza di struttura logica nella costruzione sintattica del periodo grammaticale e l’incomprensibilita’, nel passaggio dalle premesse all’esito finale, del ragionamento e dunque la motivazione meramente apparente.
2. Le censure, da esaminare congiuntamente, in quanto connesse, sono fondate.
Secondo il costante insegnamento di questa Corte sussiste il vizio di nullita’ della sentenza per omessa motivazione, allorche’ essa sia priva dell’esposizione dei motivi in diritto sui quali e’ basata la decisione (Cass. 16581/2009; Cass. 18108/2010).
Le Sezioni Unite di questa Corte, premessa la piena operativita’ nel giudizio di cassazione in materia tributaria del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, hanno, di recente, affermato (Cass. 8053 e 8054/2014) che “la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimita’ sulla motivazione. Pertanto, e’ denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in se’, purche’ il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (cfr. ord. 21257/2014).
Ne consegue che, mentre l’omessa pronunzia continua a sostanziarsi nella totale carenza di considerazione della domanda e dell’eccezione sottoposta all’esame del giudicante, il quale manchi completamente perfino di adottare un qualsiasi provvedimento, quand’anche solo implicito, di accoglimento o di rigetto, invece indispensabile alla soluzione del caso concreto, il vizio motivazionale previsto dal nuovo testo del n. 5) dell’art. 360 c.p.c., presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza vi sia pur sempre stato da parte del giudice di merito, ma che esso sia affetto dalla “totale pretermissione” di uno specifico fatto storico, oppure che si sia tradotto nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa, invece, qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza della motivazione”. Nella specie, ricorre invece proprio l’ipotesi della mancanza assoluta di motivazione, in quanto, pur essendovi una estremamente concisa esposizione dello svolgimento del processo, difetta del tutto l’esposizione dei motivi di gravame, nonche’ la spiegazione, in maniera chiara, univoca ed esaustiva, delle ragioni, attribuibili al giudicante, che giustificano la decisione di rigetto di tale gravame, essendosi i giudici limitati ad espressioni apodittiche e generiche, in ordine all’operato dell’Ufficio (“valido e congruo”), al carattere delle presunzioni da esso addotte (“gravi, precise e concordanti”), alla compiutezza del decisum dei primi giudici (che avrebbero “interpretato tutti gli aspetti riguardanti i motivi del contendere”), all’esistenza di, non meglio specificate, “numerose sentenze della Suprema Corte riguardante il tema”, all’insussistenza di “motivi nuovi” idonei ad una riforma della decisione.
3. Il terzo motivo e’ assorbito.
4. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento dei primi due motivi del ricorso, assorbito il terzo, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. della Toscana, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvedera’ anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimita’, alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana in diversa composizione.
Cosi’ deciso in Roma, il 22 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2016