Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14410 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. I, 08/07/2020, (ud. 24/01/2020, dep. 08/07/2020), n.14410

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4542/2019 proposto da:

O.A.J., elettivamente domiciliato in Roma presso la

cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato e difeso

dall’avvocato Antonio Testa;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno;

– resistente –

avverso la sentenza n. 31/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 08/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/1/2020 dal Cons. Dott. Marulli Marco.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. J.O.A., cittadino nigeriano, ricorre a questa Corte avverso l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Torino, attinta dal medesimo ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19 e art. 702-quater c.p.c., ne ha respinto il gravame nei confronti del diniego in primo grado delle misure di protezione internazionale ed umanitaria e ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della insufficiente motivazione a mezzo del quale il decidente del grado ha denegato il riconoscimento della protezione sussidiaria quantunque gli elementi istruttori sottoposti al suo esame, ove legittimamente apprezzati, avrebbero potuto condurre all’accoglimento del ricorso; 2) dell’applicazione retroattiva delle disposizioni in materia di protezione umanitaria introdotte dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132, art. 1, comma 1 e della conseguente violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, quantunque, atteso il carattere sostanziale delle predette disposizioni, la loro applicazione alla specie in esame è contraria al principio di irretroattività della legge; 3) della violazione ancora del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 avendo il decidente escluso comunque la sussistenza delle condizioni legittimanti l’accesso alla predetta misura anche sulla base del diritto previgente quantunque alla luce di questo avrebbe dovuto essere favorevolmente apprezzata, in rapporto alla situazione di vulnerabilità evincibile con riguardo al paese di origine, la condizione di integrazione sociale raggiunta dal ricorrente nel nostro paese.

Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 c.p.c., ma solo a messo di atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza pubblica.

2. Il primo motivo è inammissibilei enunciando un vizio motivazionale estraneo al predicato normativo dell’attuale dettato dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 che, operando, secondo la lettura nomofilattica di esso, una riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, traducentesi nel dare seguito cassatorio, quali violazioni di legge, alle anomalie motivazionali incidenti sul dovere dell’art. 111 Cost., ha ridotto il catalogo dei vizi motivazionali al solo omesso esame del fatto decisivo che abbia formato oggetto di discussione tra le parti, con la conseguenza che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice (Cass., Sez. U, 7/04/2014, n. 8053).

3. Il secondo motivo, quantunque fondato per quanto affermato dalle SS.UU. di questa Corte 29459 del 13/11/2019 (dell’avviso che “il diritto alla protezione umanitaria, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell’ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta ad ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile. Ne consegue che la normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito in L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e dalle altre disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge; tali domanda saranno, pertanto, scrutinate sulla base delle norme in vigore al momento della loro presentazione, ma in tale ipotesi l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari, valutata in base alle norme esistenti prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. 132 del 2018, comporterà il rilascio del permesso di soggiorno “per casi speciali” previsto dall’art. 1, comma 9, del suddetto decreto legge”)- non è tuttavia decisivo, avendo il decidente, pur affermando in limine il principio ostativo qui censurato – proceduto a scrutinare la domanda anche alla luce del diritto previgente, onde la rilevata fondatezza del motivo è improduttiva delle auspicate conseguenze cassatorie.

4. Il terzo motivo, diretto a censurare quanto il decidente del grado si è dato cura di affermare in pari chiave ostativa affermando che, anche nell’ottica del diritto previgente, la censura non era comunque meritevole di adesione, non segnalando “alcuna situazione di vulnerabilità specificatamente correlata alla posizione soggettiva dell’appellante” ed, in particolare, non rilevando la “capacità di integrazione sociale in quanto del tutto estranee al tema della protezione del richiedente asilo”, è invece fondato

Posto invero che per stabile convincimento di questa Corte ora enunciato anche dal citato arresto delle SS.UU. “il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza” (Cass., Sez. I, 23/02/2018, n. 4455), nella specie la Corte d’Appello si è astenuta dal procedere ad una valutazione d’assieme degli elementi valutabili in questa guisa, limitandosi a dare atto dell’inconferenza a questo fine dei motivi legati alla storia personale del ricorrente e così astenendosi dall’operare la prescritta valutazione comparativa.

5. Va dunque accolto il terzo motivo di ricorso e la causa, debitamente cassata l’impugnata sentenza, va rinviata al giudice a quo per un nuovo esame.

P.Q.M.

Accoglie il terzo motivo di ricorso, infondati o inammissibili i restanti, cassa l’impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di Torino che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Cosi deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, della I sezione civile, il 24 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA